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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.70
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00070
Lugano
29 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1998 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
la comminatorio di fallimento 31 gennaio 1997 nell'esecuzione n. __________
promossa da
patr.
dall'avv. __________
nei confronti del ricorrente
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 31 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha emesso una comminatoria di
fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ fondazione
collettiva 2° pilastro nei confronti di __________, a cui è stata notificata il
10 febbraio 1997.
B. Sulla
base della citata comminatoria e dell'istanza di fallimento 10 marzo 1997 il
Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha pronunciato, in data 2
aprile 1998, il fallimento di __________
C. Con
ricorso 9 aprile 1998 __________ postula l'accertamento di nullità della
comminatoria di fallimento e l'annullamento della dichiarazione di fallimento.
Egli riunisce nello stesso atto due gravami che competono alla CEF, uno quale
autorità di vigilanza, l'altro quale seconda istanza giudiziaria.
Per
quel che riguarda la questione sottoposta all'autorità di vigilanza __________
sostiene che l'esecuzione in esame, promossa da un istituto di previdenza
riconosciuto, concerne contributi LPP fondati sul diritto pubblico. Sarebbe
quindi applicabile l'art. 43 n. 1 LEF che esclude l'esecuzione in via di
fallimento. Ne conseguirebbe la nullità della comminatoria di fallimento.
Considerando
in diritto: 1. A
norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In
concreto la comminatoria di fallimento precede di più di due mesi il ricorso in
esame, che si manifesta ampiamente tardivo. A norma dell'art. 22 cpv. 1 LEF
l'autorità di vigilanza deve però constatare d'ufficio la nullità di un atto.
E' motivo di nullità la continuazione di un'esecuzione in via di fallimento
invece che di pignoramento (cfr. DTF 120 III 106).
-
L'autorità
di vigilanza può dichiarare irricevibile un ricorso senza atti istruttori se lo
stesso è infondato o temerario (art. 9 cpv. 2 LPR). In casu si giustifica una
decisione senza istruttoria ritenuto che il ricorso deve essere considerato
infondato per i motivi che seguono.
-
L'applicabilità
dell'art. 43 n. 1 LEF presuppone che siano dati cumulativamente due requisiti:
il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e il creditore
deve essere un soggetto di diritto pubblico (cfr. DTF 115 III 90 e DTF 118 III
13).
In
concreto il credito vantato dall'escutente si fonda sicuramente sul diritto
pubblico. __________ è però una fondazione di diritto privato, questo fatto
rende chiaramente inapplicabile l'art. 43 LEF. La comminatoria di fallimento
non è quindi nulla bensì del tutto corretta. Il ricorso va respinto.
Richiamati gli art. 17, 22 e 43 LEF e 9
LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 aprile 1998 di __________, tendente ad ottenere l'accertamento di
nullità della comminatoria di fallimento 31 gennaio 1997 nell'esecuzione n.
__________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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