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15.1998.232 ΓÇó Bankruptcy warning annulled only as to spouse’s copy
15.1998.232Other CourtMar 31, 1999Partially Granted
The supervisory complaint against a bankruptcy warning was only partly successful. The court rejected the debtors’ substantive objections, holding that alleged partial payment and insurance coverage were merits issues beyond supervisory review. It confirmed that the debtor, as owner of a sole proprietorship entered in the commercial register, was subject to bankruptcy proceedings. However, the office had failed to establish a basis for serving the warning on the spouse under Art. 68a SchKG, so the copy notified to the spouse was annulled. The warning remained effective against the debtor, with the spouse designation removed. No costs or indemnities were ordered.
Art. 68a SchKG; service of enforcement documents on the spouse in bankruptcy proceedings directed against a spouse living in community of property; the enforcement office must verify the marital property regime before notifying the spouse. Supervisory complaint proceedings under Art. 19 SchKG allow review only of formal defects in the issuance or notification of the bankruptcy warning, not of substantive objections to the debt. Where the debtor is the holder of an individual business entered in the commercial register, bankruptcy proceedings are admissible under Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; the commercial-register status of the creditor is irrelevant. If the spouse notification lacks a legal basis, only that part of the act is annulled; the warning remains otherwise effective (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.232
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00232
Lugano 31 marzo 1999 /FA/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 dicembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 9 dicembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro __________ da
viste le osservazioni 30 dicembre 1998 dell'UEF di Locarno,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ procedono contro __________ per l'incasso di un credito di fr. 2'350.-- oltre accessori, dedotti fr. 500.-- di acconto. Nel formulario per la domanda di esecuzione sono stati indicati anche i dati della moglie dell'escusso, __________. L'UEF ha quindi intimato anche a lei una copia del PE. L'escusso e la moglie hanno, in un primo tempo, interposto opposizione. In seguito l'hanno ritirata.
B. Il 7 dicembre 1998 gli escutenti hanno fatto domanda di proseguire l'esecuzione __________ nei confronti __________ e __________. L'UEF ha emesso il 9 dicembre 1998 la comminatoria di fallimento contro __________, notificata all'escusso e alla moglie il 9 dicembre 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si sono aggravati __________ e __________ con ricorso 29 dicembre 1998, sostenendo che il debito non concerne la ditta __________, né __________ né i creditori sono poi iscritti a RC, il debito sarebbe stato nel frattempo quasi completamente saldato.
D. Con osservazioni 30 dicembre 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la correttezza del proprio operato.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A. R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF)
l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa (cfr. Rudolf Ottomann in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 160 LEF).
Se il debitore sostiene l'esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l'ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo al coniuge deve verificare la fondatezza di tale presupposto (cfr. DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 11 ad art. 68a LEF).
3.a) In concreto la questione relativa alla copertura assicurativa e a presunti pagamenti parziali concerne palesemente il merito e non può essere qui considerata. Il proseguimento dell'esecuzione tramite comminatoria di fallimento era del tutto giustificata, ritenuto che l'escusso è titolare della ditta individuale __________, iscritta a RC (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; vedi estratto RC). Il fatto poi che i creditori non siano iscritti a RC non ha influenza alcuna sulla fattispecie in esame.
b) Gli escutenti non hanno inoltrato osservazioni al ricorso, in particolare non hanno sostenuto che tra i coniugi __________ viga il regime della comunione dei beni. Per la verità appare molto verosimile che i signori __________ intendessero escutere i coniugi __________ quali debitori solidali (la sentenza pretorile 28 settembre 1998 li qualifica come tali), visto poi che nella domanda di proseguimento sono stati indicati entrambi quali debitori.
Si impone quindi l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla copia notificata a __________ il 30 ottobre 1998. Resta comunque pienamente operante la comminatoria di fallimento nei confronti di __________, dalla quale va unicamente depennata l'indicazione relativa al coniuge.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 159 e 160 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 1998 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
1.1. E' quindi annullata la comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ e __________, limitatamente alla copia notificata a __________ il 30 ottobre 1998. Rimane operante la comminatoria di fallimento nei confronti di __________, dalla quale va depennata l'indicazione "coniuge del debitore: __________ ".
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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