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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.19
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00019
Lugano
25 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 febbraio 1998 di
patr. dall’ avv.
contro
l’operato dell’UEF di
Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
da
richiamata l’ordinanza
presidenziale 13 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 12 marzo 1998 dell’UEF
di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ ( in seguito __________) procede nei confronti di __________ per
l’incasso del proprio credito.
B. Il 15 settembre 1995 l’UEF
di Bellinzona ha pignorato l’autovettura Toyota Corolla Wagon 4 WD di proprietà
dell’escusso.
C. Il 2 febbraio 1998,
avendo fissato la vendita per il 12 marzo 1998, l’Ufficio ha diffidato il
debitore ad essere presente il 9 febbraio 1998 per la visione dei beni
pignorati.
D. Contro tale avviso si
è aggravato con ricorso 9 febbraio 1998 __________ sostenendo di non essere
debitore nei confronti della __________. Infatti il debito sarebbe stato
contratto dalla ex moglie, la quale in sede di divorzio si sarebbe riconosciuta
debitrice nei confronti del marito per l’importo di fr. 30’000.--. Il
ricorrente chiede quindi che la procedura esecutiva venga annullata, in quanto
la __________, pur essendo a conoscenza di tali fatti, si rifiuta di ritirare
il precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti di __________.
E. Delle osservazioni dell’UEF
di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF
il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri
diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento
e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni
dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata
oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art.
116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal
momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115
III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata
fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF).
Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il
creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).
- Nel caso di specie
la __________ ha domandato la vendita dei beni pignorati il 20 luglio 1996, quindi
entro un anno dal pignoramento eseguito il 19 settembre 1995. L’avviso di
ricezione della domanda di vendita è stato notificato al debitore il 2 agosto
1996, mentre l’avviso d’incanto gli è stato trasmesso il 21 gennaio 1998.
Orbene a prescindere dal
fatto che tali atti esecutivi sono cresciuti in giudicato, non essendo stati
impugnati dal debitore, l’operato dell’UEF di Bellinzona deve essere ritenuto
corretto. Le allegazioni del ricorrente concernono questioni di merito che
sfuggono al potere di cognizione di questa Camera. Abbondanzialmente va
rilevato che la volontà della creditrice __________ di proseguire l’esecuzione
nei confronti del ricorrente emerge chiaramente dalla lettera 12 gennaio 1998
indirizzata all’UEF di Bellinzona, nella quale si chiedono informazioni sullo
stadio di avanzamento della procedura.
- Ne consegue la
reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 116, 121 e124 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 febbraio 1998 di
__________, è respinto
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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