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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.73
Data decisione, Autorità:
24.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00073
Lugano
24 settembre 1998 FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 aprile 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di __________ e meglio contro l’atto di pignoramento 18 febbraio
1998
nell’esecuzione n. 433997 promossa da
rappr. da __________,
nei confronti di
viste le osservazioni 12 maggio 1998 dell’UEF di
__________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 3’191.85.
B. In
data 18 febbraio 1998 l’UEF di __________ pignorava ” tutti gli averi
depositati e/o cassette di sicurezza e dep. titoli, in particolare il conto no.
__________, presso la spett. __________, sino a concorrenza del credito di fr.
3’191.85 oltre interessi e spese. “
C.
Con lettera 2 marzo 1998 il __________, informava l’UEF di __________ di
aver provveduto al blocco del conto di risparmio per seniori no. __________ e
il conto __________ intestati a __________ sino a concorrenza dell’importo di
fr. 3’191.85 oltre interessi e spese.
D. Con
ricorso 23 aprile 1998 __________ e __________ si aggravano contro l’atto di
pignoramento sostenendo che lo stesso colpirebbe beni impignorabili, in quanto
sul conto no__________ confluirebbero la rendita AVS, la rendita INSAI e
l’aiuto complementare per il figlio __________, invalido. Inoltre i ricorrenti
sostengono che il conto no. __________ sarebbe estinto, che il conto no.
__________ sarebbe riferito ad un deposito per garanzia affitto, e che sul
conto no. __________ sarebbero depositati i risparmi del figlio __________.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- L’art.
92 n. 9a LEF sottrae al pignoramento le rendite AVS e le rendite AI, le
prestazioni complementari AVS/AI, come pure le prestazioni delle casse di
compensazione per indennità familiari.
Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.53, p. 176). L’ulteriore reddito
eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita
impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non
coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol
solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a
tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza,
purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (cfr.
DTF 104 III 40 cons. 1).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Locarno ha bloccato i conti bancari intestati
all’escusso presso il __________ senza aver preventivamente effettuato il
calcolo del minimo di esistenza. Atteso che dalla documentazione prodotta
risulta che su di un conto oggetto del pignoramento confluisce la rendita AVS
del debitore, la quale costituisce un reddito impignorabile ex art. 92 LEF, gli
atti vanno trasmessi all’UEF di Locarno affinché proceda nella determinazione
del minimo vitale del debitore, e di conseguenza stabilisca l’eventuale
eccedenza pignorabile. Il blocco degli averi bancari dell’escusso potrà
avvenire unicamente per la parte eccedente il proprio minimo vitale stabilito dall’UEF.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 aprile 1998 di __________ e
__________, è accolto nel senso dei considerandi.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di stabilire l’eccedenza pignorabile a carico di
__________, nell’esecuzione n. __________ e di procedere come al considerando
n.3 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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