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Numero d'incarto:
15.1998.3
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00003
Lugano
10 luglio 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 22 dicembre 1997 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 14 novembre
1997 nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
(rappr. da
__________)
richiamata
l’ordinanza presidenziale, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto
sospensivo;
viste le
osservazioni 8 gennaio 1998 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il
14 novembre 1997 l’UEF di Locarno pignorava il reddito dell’escusso sulla base
del seguente calcolo:
Introiti fr. 4’135.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’180.--
cassa
malati fr. 236.--
spese
diverse fr. 300.--
Totale
deduzioni fr. 2’741.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’394.--
In
data 21 novembre 1997 veniva ordinato, con effetto immediato, alla Cassa disoccupazione
SEI di voler trattenere dall’inden-nità versata all’escusso l’importo mensile
di fr. 1’394.--.
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato il 22 dicembre 1997 __________ chiedendo che
nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:
fr. 647.50 canone
leasing autovettura
fr. 157.45 spese
di elettricità
fr. 133.15 tassa
semestrale raccolta rifiuti
fr. 122.-- telefono
fr. 388.65 fattura
AVS.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta
fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente pretende il riconoscimento di fr.157.45 per spese di elettricità,
fr. 122.-- per spese telefoniche, nonché fr. 26 per tassa raccolta rifiuti.
Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse
già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n..60).
In
casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa, né ha
dimostrato la necessità di disporre di un’autovettura per cercare un nuovo
lavoro. Di conseguenza egli può usufruire dei mezzi pubblici, il cui costo
mensile è ampiamente coperto dall’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UEF
a titolo di spese diverse.
-
Il
ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo di fr.388.65 relativo ad una
fattura della Cassa cantonale di compensazione AVS emessa a nome della ditta
__________. Orbene tale importo non può venir riconosciuto, in quanto non è possibile
accordare un privilegio ad un determinato creditore. Inoltre non vi è certezza
che l’importo di cui viene richiesta la deduzione venga effettivamente versato
alla Cassa cantonale di compensazione AVS. Abbondanzialmente va inoltre
rilevato che la fattura in oggetto non risulta neppure intestata all’escusso,
ragione per cui non si comprende il motivo della richiesta del ricorrente.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’180.-- a
titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo
a __________
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo
canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze.
Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’180.-- non può essere riconosciuto
come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di
ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di
locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di
fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento
monolocale a __________ o in un comune viciniore.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 dicembre 1997 __________ __________, __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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