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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.43
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00043
Lugano
28 luglio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 marzo 1998 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Amministratore speciale del fallimento
viste
le osservazioni 28 maggio 1998 di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che
in data 14 novembre 1995 __________ veniva nominato dall’assemblea dei
creditori quale amministratore speciale del fallimento __________;
che
nel settembre 1997 la __________ chiedeva all’amministratore fallimentare
ragguagli concernenti presunte donazioni del fallito nei confronti della moglie
di due dei suoi più importanti beni e segnatamente di un motoscafo __________ e
di una barca a vela __________;
che
con scritto 12 febbraio 1998 veniva esplicitamente richiesta ad __________ la
copia dei contratti di donazione stipulati da __________ con la ex moglie
__________;
che
l’amministratore del fallimento con lettera 26 febbraio 1998 negava la
documentazione richiesta affermando che le donazioni in questione sarebbero
avvenute prima dello scadere dei 5 anni previsti dall’art. 292 LEF;
che
la __________ a seguito dell’ennesima richiesta di messa a disposizione dei
contratti di donazione, formulata il 26 febbraio 1998, rimasta inevasa, ha
inoltrato il 6 marzo 1998 ricorso per denegata giustizia chiedendo che venga
fatto ordine all’amministratore del fallimento di voler trasmettere
immediatamente alla Banca le copie dei contratti di donazione tra il fallito e
la moglie relativi al motoscafo ed alla barca a vela;
che
con osservazioni 28 maggio 1998 __________ ha affermato di aver impartito il 2
aprile 1996 e il 9 gennaio 1997 alla __________ un termine di 10 giorni per
inoltrare l’azione revocatoria;
che
con le osservazioni l’amministratore fallimentare speciale ha prodotto i
documenti richiesti dalla __________;
che
il ricorso è evaso con la dazione, finalmente, dei documenti richiesti;
che
l’amministratore speciale del fallimento doveva e poteva consegnare prima i
documenti in ossequio al principio dedotto dall’art. 8a LEF, avendo il
ricorrente richiesto precisi documenti , facilmente consegnabili in fotocopia;
che
le convinzioni dell’amministratore fallimentare speciale sono irrilevanti sulla
questione a sapere se è configurabile un’illecito, così come contraria all’art.
285 cpv. 2 LEF deve essere ritenuta l’assegnazione di termine alla __________
per promuovere l’azione revocatoria, spettando tale incombenza
all’amministrazione del fallimento, o in caso di rinuncia, ai singoli creditori
secondo gli art. 285 cpv. 2 n. 2 e 260 LEF;
che
si invita l’amministrazione fallimentare speciale ad evitare in futuro perdite
di tempo e attitudini suscettibili di favorire procedure ricorsuali per
denegata o ritardata giustizia;
che
nel caso di specie si prescinde dal sanzionare con multa, tasse e spese (cfr. Art.
20a cpv. 1 secondo periodo) il modus operandi dell’amministrazione fallimentare
speciale;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2
lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 marzo 1998 __________ è evaso nel
senso dei considerandi.
1.1. E’
fatto ordine all’amministratore speciale del fallimento __________, __________
di trasmettere alla __________ copia dei doc. 4, 5 e 6 prodotti con le osservazioni
al ricorso.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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