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Numero d'incarto:
15.1998.218
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00218
Lugano
29 gennaio 1999
FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 4 dicembre 1998 di
chiedente
la
determinazione della rimunerazione dell’Amministrazione fallimentare speciale
del fallimento dott. __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento dr. __________
nominava un’amministrazione speciale composta degli avv.ti __________,
__________ e il lic. rer. pol. __________.
B. Con
istanza 4 dicembre 1998 gli amministratori fallimentari speciali hanno chiesto
il riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni
effettuate nel fallimento del dott. __________
–
__________ fr. 165.--
–
__________ fr. 165.--
–
__________ fr. 135.--
Per
il periodo 17 febbraio 1997/30 settembre 1998 l’amministra-zione fallimentare
speciale ha esposto il seguente onorario:
164 ore a fr. 165.--/h: fr. 27’060.--
Spese:
fr. 983.10
Totale
avv. __________: fr. 28’043.10
182 ore e 10’ a fr. 165.--/h: fr. 30’046.50
Spese: fr. 1’351.90
Totale
__________: fr. 31’398.40
432,75 ore
a
fr.135.--/h fr. 58’421.25
Spese: fr. 2’369.50
Totale
__________: fr. 60’790.75
C. La
procedura di liquidazione fallimentare è giunta allo stadio del deposito della
graduatoria. Lo stato dell’attivo e del passivo può essere così riassunto:
Attivo
part.
__________ RFD di __________ fr. 690’000.--
PPP
fondo base part.__________ RFD di __________ fr. 3’968’263.--
PPP
fondo base part.__________ RFD di __________ fr. 736’000.--
part.
__________ RFD di __________ fr. 4’450.--
part.
__________ RFD di __________ fr. 2’455.--
Mobili
di valore, armi e oggetti d’arte fr. 188’581.--
Mobilio
d’ufficio e macchinari fr. 3’700.--
Autoveicoli,
motoscafo, scooter fr. 17’000.--
Credito
eredità __________ fr. 148’389.--
Totale
attivo fr. 5’758’838.--
L’escusso
risulta inoltre essere titolare di svariati pacchetti azionari, in prevalenza
di società immobiliari, nonché di crediti verso terzi e verso proprie società.
Passivo
crediti
garantiti da pegno immobiliare: fr. 9’315’699.40
crediti
garantiti da pegno manuale fr. 9’506’467.25
crediti
di Ia classe: fr. 44’787.45
crediti
di IIa classe: fr. 124’546.45
crediti
di Va classe: fr. 10’991’311.87
crediti
eventuali di Va classe fr. 1’775’000.--
Totale
passivo fr. 31’757’810.--
I
creditori iscritti in graduatoria sono 87.
Considerando
in diritto: 1. La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare ordinaria e di quella speciale
ha luogo, in teoria (art. 43 e 47 OTLEF), secondo gli stessi canoni dedotti
dagli art. 44-47 OTLEF. In pratica, l'ufficio dei fallimenti, retribuito dal
Cantone, tende ad applicare le tariffe - definite dell'amministrazione
"tasse" - previste dagli art. 44-46 OTLEF, mentre l'amministrazione
fallimentare speciale, non soggetta alla LORD (Legge sull'ordinamento degli
impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, in: RL 2.5.4.1),
predilige la rimunerazione superiore prevista dall'art. 47 OTLEF per le
"procedure complesse".
Siffatto
modo di procedere non appare sempre giustificato.
- Per
l'art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l'amministrazione fallimentare compila lo stato di
ripartizione e il conto finale, che deposita per dieci giorni presso l'ufficio
dei fallimenti (art. 263 cpv. 1 LEF), dandone notifica a ciascun creditore
insieme a un estratto riguardante il suo riparto (art. 263 cpv. 2 LEF).
Contro
il conto finale è dato ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale di
vigilanza. Ne consegue che quest'ultima, se non vi è ricorso, non può in linea
di principio intervenire, riservate le competenze dedotte dall'art. 2 OTLEF, che
di regola sono esercitate in sede ispettiva.
- I
parametri per la rimunerazione ordinaria per le procedure normali sono definiti
agli art. 44-46 OTLEF in questi termini (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.3 ad art. 1, p. 42
s.):
– fr. 100.-- all'ora per
la determinazione dell'attivo (art. 44 OTLEF);
– fr. 400.--, se
l'attivo non supera il mezzo milione, e fr. 1'000.--, se lo supera, per la
redazione del rapporto destinato all'assemblea dei creditori, per la presidenza
della stessa, compresa la stesura del verbale (art. 45 OTLEF);
– da fr. 20.-- a 200.--
per le operazioni previste dall'art. 46 cpv. 1 lett. a-d OTLEF, riservata una
maggiorazione di fr. 100.-- all'ora per le operazioni eccedenti la durata di
un'ora;
– secondo modalità
particolari per una serie di operazioni partitamente precisate dall'art. 46
cpv. 2 lett. a-d OTLEF;
– per ogni ora di seduta
fr. 100.-- all'amministrazione del fallimento, aumentati a fr. 120.-- se funge
da segretario della delegazione dei creditori (art. 46 cpv. 3 lett. b seconda
parte OTLEF);
– se è stata designata
la delegazione dei creditori, per ogni ora di seduta sono riconosciuti fr.
120.-- al presidente e al segretario (art. 46 cpv. 3 lett. a OTLEF) e fr.
100.-- agli altri membri della delegazione (art. 46 cpv. 3 lett. b prima parte
OTLEF);
– per operazioni fuori
seduta, l'indennità è di fr. 100.-- all'ora per tutti (Art. 46 cpv. 4 OTLEF).
- a) L'art.
47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria per le procedure complesse.
Essa viene fissata dall'Autorità di vigilanza, che per l'art. 2 prima
proposizione OTLEF sorveglia l'applicazione della OTLEF. La determinazione
della rimunerazione ex art. 47 OTLEF rientra nella competenza originaria della
CEF, il cui giudizio - non preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi
d'esecuzione forzata, che si devono limitare all'invio di una proposta di
tassazione (cfr. Cometta, op.
cit., n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) - è impugnabile al Tribunale
federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
b) Se
la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si
dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso,
del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto
che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della
delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
c) Con
tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto
riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza
indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto
il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno,
tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie.
d) Le
funzioni di amministrazione fallimentare - sia ordinaria che speciale - costituiscono
esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni
connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art.
1.
La
rimunerazione non è in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o
corporativa ma costituisce emolumento di diritto amministrativo volto a procurare
solo un equo indennizzo nell’ossequio del carattere sociale della normativa
dedotta dalla OTLEF (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S.
cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2 ["Die Aufsichtsbehörde
hat zu beachten, dass die Gebührenordnung des Tarifs auf sozialen Überlegungen beruht
und dass nicht unbegrenzt hohe Forderungen der Konkursmasse belastet werden dürfen"];
DTF 103 III 68 n. 4 (Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio
1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.;
CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner/Jacques Reymond, La saisie et la réalisation,
in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif,
in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È
pertanto ammissibile restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della
Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un
avvocato libero professionista, la sua attività può essere retribuita come nel
caso del gratuito patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto
cantonale (CEF 2 marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la tariffa
della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (CEF
12 luglio 1994 quale autorità cantonale di vigilanza su reclamo S.- u. H. L. in
liq. conc. e B. R. L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È
un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una
procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo
questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si
possono considerare i seguenti criteri (cfr. Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.):
– un
collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all'avvocato;
– il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
– le
indicazioni tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del Tribunale
federale e del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto - per lo
studio di inserti e la stesura di rapporti - a un’indennità oraria di fr.
140.-- se esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi (art.
2 cpv. 1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie
dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni,
in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998, in
vigore dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p. 1502]. A titolo
orientativo e mutatis mutandis si consideri che nel Cantone Ticino: a) ai
medici specialisti FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP
[Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1],
è riconosciuta un'indennità di fr. 140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr.
risoluzione 7 agosto 1996 del Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio
ufficiale cantonale n. 64 del 9 agosto 1996, p. 5143); b) il presidente del
Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni riscuote, se libero professionista, un'indennità di fr. 600.-- per
giornata intera - corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno -
"per le incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1
seconda proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998
concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia
di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il
solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti
fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del
Regolamento sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2
e 15 cpv. 3 del citato Regolamento 18 marzo 1998]);
– l'art. 36 LTG
(in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC ) un
onorario dovuto dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale
federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su
ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du Canton
de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un
avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e Fr.
152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo
in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati
nell'ambito dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un patrocinio
d'ufficio (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 5;
DTF 120 III 101 cons. 3a).
e) In
via di grande massima, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata
connota la OTLEF, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni
limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono ragionevolmente
prospettare - per chi opera in funzione di amministrazione fallimentare -
valori compresi tra:
– fr.
140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati,
economisti, ecc.);
– fr.
120.--/150.-- per dipendenti con titolo accademico
– fr.
110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico (fiduciari,
commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
– fr.
100.--/130.-- per dipendenti senza titolo accademico.
f) Gli
amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a
persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che
non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta
segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato.
Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari,
che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze
riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori
sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr.
30.--/50.-- per lavori di segretariato.
g) Nel
caso in cui gli amministratori fallimentari ricorrano a persone particolarmente
qualificate per la trattazione di questioni specifiche, la rimunerazione di
tali persone ausiliarie non potrà superare i valori riconosciuti agli
amministratori stessi. Sono riservate ipotesi del tutto eccezionali, per le
quali è richiesto il previo consenso dell'Autorità cantonale di vigilanza in
applicazione dei combinati art. 2 e 47 OTLEF.
h) La
rimunerazione ex art. 47 OTLEF è fissata in linea di principio al termine della
liquidazione fallimentare, in sede di deposito del conto finale che avviene contestualmente
allo stato di ripartizione (art. 261 e 263 LEF). Nel caso di procedure che si
estendono su più anni, in particolare per quelle complesse, si giustifica la
determinazione dell'onorario per i lavori già svolti, per consentire il versamento
di anticipi (CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 1).
i) È
irricevibile perché prematura la domanda volta a far qualificare previamente e
in astratto la procedura di liquidazione fallimentare siccome complessa - in
mancanza di dati numerici concreti e rilevanti, fondati sulle prestazioni già
eseguite e verificabili in termini oggettivi - con contestuale fissazione dei
livelli rimunerativi vincolanti (CEF 27 giugno 1995 in re W. H., 3 marzo 1995
in re C. S. F. T. SA). È infatti di tutta evidenza l'impossibilità di un serio
esame nella fase iniziale della liquidazione, tanto più che nell'ambito di procedure
complesse ex art. 47 OTLEF non si pongono solo questioni complicate: sono
ipotizzabili importi differenziati in funzione della qualità dell'attività
effettivamente svolta, come pure retribuzioni computate secondo un calcolo
misto e non valutate in base alle tariffe usuali vigenti per le attività della
medesima natura (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S.
cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2).
l) Sono
suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120 III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto
non essere aumentabili, come preteso dall'amministrazione speciale, atteso che
non era oggetto d'esame - e quindi non partecipava della ratio decidendi - se
tali dati fossero da reputare siccome congrui.
m) Dal
profilo della politica del diritto non appare del tutto giustificato il motivo
di imporre tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente per
l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De lege ferenda
un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi sia disparità
di trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni, prescindono
dalla corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per retribuire
correttamente un'attività che esige alta professionalità. Un correttivo ad
eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una maggioranza
qualificata - ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di conto,
rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti - per
passare all'amministrazione speciale retribuita secondo parametri che prescindono
dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi
privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den Entfaltungsmöglichkeiten
des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.;
Dieter Delwing / Hans Windlin,
"New Public Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und staatspolitischer
Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
- Le
tariffe prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare possono quindi
essere confermate, in quanto in perfetta consonanza con i principi
giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione
oraria fatturata risulta infatti essere la seguente:
–
avv. __________ fr. 165.--
–
avv. __________ fr. 165.--
–
lic. rer. pol. __________ fr. 135.--
Il
caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari problemi,
se si eccettuano le difficoltà incontrate a causa della mancata collaborazione
del fallito, nonché quelle causate da alcune notifiche di credito il cui esame
ha richiesto un dispendio di tempo maggiore, si pensi a titolo esemplificativo
alle notifiche di credito delle banche . Di conseguenza dall’esa-me delle
insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti 87
creditori, ne discende che l’attività svolta dall’am-ministrazione fallimentare
speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le
prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state
compensate da attività di natura ordinaria.
Avuto
riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del
caso in esame, si giustifica quindi la conferma delle tariffe applicate
dall’amministrazione fallimentare speciale.
- Dall’inizio
della propria attività sino al 30 settembre 1998 l’amministrazione fallimentare
speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:
–
avv. __________ 164 ore,
–
avv. __________ 182 ore e 10 minuti,
–
lic. Rer. Pol. __________ 472 ore e 45 minuti,
Orbene,
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono
adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 15 immobili la
cui amministrazione ha richiesto un impegno particolare, nonché di una notevole
quantità di oggetti d’arte e di armi, la cui realizzazione è stata a più
riprese ostacolata dal fallito stesso. Sintomatico a tale proposito risulta
essere il ricorso 4 giugno 1998 inoltrato a questa Camera contro l’asta indetta
per la realizzazione di alcuni oggetti d’arte appartenenti al fallito. Inoltre
va rilevato che il rapporto costi/benefici è perfettamente sostenibile,
considerando che i creditori privilegiati potranno essere soddisfatti integralmente,
mentre per i creditori di Va classe è previsto un esiguo dividendo. Ora,
prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato
dal febbraio 1997 sino al 30 settembre 1998, corrispondendo a circa 5 mesi di
lavoro a tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di
conseguenza questa Camera ritiene che le ore esposte dall’amministrazione
fallimentare speciale siano conformi al lavoro svolto.
- Non
si prelevano spese.
Richiamati gli art.
237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
4 dicembre 1998 degli avv. __________ e __________ e del __________, è accolta
2.1. La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento dott.
__________, per il periodo 27 febbraio 1997 / 30 settembre 1998 è determinata
secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:
–
avv. __________ fr. 165.--
–
avv. __________ fr. 165.--
–
lic. rer. pol. __________ fr. 135.--
2.2. La
rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento dott. __________,
per il periodo 27 febbraio 1997 / 30 settembre 1998 è determinata come segue:
avv.
__________ 164 ore a fr. 165.--/h: fr. 27’060.--
Spese:
fr. 983.10
Totale
avv. __________: fr. 28’043.10
avv.
__________ 182 ore e 10’ a fr. 165.--/h: fr. 30’046.50
Spese: fr. 1’351.90
Totale
avv. __________: fr. 31’398.40
lic.
rer. pol. __________ 432,75 ore
a
fr.135.--/h: fr. 58’421.25
Spese: fr. 2’369.50
Totale
lic. rer.pol. __________: fr. 60’790.75
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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