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RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.132
Data decisione, Autorità:
16.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00132
Lugano
16 febbraio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30
luglio 1998 di
e
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la
decisione 14 luglio 1998
nell’esecuzione
n. __________ promossa da
nei
confronti di
__________ e
viste le osservazioni 14 agosto 1998 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e la __________ sono titolari di un ipoteca legale di fr. 44’054.15
oltre accessori gravante la quota di PPP n. __________ del mapp. __________ di
__________ di proprietà di __________ e __________
B. Pendente
la procedura d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale presso la Pretura di
Lugano , sezione 2 (inc. __________), il bene gravato è stato oggetto di una
procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare. La
__________ e la __________ hanno notificato il 2 giugno 1996 il loro credito
garantito da ipoteca legale. La pretesa è stata integralmente riconosciuta ed
iscritta ad elenco oneri.
C. L’incanto
è avvenuto il 12 luglio 1996. Essendo l’ipoteca legale precedente rispetto ad
ogni altro pegno convenzionale, essa è stata integralmente coperta mediante il
ricavato dell’asta. In sede di riparto, il 26 luglio 1996, è stato tuttavia
precisato che l’importo ricavato, di spettanza della __________ e della
__________, sarebbe stato liberato solo dopo l’emissione di una sentenza di
conferma, in via definitiva, dell’ipoteca legale. Con istanza 10 luglio 1997 le
ditte in questione hanno richiesto all’UE di Lugano l’immediata liberazione
della somma, già riconosciuta a loro favore, sulla base della decisione DTF 83
III 138, nonché richiamando la prassi vigente presso l’UEF di Mendrisio. Con
scritto 14 luglio 1998 l’UE di Lugano ha respinto la richiesta della __________
e della __________ sostenendo l’inapplicabilità della sentenza citata alle
procedure in via di realizzazione del pegno immobiliare.
D. Con
ricorso 30 luglio 1998 le due ditte si aggravano contro la decisione dell’UE di
Lugano asseverando che l’art. 117 RFF, sul quale l’Ufficio fonda la propria
decisione non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto. Le ricorrenti
sostengono che, come stabilito dal Tribunale federale, un’ipoteca legale
provvisoria, purché decretata prima del fallimento, può essere iscritta
nell’elenco oneri quale credito ipotecario, senza la necessità d’imporre al
creditore l’avvio di una procedura di convalida in via definitiva del pegno.
Tale principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui la vendita
dell’immobile avvenga a seguito di pignoramento o di realizzazione del pegno,
in quanto il problema si porrebbe negli stessi termini. Inoltre nel caso di una
vendita ai pubblici incanti di un bene gravato da un’ipoteca legale
provvisoria, con la crescita in giudicato dell’elenco oneri il pegno
assumerebbe carattere definitivo, per cui non sarebbe necessario e neppure
ammissibile imporre al creditore ulteriori procedure giudiziarie. Solo nel caso
in cui la procedura esecutiva viene a cadere, una procedura di convalida in via
definitiva dell’ipoteca legale avrebbe ancora senso. L’inoltro di un’azione
giudiziaria è pertanto, a mente delle ricorrenti, necessario solo se il credito
garantito da pegno non figura come esigibile nell’elenco oneri o se è stato
contestato in tale sede.
E. Con
osservazioni 14 agosto 1998 l’UE di Lugano, sostiene di aver erroneamente
menzionato nella decisione impugnata l’art. 117 RFF, ma ribadisce la
correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle
insinuazioni presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro
fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni
immobiliari, diritti personali annotati). L’elenco oneri sarà comunicato ai
creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati
ed al debitore (art. 37 cpv. 1 RFF). Nella comunicazione sarà indicato che il
termine per impugnare l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità di
una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la contestazione
dev’essere fatta per iscritto presso l’ufficio designando esattamente la pretesa
contestata altrimenti essa si avrà per riconosciuta per quanto concerne
l’esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, SchKG,
Basilea 1998, n.117 ad art. 140).
Incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto
sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli
oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più
venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art.
112 cpv. 1 RFF):
-
Nel
caso in esame la pretesa delle ricorrenti, garantita da ipoteca legale ex art.
837 CC, è stata iscritta ad elenco oneri senza provocare alcuna contestazione.
Di conseguenza non essendo stato impugnato l’elenco oneri della quota di PPP
n__________ del mapp. __________ di __________, il credito di fr. 62’689.90
garantito da ipoteca legale degli artigiani a favore delle ricorrenti, iscritto
al punto 3., è divenuto definitivo. Non vi è quindi alcun motivo per imporre
alle ditte ricorrenti l’introduzione di una causa per l’accertamento in via
definitiva dell’ipoteca legale già iscritta in via provvisoria, in quanto colui
che avesse inteso contestare la pretesa in oggetto, avrebbe dovuto avviare
un’azione di contestazione dell’elenco oneri. L’importo di fr. 62’689.90
ricavato dalla vendita dell’immobile gravato, dovrà quindi essere liberato a
favore delle ricorrenti senza ulteriori formalità.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 140 LEF, 37 cpv. 1 e
112 cpv. 1 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 luglio 1998 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata la decisione 14 luglio 1998 dell’UE di Lugano
nell’ambito dell’esecuzione __________ a carico di __________ e __________
-
E’
fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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