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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.163
Data decisione, Autorità:
18.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00163
Lugano
18 novembre 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 settembre 1998 di
contro
__________ e meglio contro la comunicazione della domanda di
realizzazione nell'esecuzione n. __________ promossa da
rappr.
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 7 ottobre 1998 dell’UEF di
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
creditore, in data 29 settembre 1998 ha richiesto la vendita dei beni compresi
nell’esecuzione n. __________ UEF di __________ a carico di __________.
C. Lo
stesso giorno il debitore si è aggravato contro la comunicazione della domanda
di realizzazione sostenendo che :
“La
decisione è respinta. La mia sostanza viene divisa per metà con mia moglie
__________ che è stata il centro di assistenza della mia malattia. “
D. Delle
osservazioni dell’UEF di ____________________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3
lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione
sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste
la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione,
questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi.
Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio
riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in
applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per
completare un ricorso insufficientemente motivato (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
-
Nel
caso di specie __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di
realizzazione 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione
scritta in calce al provvedimento impugnato. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto
assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto
insufficientemente motivato, in quanto lo stesso non adempie i requisiti
sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF
di __________ affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non
superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che
altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1998 di __________,
__________, è evaso nel senso dei considerandi.
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di __________ affinché abbia a determinarsi
come al considerando 2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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