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Numero d'incarto:
15.1998.222
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00222
Lugano
15 marzo 1999/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 2 e 23 dicembre 1998 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 20
ottobre/30 novembre 1998 risp. 20 ottobre/16 dicembre 1998 emessi in diverse
procedure esecutive promosse contro
da
viste le osservazioni:
ritenuto
in fatto:
A. La
__________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso di loro
crediti.
B. Con
atto di pignoramento 20 ottobre/30 novembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato a
__________ l’importo di fr. 256.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
debitore fr.
4’388.-- 85%
contributo moglie fr.
800.-- 15%
totale fr.
5’188.-- 100%
Minimo
di esistenza
disocc.,
C.P. fr. 540.90
totale fr.
4’860.90 100%
85%
di fr. 4’860.90 = fr. 4’131.85
Eccedenza
mensile pignorabile di __________: fr. 4’388.-- ./. fr. 4’131.85 = fr. 256.15,
arrotondato a fr. 256.-- al mese.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ con
ricorso 2 dicembre 1998, sostenendo che l’importo di fr. 1’980.--, riconosciuto
per la locazione, appariva eccessivo. La ricorrente ha chiesto che nel calcolo
del minimo di esistenza di __________ venisse computato per l’alloggio al
massimo l’importo di fr. 1’200.--, comprensivo di spese accessorie, a decorrere
al più tardi dalla prossima scadenza contrattuale. Anche le spese di trasferta
sono state ritenute troppo elevate dalla creditrice, la quale ha sostenuto che
il debitore svolge la sua attività lavorativa a __________, e quindi a breve
distanza dal suo domicilio.
D. Il
16 dicembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso un nuovo atto di pignoramento, in
annullamento e sostituzione di quello emesso il 20 ottobre/30 novembre 1998,
nel quale l’eccedenza pignorabile di __________ è stata calcolata come segue:
Introiti
debitore fr.
4’388.-- 85%
contributo moglie fr.
800.-- 15%
totale fr.
5’188.-- 100%
Minimo
di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 440.--
locazione fr. 1’980.--
riscaldamento fr. 150.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc.,
C.P. fr. 540.90
totale fr.
4’480.90 100%
85%
di fr. 4’480.90 = fr.3’808.77
Eccedenza
mensile pignorabile di __________: fr. 4’388.-- ./. fr. 3’808.77 = fr. 579.24,
arrotondato a fr. 580.-- al mese,
E. Nelle
sue osservazioni 17 dicembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato di avere
parzialmente modificato, con il predetto atto di pignoramento, il calcolo del
minimo vitale dell’escusso. Per quel che riguarda l’importo di fr. 1’980.--
riconosciuto quale locazione, l’UE ha rilevato che tale importo è costituito
dagli interessi ipotecari (senza ammortamento) dovuti per il prestito ipotecario
ottenuto dalla Banca __________ per la casa d’abitazione di proprietà della
moglie __________.
F. Contro
l’atto di pignoramento 20 ottobre/16 dicembre 1998 si è nuovamente aggravata la
__________ con ricorso 23 dicembre, ribadendo che l’importo di fr. 1’980.--
corrispondente agli interessi ipotecari mensili per la casa di proprietà della
moglie è eccessivo. Lo stesso principio di ridurre al minimo le spese
dell’alloggio, si applica, anche qualora il debitore deve far fronte al
pagamento di interessi ipotecari per una casa in proprietà. La ricorrente ha
poi dichiarato di dubitare che l’escusso paghi effettivamente gli interessi
ipotecari per la casa di proprietà di un terzo, in casu della moglie. Qualora
ciò non accadesse, la __________ chiede che tale importo venga aggiunto
all’eccedenza mensile pignorabile.
G. Con
osservazioni 13 gennaio 1999 al ricorso 23 dicembre 1999 della __________,
__________ ha sostenuto che per il debito nei confronti della __________ è
corretto che venga preso in considerazione anche il salario di sua moglie,
mentre per quel che riguarda il credito della __________ il reddito di sua
moglie non può essere computato, trattandosi di una garanzia da lui prestata,
per la quale sua moglie non ha a sua volta prestato garanzia. Il debitore ha
poi asserito di non svolgere il suo lavoro da casa. Egli deve viaggiare in
Svizzera ed in Germania, trascorrendo ca. 120 notti fuori dal suo domicilio.
Svolgendo anche un’attività di rappresentante deve presentarsi in maniera
curata ai clienti. __________ ha poi prodotto l’elenco delle spese per il
sostentamento suo e della sua famiglia, di quelle inerenti la casa e delle
spese relative alla sua professione.
Considerato
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
b) Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71
cons. 3b e rif. ivi).
c) Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in
conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale.
Ininfluente è il fatto che si tratti di spese per un appartamento locato oppure
per la propria casa. In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un
adeguato lasso di tempo per adattare questi esborsi. In una sua decisione (DTF
116 III 21 ss.) il Tribunale federale ha fissato il lasso di tempo adeguarlo in
sei mesi . L’importo va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 119
III 73 cons. 3c; 116 III 21 cons. 2d; 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207;
CEF 26 giugno 1998 su reclamo D.S.S. e R.S.S. cons. 3.b; 8 aprile 1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117; Georges Vonder Mühll, Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 26 ad art. 93 LEF).
d) Nel
caso in esame i coniugi __________ a fronte di un reddito complessivo di fr.
5’188.-- pretendono per la casa dove vivono a __________ il riconoscimento
dell’importo di fr. 1’980.-- per il pagamento degli interessi ipotecari e di
fr. 150.-- per le spese di riscaldamento.
Orbene
le spese per l’alloggio sostenute dal debitore sono manifestamente
sproporzionate in rapporto al reddito conseguito e devono, come rilevato al
precedente considerando, essere pertanto ridotte. Tuttavia secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, al debitore deve essere concesso un
adeguato lasso di tempo per adattare le spese per l’alloggio, nel senso che gli
si deve concedere la possibilità di ridurre il debito ipotecario, di affittare
la casa oppure di venderla. In considerazione della giurisprudenza del Tribunale
federale e dell’attuale situazione del mercato immobiliare in Ticino, un lasso
di tempo di sei mesi appare adeguato. Dopo questo periodo, tenendo in
considerazione che la famiglia del debitore è composta da due adulti e da due
figli minorenni, nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso potrà essere
riconosciuto per le spese dell’alloggio un importo di fr. 1’200.-- al mese,
spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 4 locali nella zona di
__________ o di un comune viciniore.
Di
conseguenza gli importi di fr. 1’980.-- per le spese concernenti la casa e fr.
150.-- per il riscaldamento possono essere riconosciuti solo ancora per sei
mesi, ossia fino alla fine di settembre 1999.
Dal
- ottobre 1999 l’eccedenza mensile pignorabile di __________ è calcolata come
segue:
Introiti
debitore fr.
4’388.-- 85%
contributo moglie fr.
800.-- 15%
totale fr.
5’188.-- 100%
Minimo
di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figli minorenni fr. 440.--
locazione + riscaldamento fr. 1’200.--
. -
cassa malati, ass. inf.,
disocc.,
C.P. fr. 540.90
totale fr.
3’550.90 100%
85%
di fr. 3’550.90 = fr. 3’018.--
Eccedenza
mensile pignorabile di __________ dal 1. ottobre 1999: fr. 4’388.-- ./. fr.
3’018 = fr. 1’370.-- al mese
-
Per
quel che riguarda le spese che __________ ha fatto valere con le sue
osservazioni 13 gennaio 1999 al ricorso 23 dicembre 1998 della __________,
relative sia al fabbisogno suo e della sua famiglia che alla sua attività
professionale, va rilevato che queste non possono essere oggetto di esame in
questa procedura di ricorso promossa dalla __________. Una verifica di tali
spese può venire effettuata unicamente se il debitore da parte sua promuove una
procedura di ricorso contro il calcolo del suo minimo di esistenza eseguito dall’UE
di Lugano.
-
Il
ricorso 23 dicembre 1998 della __________ va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 23 gennaio 1998 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza fino al 30 settembre 1999 resta in vigore il provvedimento 20
ottobre/16 dicembre 1998 dell’UE di Lugano, con cui a __________ viene
pignorato l’importo di fr. 580.-- al mese. Dal 1. ottobre 1999 l’importo
mensile pignorabile di __________ dovrà essere aumentato a fr. 1’370.-- al
mese.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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