AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.133
Data decisione, Autorità:
23.10.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00133
Lugano
23 ottobre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio
contro il pignoramento di salario 15 luglio 1998 nell’ambito di diverse
procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. __________
e
rappr. __________
viste
le osservazioni
6 agosto 1998 __________ - 25 agosto dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ e la
__________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B. Il
15 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava presso la Cassa Pensioni della
Confederazione la rendita percepita dal debitore sulla base del seguente
calcolo:
Introito fr.
7’571.--
Minimo
vitale
importo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
200.--
riscaldamento fr.
50.--
cassa
malati fr. 300.--
alimenti fr.
5’200.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale fr.
6’875.--
Eccedenza
pignorabile fr. 696.--
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato in data 19 luglio 1998 il debitore,
sostenendo di non consumare alcun pasto a domicilio, in quanto il suo alloggio
sarebbe composto unicamente di una camera ed un servizio igienico. Chiede
quindi che gli vengano riconosciuti i seguenti importi per il vitto:
colazione:
fr. 8.--/10.--,
pranzo:
fr. 25.--/30.--,
cena:
fr. 20.--/25.--.
D. Delle
osservazioni dell’Ufficio esazione e condoni e dell’UEF di Bellinzona si dirà,
se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr.
1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
-
Orbene,
nel caso di specie il ricorrente non esercita alcuna attività lucrativa e
motiva la sua richiesta unicamente con l’impossibilità di cucinare al proprio
domicilio e l’esigenza di attenersi ad un’alimentazione particolare per motivi
di salute. Le motivazioni addotte dal debitore non possono essere condivise,
poiché la sola impossibilità, peraltro non dimostrata, di non poter prendere i
pasti all’interno dell’economia domestica e la necessità di seguire un regime
dietetico particolare, non possono giustificare una deduzione come quella
prospettata dal ricorrente pari a circa fr. 1’300.-- mensili. Le spese per il
vitto per una persona che non esercita un’attività lucrativa e quindi non è
costretto a consumare i pasti fuori dall’economia domestica sono infatti già comprese
nell’importo base mensile di fr. 1’025.--. Il ricorrente è quindi invitato a
cercare una soluzione più economica e consona alla propria situazione
finanziaria per far fronte alle spese di sostentamento, atteso che non é
possibile riconoscergli ulteriori deduzioni.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 luglio 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster