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Numero d'incarto:
15.1998.165
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00165
Lugano
18 maggio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 ottobre 1998 di
rappr. dall'avv. __________
contro
in materia di pubblici incanti;
viste le osservazioni 15 ottobre
1998 di __________
26
ottobre 1998 degli avv. __________ e __________ __________, __________;
29
ottobre 1998 dell'UE di Lugano;
ritenuto che con
ordinanza presidenziale 13 ottobre 1998 non è stato concesso effetto sospensivo
al ricorso;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel
gruppo di esecuzione n. __________ relativo al debitore __________, composto
dei creditori avv. __________, __________, avv. __________ e avv. __________, l'UE
di Lugano ha pignorato in data 3 luglio 1998, tra gli altri oggetti, un dipinto
- "__________" - attribuito a __________, dal valore stimato, visti i
dubbi circa la sua autenticità, in fr. 2'000.--.
B. L'avv.
__________ ha richiesto, il 3 settembre 1998, la vendita del dipinto di
__________. Il 2 ottobre 1998 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ la
ricezione della domanda di vendita e lo ha avvisato che l'incanto avrebbe avuto
luogo il 15 ottobre 1998 a Lugano presso la sala incanti dell'UE.
C. Con
ricorso 13 ottobre 1998 __________ ha postulato la sospensione del previsto
incanto pubblico. A suo dire l'asta non sarebbe stata preparata con la
necessaria cura. Essa avverrebbe "negli scantinati del Palazzo di
Giustizia", ad opera di funzionari UE e non di addetti ai lavori. Non
avendo accertato l'autenticità dell'opera si rischierebbe poi di vendere a
basso prezzo un opera del valore di quasi un milione di franchi. Da ultimo
l'asta sarebbe stata pubblicizzata in maniera insufficiente.
D. Con
le rispettive osservazioni CDI, gli avv. __________ e __________ e l'UE si sono
limitati a confermare la legalità e la conformità alle circostanze della prassi
adottata dall'ufficio.
Considerato
in diritto: 1.a) Ex
art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi
assistere, dove occorra, da periti. Contro l'ammontare della stima, la sua
mancata esecuzione o contro la mancata consultazione di periti è possibile
interporre ricorso ex art. 17 LEF (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 97 LEF e giurisprudenza ivi
citata).
A
norma dell'art. 9 RFF, in caso di pignoramento di immobili, ogni parte
interessata può, entro il termine di ricorso e previo deposito delle spese
occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
periti. Il Tribunale federale ha ritenuto corretta, vigente la vecchia LEF,
un'applicazione analogica anche in caso di pignoramento di beni mobili (cfr.
DTF 110 III 69/70; 114 III 29/30). Non vi è motivo per scostarsi da siffatta
ragionevole giurisprudenza.
b) A
prescindere dalla possibilità di chiedere in concreto una perizia del bene
pignorato, si deve rilevare che il relativo termine è comunque ampiamente
trascorso (10 giorni dall'intimazione, 31 agosto 1998, del verbale di
pignoramento concernente il dipinto). Entro il termine indicato __________ non
ha nemmeno contestato, tramite ricorso, la stima di fr. 2'000.-- eseguita dall'UE.
Non può quindi essere qui esaminato il gravame concernente la mancata
determinazione, da parte dell'UE, dell'autenticità del presunto quadro. Questa
questione - determinante per la stima del valore del dipinto - poteva essere
sciolta solo tramite perizia, che mai è stata chiesta dall'escusso.
2.a) Il
cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del
bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati
dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è
richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel caso in cui
vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve
avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere
informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta
unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III
86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di
principio all'autorità di esecuzione, solo quando, per circostanze speciali,
una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica
di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
b) In
concreto l'avviso di incanto del dipinto è stato regolarmente pubblicato sul
FUC __________. Pure i mass media cantonali si sono occupati dell'asta
informando gli utenti circa modalità e tempi dell'operazione. Vi erano poi
forti dubbi sull'autenticità dell'opera: in una pubblicazione specializzata
appariva un soggetto molto simile ma non identico, cosicché il bene pignorato
pareva essere una copia. Non era quindi strettamente necessario incaricare una
casa d'aste. Ne consegue che la realizzazione del dipinto è stata gestita
correttamente e nulla è imputabile all'UE di Lugano. L'incanto è avvenuto alla
presenza di numerosi astanti e con un esito ragionevole.
- Il
ricorso va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 97 e 125 LEF e 9
RFF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 ottobre 1998 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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