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Numero d'incarto:
15.1998.137
Data decisione, Autorità:
18.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00137
Lugano
18 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Vallemaggia e meglio
contro i verbali di pignoramento 11 maggio 1998 e 30 giugno 1998 nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da
rappr.
nei
confronti del ricorrente
viste
le osservazioni 2 settembre 1998 dell’UEF di Vallemaggia
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. L’11
maggio e il 30 giugno 1998 è stato eseguito il pignoramento della
part__________ di __________ di proprietà dell’escusso. Contro tale atto il
debitore ha formulato "opposizione".
C. L’ufficio
non ha ritenuto di assegnare a __________ il termine di cui all’art. 7 cpv. 5
LPR per motivare il ricorso e ribadisce la correttezza del proprio operato,
chiedendo la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso
deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto
federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione . Benché non si
possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi
all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art.
7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l'intervento d'acchito
dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR,
quando manca la motivazione, come pure per completare n ricorso
insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Comentario alla LPR, di
imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
-
Nel
caso di specie __________ si aggrava contro i verbali di pignoramento 11 maggio
e 30 giugno 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione “
faccio opposizione “ scritta in calce ai verbali di pignoramento. L’Ufficio
avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR
per completare l'atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i
requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi
retrocessi all’UEF di Vallemaggia, affinché assegni al ricorrente un termine
perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la
comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il
ricorso dichiarato irricevibile.
-
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è evaso
nel senso dei considerandi
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di Vallemaggia affinché abbia a determinarsi
come al considerando 2. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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