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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.206
Data decisione, Autorità:
22.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00206
Lugano
22 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 novembre 1998
di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro le comunicazioni delle domande di
realizzazione 6 novembre 1998 nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ promosse da
rappr.
da __________
nei confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 novembre 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
Comune __________ procede con diverse procedure esecutive nei confronti di
__________ per l’incasso dei propri crediti per imposte comunali arretrate.
B.
Il 30 settembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato diversi beni mobili
proprietà dell’escusso. In data 5 novembre 1998 il Comune di __________ ha
chiesto la vendita degli oggetti pignorati. Le relative comunicazioni delle
domande di realizzazione sono state notificate al debitore il 6 novembre 1998.
C. Con
ricorso 12 novembre 1998 __________ postula l’annullamento delle domande di
vendita sostenendo che il debito posto in esecuzione sarebbe stato estinto per
compensazione a seguito delle pretese vantate dall’escusso nei confronti del
Comune di __________.
D. Con
osservazioni 30 novembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del
ricorso, sostenendo che le pretese vantate dall’escusso sono integralmente
contestate ed inoltre esse non avrebbero alcuna attinenza con le esecuzioni
oggetto del gravame.
E. Con
osservazioni 1° dicembre 1998 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del
proprio operato chiedendo che il ricorso venga respinto.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni
mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di
un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né
più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche
essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo
1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a
decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al
creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di
realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più
rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può
fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv.
1 LEF). L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha
domandato la realizzazione (art. 120 LEF):
-
Nel
caso di specie il pignoramento è stato eseguito il 30 settembre 1998 e la
domanda di vendita è stata formulata il 5 novembre 1998 e la relativa
comunicazione è stata notificata al ricorrente il 6 novembre 1998. L’operato dell’UE
di Lugano è quindi da ritenere corretto, avendo quest’ultimo agito
conformemente all’art. 120 LEF.
-
Il
ricorrente sostiene che la pretesa posta in esecuzione sarebbe stata compensata
con il credito di oltre fr. 300’000.-- vantato dall’escusso nei confronti del
Comune di __________. Tale tesi è però smentita dalla lettera 5 ottobre 1998
nella quale il Comune di __________ contesta la compensazione fatta valere dal
ricorrente e manifesta la volontà di proseguire nell’incasso del credito per
imposte comunali arretrate.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 116,120, 121 e 124
LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 novembre 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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