AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.67
Data decisione, Autorità:
13.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00067
Lugano
13 maggio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 aprile 1998 di
contro
l’operato
dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la
graduatoria depositata il 20 aprile 1998
viste le
osservazioni 7 maggio 1998 di __________ e __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 maggio 1996 la Ia assemblea dei creditori nominava un’amministrazione
speciale per il fallimento __________ nelle persone di __________ e __________.
B. __________
( __________) ha insinuato il proprio credito garantito da due cartelle
ipotecarie gravanti le part. __________ e __________ RFD di __________ di
proprietà del fallito.
C. Con
scritto 17 aprile 1998 la __________ si rivolgeva all’amministrazione speciale
fallimentare chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori
garantiti da pegno manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella
ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________ di proprietà della
__________. In caso contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex
art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.
D. Con
osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadisce la
correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla
ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto
la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito.
Considerando
in diritto: 1. La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371).
Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o
l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p.
372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del
proprio credito tra quelli garantiti da pegno manuale. Quindi le censure della
__________ non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto
materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito,
mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo
tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
-
Ne
consegue l’rricevibilita del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 aprile 1998 della __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster