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Numero d'incarto:
15.1998.230
Data decisione, Autorità:
24.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00230
Lugano
24 marzo 1999 /FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 dicembre 1998
di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro gli avvisi di pignoramento 14 e 17
dicembre 1998 emessi nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro il
ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni 11 gennaio 1999
__________;
13 gennaio 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L'UE
di Lugano, su domanda di __________, ha spiccato il 28 novembre/5 dicembre 1996
il PE n. __________ nei confronti di __________ per fr. 150'000.-- oltre
accessori a titolo di risarcimento danno causato da errore professionale.
L'escusso ha interposto opposizione.
B. Con
sentenza 31 agosto 1998 il Pretore di Lugano ha condannato __________ a versare
a __________ la somma di fr. 66'534.35 oltre a interessi al 5% dal 25 novembre
1996, rigettando per quell'importo l'opposizione dell'avv. __________ al PE n.
__________. La sentenza, in quel punto, è cresciuta in giudicato:
C. Il
30 novembre 1998 __________ ha domandato di proseguire l'esecuzione per fr.
66'534.35 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 1996 e fr. 1'700.--
corrispondenti alla metà di TG e spese poste dal Pretore a carico dell'escusso.
In deduzione venivano posti fr. 23'000.-- versati dal debitore il 24 novembre
1998.
D. L'UE
di Lugano ha emesso un primo avviso di pignoramento il 14 dicembre 1998, poi annullato
visto che il pignoramento era previsto per 4 gennaio 1999, giorno di chiusura
di tutti gli uffici statali. Il secondo avviso di pignoramento 17 dicembre 1998
comunicava che il pignoramento sarebbe avvenuto il 7 gennaio 1999 per fr.
50'909.70, interessi e spese compresi.
E. Contro
siffatto provvedimento si è aggravato __________ chiedendo che venisse
accertato che il pignoramento era limitato all'importo di fr. 11'765.95. Il 25
marzo 1998 lo studio legale __________ ha emesso cinque note professionali in
relazione a prestazioni fornite a __________ per un importo complessivo di fr.
45'591.60. A seguito del versamento di un acconto di fr. 6'500.-- lo scoperto
ammonterebbe a fr. 39'091.60. Visto che l'escutente avrebbe ammesso di aver
ricevuto da lui fr. 23'000.--, da pignorare rimarrebbe soltanto l'importo
indicato.
F. Con
osservazioni 11 gennaio 1999 __________ ha fatto valere la correttezza
dell'operato dell'UE. L'art. 81 LEF stabilisce infatti che, per un credito
fondato su una sentenza esecutiva, l'opposizione è rigettata, a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto.
Ciò non sarebbe stato il caso in concreto.
Considerato
in diritto: 1. A
norma degli art. 88 e 89 LEF l'ufficio di esecuzione deve procedere senza
indugio al pignoramento dell'escusso, se l'escusso ha fatto domanda di
continuazione e dispone di un precetto esecutivo non scaduto e privo di
opposizione. L'UE non è tenuto a esaminare un'eventuale estinzione del credito
posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la
continuazione dell'esecuzione unicamente se il PE è scaduto, se non è stata
fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via
definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzio-ne
a seguito di estinzione del credito rimane aperta la via dell'azione ex art. 85
o 85a LEF.
-
In
concreto l'avv. __________ non contesta la crescita in giudicato del
dispositivo n. 1 della sentenza 31 agosto 1998. L'opposizione al PE n.
__________ è stata quindi parzialmente ma definitivamente rigettata. Non
ricorre quindi alcun motivo di ricorso ex art. 17 LEF. La presunta
compensazione non può essere qui fatta valere. L'escusso, che in casu non
sembra disporre dei documenti esatti dall'art. 85 LEF (cfr. Bernhard Bodmer in:
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 20 ad art. 85 LEF), potrebbe
eventualmente postulare l'accertamento dell'inesistenza del suo debito e
l'annullamento dell'esecuzione ex art. 85a LEF. A titolo puramente abbondanziale
giova rilevare che la documentazione prodotta dall'avv. __________ sarebbe
comunque inidonea a evitare il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art.
81 cpv. 1 LEF (cfr. Daniel Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
1998, n. 10 ad art. 81 LEF).
-
Il
ricorso va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 85, 85a, 88 e 89
LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 dicembre 1998 dell'avv. __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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