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Numero d'incarto:
15.1998.168
Data decisione, Autorità:
01.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00168
Lugano
1 dicembre 1998 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25
agosto 1998 di
__________,
contro
__________ e meglio contro l’incanto immobiliare 15 giugno 1998
nelle esecuzioni n.
__________ e n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________,
e da
__________,
rappr. __________
procedura concernente anche
__________,
viste
le osservazioni
2 ottobre 1998 dell’arch. __________ - 12 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e la
__________ procedono nei confronti della __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B.
L’UEF di Bellinzona ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________
e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________, l’avviso d’incanto
unico della part. __________ di __________ di proprietà della società escussa.
Il valore di stima peritale del fondo è stato determinato in fr. 260’000.--, se
edificabile e in fr. 15299.--, se non edificabile.
C. Il
15 giugno 1998 è stato indetto l’incanto pubblico della part. __________ di
__________. L’immobile in oggetto è stato aggiudicato all’arch. __________ per
l’importo di fr. 6’000.--
D. Con
ricorso 25 agosto 1998 __________ è insorta contro l’aggiudicazione del fondo.
La ricorrente ritiene non corretta la definizione di terreno non edificabile
attribuita all’immobile e la conseguente aggiudicazione per la somma di fr.
6’000.--
E. Nelle
sue osservazioni 12 ottobre 1998 l’UEF di Bellinzona chiede che il ricorso
venga respinto, in quanto manifestamente tardivo.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente si aggrava solo il 25 agosto 1998
contro la stima del terreno. Orbene, la ricorrente era a conoscenza del valore
attribuito al fondo già il 9 marzo 1998, quando è stato pubblicato l’avviso
d’incanto unico ex art. 138 LEF della part. __________ di __________. Inoltre
il 20 aprile 1998 le è stato inviato l’elenco oneri. In entrambi i casi la
__________ è rimasta silente e non ha sollevato alcuna contestazione. Le
condizioni d’incanto, depositate per 10 giorni a partire dal 18 maggio 1998,
sono pure cresciute in giudicato senza provocare contestazione alcuna. Neppure
l’aggiudicazione del fondo per l’importo di fr. 6’000.--, avvenuta il 15 giugno
1998 è stata impugnata dalla ricorrente. Di conseguenza il ricorso 25 agosto
1998, nella misura in cui è diretto contro la stima del fondo, si rivela
manifestamente tardivo.
-
Per
gli art. 147 e 148 cpv. 1 LEF, applicabili anche alla procedura di esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 157 cpv. 4 LEF, la
graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio di
esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un
estratto concernente il suo credito. Il creditore che intende contestare il
credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato
entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al luogo
d’esecuzione l’azione di contestazione della graduatoria.
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Nel
caso in esame, anche nell’ipotesi di considerare il ricorso 25 agosto 1998
diretto contro lo stato di ripartizione, l’esito del gravame non cambia.
Infatti le censure sollevate dalla ricorrente non concernono la ripartizione
del ricavo o la collocazione di un credito, bensì questioni inerenti la stima
del fondo che non possono essere fatte valere in tale sede. Il ricorso è
quindi, anche in tal caso, votato all’insuccesso
-
Ne
consegue l’irricevibilità del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 147,148 cpv. 1 e
157 cpv. 4 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 1998
della __________, è irricevibile.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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