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Numero d'incarto:
15.1998.216
Data decisione, Autorità:
24.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00216
Lugano
24 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 novembre 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 17/19
novembre 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
viste le osservazioni: - 10
dicembre 1998 della __________
- 11 dicembre 1998 dell’UE
di Lugano,
ritenuto
in
fatto: A. __________ procede contro __________ per
l’incasso di un credito di Fr. 949.75 oltre interessi e spese. L’escussa ha
interposto opposizione. Con sentenza 10 settembre 1998 il Giudice di pace del
Circolo di Lugano ha condannato l’escusso a pagare alla creditrice l’importo di
fr. 949.75 oltre interessi al 18% dall’8 maggio 1998 all’11 maggio 1998 su fr.
1’149.75 e interessi al 18% dal 12 maggio 1998 su fr. 949.75 oltre alle spese
esecutive. Con attestazione 8 ottobre 1998 il Giudice di pace ha certificato la
crescita in giudicato della sentenza.
B. Su
richiesta della __________ il 17 novembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso la
comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 19 novembre 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 30
novembre 1998, sostenendo che l’importo non è esatto. Il 15 ottobre 1998 la
creditrice stessa ha aggiornato il conteggio a suo carico con un totale di fr.
425’55.
D. Con
le sue osservazioni la __________ ha argomentato che, in seguito al diritto di
compensazione, due pagamenti di fr. 67.35 e fr. 771.45, altrimenti destinati al
ristorante di proprietà di __________ ”, sono stati posti in deduzione sul
debito del ricorrente, che pertanto si è ridotto a fr. 110.95 oltre interessi e
spese esecutive. La creditrice ha però rilevato che tuttavia, in caso di
contestazione, sarebbe costretta a ripristinare la pretesa originaria di fr.
949.75 oltre interessi e spese.
Considerato
in
diritto:
- Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Dalla
comminatoria di fallimento si evince che questa è stata notificata al debitore
il 19 novembre 1998. Il termine di 10 giorni per ricorrere ha pertanto iniziato
a decorrere il 20 novembre 1998 per scadere il 29 novembre 1998. Dal timbro
postale apposto sulla busta con cui è stato inviato il ricorso in esame si
evince che esso è stato spedito il 30 novembre 1998, e pertanto quando il
termine di ricorso era ormai scaduto.
Il
ricorso 30 novembre 1998 di __________ va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
a) In
via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo
A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160
LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): anche
nell'ipotesi che fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe stato respinto per
carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 novembre 1998 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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