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Numero d'incarto:
15.1998.187
Data decisione, Autorità:
22.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00187
Lugano
22 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
patr. dallo
studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 2 ottobre
1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
procedura concernente anche
richiamata l’ordinanza presidenziale 12 novembre 1998
, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il
2 ottobre 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta
__________ del salario percepito dall’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introito fr.
3’500.--
Minimo di
esistenza
importo base fr.
1’025.--
locazione fr.
1’220.--
riscaldamento fr.
100.--
AVS fr.
177.--
cassa malati fr.
188.--
trasferte fr.
100.--
spese
diverse fr.
100.--
totale fr.
2’910.--
Eccedenza
pignorabile fr. 590.--
C. Con
ricorso 6 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario
sostenendo che il calcolo eseguito dall’UEF di Bellinzona non avrebbe
considerato gli alimenti che l’escusso verserebbe alla ex moglie in virtù
della convenzione di divorzio stipulata tra le parti. Il ricorrente postula
inoltre la concessione del gratuito patrocinio non essendo in grado di far
fronte alle spese legali.
D. Delle
osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.
5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
- Nel
caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’220.-- a titolo
di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a
__________.
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo
canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze.
Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’220.-- oltre a fr. 100.-- per spese
di riscaldamento non può essere riconosciuto come tale in sede di
determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta.
Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal
primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà
riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al
massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a
__________ o in un comune viciniore.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16).
Nel
caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver versato a favore dell’ex
moglie l’importo di fr. 7’478.-- nel periodo compreso tra il 14 gennaio 1998 e
il 5 agosto 1998. Di conseguenza la media dei versamenti mensili effettuata sino
alla data del ricorso dall’escusso ammonta a fr. 747.80 (= fr. 7’478.-- : 10
mesi). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo mensile di fr.
747.-- a titolo di alimenti. Nel calcolo del minimo di esistenza viene
riconosciuto l’importo di fr. 188.-- per premi della cassa malati. Orbene,
considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi
effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal
verbale di pignoramento risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale
voce di spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza. L’UEF
di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- mensili per
spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Dunque una simile
riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo
vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera. All’escusso potrà , se del caso, essere
riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.
Il
calcolo dell’eccedenza pignorabile si presenta quindi come segue:
Introito fr.
3’500.--
Minimo di
esistenza
importo base fr.
1’025.--
alimenti fr.
747.--
locazione fr.
1’220.--
riscaldamento fr.
100.--
AVS fr.
177.--
trasferte fr.
100.--
totale fr.
3’369.--
Eccedenza
pignorabile fr. 131.--
-
Per
l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da
titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora
innanzi non potrà fare pagamento valido se non all’ufficio. Il datore di lavoro
che non versa l’importo pignorato all’ufficio, si espone alle stesse conseguenze
previste dall’art. 169 CP (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 72, p. 180).
Dalle osservazioni dell’UEF di Bellinzona risulta che la ditta __________,
datore di lavoro dell’escusso, non versa le quote pignorate. __________ risulta
inoltre essere procuratore della __________ come si evince dall’estratto del
Registro di commercio. Di conseguenza, allo scopo di evitare l’avvio di una
procedura ex art. 169 CP, si diffida la società __________ a voler versare,
così come richiesto dall’UEF di Bellinzona, le quote di stipendio pignorate a
carico del proprio dipendente __________.
-
La
domanda di concessione del gratuito patrocinio formulata da __________ con il
proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio,
occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia
in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione
del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti
rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per
cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte
all’operato dell’UEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale
dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse
l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un
legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 93 LEF e 15a LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1998 di __________, è
parzialmente accolto.
1.1. E’
fatto ordine all’UEF di Bellinzona di pignorare dal salario dell’escusso presso
la ditta __________, l’importo mensile di fr. 131.-- per 12 mensilità a partire
dal mese di settembre 1998.
-
La
domanda di gratuito patrocinio formulata da __________ con il gravame, è
respinta.
-
E’
fatto ordine alla ditta __________, di determinarsi come al considerando 4 di
questa sentenza.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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