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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.74
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00074
Lugano
16 giugno 1998 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 aprile 1998 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’'UE di Lugano nelle esecuzioni
n. __________, n. __________ e n. __________ promosse da
patr.
dall'avv. __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 15 maggio 1998 dell’UE
di Lugano
ritenuto
di non dover accedere all’istanza 5 giugno 1998 del ricorrente, la
documentazione trasmessa dall’UE di Lugano essendo riferita a fatti noti al
ricorrente - o che dovevano essergli noti se solo avesse fatto uso della
diligenza richiesta all’amministratore di tre società anonime nonché
liquidatore - e riferita alle pregresse esecuzioni, avuto altresì riguardo
all’esito del gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 9 marzo 1993 la __________ procede in via di realizzazione del pegno
immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito,
chiedendo la realizzazione dei seguenti beni immobili: part. __________, part.
__________, part. __________ RFD di __________. Terze proprietarie del pegno
risultavano essere rispettivamente le società __________, __________ e
__________. Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché in seguito
liquidatore delle tre società, risulta essere __________.
B. Il
10 maggio 1994 si è tenuto l’incanto per la realizzazione degli immobili
oggetto dell’esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ a carico
di __________. I beni immobili messi all’asta sono stati aggiudicati alla
__________. Gli stati di ripartizione sono stati inviati alle parti il 14
luglio 1994 senza provocare alcuna contestazione.
C. Con
ricorso 27 aprile 1998 __________ si aggrava contro l’operato dell’UE di Lugano
nelle pregresse esecuzioni, sostenendo di non essere stato informato della
messa all’incanto dei beni di cui all’asta 10 maggio 1994. Il ricorrente
sostiene inoltre di non essere a conoscenza della data della vendita degli
immobili, dell’ammontare del ricavo, del nome degli acquirenti, nonché
dell’impiego delle somme ricavate. Chiede quindi che gli vengano comunicate
tali informazioni. Con il medesimo atto ricorsuale __________ si aggrava
inoltre contro l’operato dell’Ufficio Registri di Lugano e l’UE di Zurigo 3
rei, a suo dire di aver rispettivamente, avviato una procedura esecutiva nei
suoi confronti e di aver ordinato la restrizione della facoltà di disporre di
un immobile di sua proprietà sito a __________
D. Con
osservazioni 15 magio 1998 l’UE di Lugano chiede che il ricorso venga
dichiarato irricevibile per tardività.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente
va rilevato che il gravame è irricevibile per incompetenza della Camera adita
nella misura in cui il ricorrente si aggrava contro l’operato dell’Ufficio
Registri di Lugano e dell’UE di Zurigo 3.
- Il
ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro 10 giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF).
Nel
caso di specie è di tutta evidenza che il ricorso è rivolto contro l’operato dell’UE
di Lugano nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n.
, n. __________ e n. Tali esecuzioni sono giunte a
conclusione al più tardi il 18 luglio 1994, data del deposito dello stato di
ripartizione. Il ricorso di __________ inoltrato a quasi 4 anni dalla
conclusione delle pregresse esecuzioni è quindi manifestamente tardivo. Inoltre
il gravame rasenta la temerarietà quando il ricorrente afferma di non essere stato
messo a conoscenza della data dell’incanto e della somma ricavata. Infatti
dagli atti risulta che l’avviso d’incanto e lo stato di ripartizione sono stati
notificati a __________ a mezzo invio raccomandato il 15 febbraio 1994,
rispettivamente il 14 luglio 1994.
- Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 157 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 aprile 1998 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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