Salary garnishment: housing costs and private debts in minimum existence

15.1998.80Other CourtSep 16, 1998Dismissed

Summary

Two debtors appealed a Bellinzona debt-enforcement office salary garnishment, arguing that the minimum existence calculation was wrong and that private instalment debts should be deducted. The supervisory chamber held that such debts are not privileged and may not reduce the minimum existence. It also found that the requested rent of CHF 1,100 was excessive for the debtor living alone and could not be fully recognized; only a reasonable rent of up to CHF 700 would be accepted after the first possible termination date. The complaint was dismissed, with no costs or compensation awarded.

Regest

Art. 17 and 93 LEF; minimum existence in wage garnishment; only legally or factually privileged obligations tied to indispensable needs may be considered, whereas ordinary private instalment debts do not reduce the attachable income. Housing costs must correspond to a reasonable and locally customary amount in light of the debtor’s concrete circumstances; excessive rent may be reduced, ordinarily only taking account of contractual notice periods. The enforcement authority must determine the relevant circumstances ex officio at the time of attachment; later changes are to be addressed by revision proceedings (consid. 1-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.80

Data decisione, Autorità: 16.09.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00080

Lugano 16 settembre 1998 /FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la procedura di pignoramento di salario 26 maggio 1998 nelle esecuzioni promosse nei loro confronti da diversi creditori

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 15 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. In data 26 maggio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava il salario degli escussi sulla base del seguente calcolo:


Guadagno fr. 3’251.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

affitto fr. 1’100.--

AVS fr. 164.--

AI/AD/CP fr. 220.--

cassa malati fr. 285.--

spese diverse fr. 157.--

Totale fr. 2’951.--

Eccedenza pignorabile fr. 300.--


Guadagno fr. 3’200.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1’025.--

affitto fr. 700.--

AVS fr. 210.--

AI/AD/CP fr. 146.--

cassa malati fr. 285.--

trasferte fr. 250.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

spese diverse fr. 154.--

Totale fr. 2’950.--

Eccedenza pignorabile fr. 250.--

C. Con ricorso 2 giugno 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento asseverando che i conteggi sarebbero errati, e chiedendo nel contempo un colloquio con i funzionari dell’UEF di Bellinzona, e la sospensione delle trattenute. Il 10 giugno 1998 gli escussi dichiarano all’Ufficio di essere divorziati con sentenza 21 dicembre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano. Chiedono inoltre che vengano ammessi in deduzione i seguenti debiti rateali, il cui importo complessivo è pagato in ragione di ½ ciascuno:

__________ fr. 400.-- mensili,

__________ fr. 330.-- mensili,

__________ fr. 500.--.

D. Nelle sue osservazioni 15 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. I ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti con la __________, la __________ e il __________.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori __________, __________ e __________.

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

  1. Nel caso in esame l’escusso __________ ha preteso il riconoscimento di fr. 1’100.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo __________.

E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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