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Numero d'incarto:
15.1998.123
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00123
Lugano
28 aprile 1999/FC/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona
nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________,
rappr.
da: avv. __________
in
materia di esecuzione abusiva;
viste
le osservazioni 27 luglio 1998 del precettante e 3 agosto 1998 dell'UEF di
Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
contro __________ per fr. 100'000.-- oltre accessori per il titolo di risarcimento
danni per offesa al credito.
Al precetto esecutivo
l'escussa ha interposto tempestiva opposizione.
B. La ricorrente è
dell'avviso che il PE n__________ debba essere annullato, atteso che se possono
esservi divergenze d'opinione tra il precettante e la persona fisica __________
- membro del consiglio d'amministrazione dell'escussa - non vi è per contro
alcun contenzioso tra l'avv. __________ e la ditta __________. L'atto esecutivo
assume pertanto valenze prevaricatrici, costituendo un esempio scolastico di
manifesto abuso di diritto.
C. Il precettante ha
postulato la declaratoria di irricevibilità del gravame, la LEF conferendo al
creditore il diritto di avviare una procedura esecutiva senza dover provare il
fondamento del suo credito. L'avv. __________ chiede che "l'assoluta e manifesta
inutilità del ricorso", che ha determinato per il resistente una perdita
di tempo e di denaro, sia sanzionata con una multa in applicazione dell'art. 16
cpv. 2 LPR, come pure con il pagamento di una tassa di giustizia ex art. 30
LTG. Il precettante chiede inoltre "un importo a titolo di risarcimento
per le spese legali sostenute dal resistente per la sua difesa", il suo
patrocinio essendo stato curato dalla collega di studio avv. __________.
D. L'UEF di Bellinzona è
pure dell'avviso che il ricorso sia irricevibile.
Considerando
in diritto: 1.
a) È principio fondamentale del
diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del
diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione
dell'organo d'esecuzione e fallimento, come pure dell'Autorità cantonale di
vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto
dell'opposizione o del merito (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re avv. W. K. c.
dott. T. T. e avv. G. S. cons. 2; CEF 29 gennaio 1999 in re A. R. c. S. SA; CEF
29 ottobre 1991 su reclamo A. & G. B. cons. 3; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.2 ad art. 7, p. 124; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 9 n.
43 s. con rif.).
b) Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il fatto di perseguire nelle forme consentite dal
diritto un credito vantato non può costituire in linea di principio un atto
illecito e contrario al diritto. Tuttavia, se è chiesto il riconoscimento di
una pretesa senza qualsivoglia fondamento giuridico o immaginaria, allora si dà
- verificandosene tutti i presupposti - atto illecito (DTF 10, p. 576), senza
che ne consegua necessariamente l'annullabilità o la nullità dell'esecuzione
(cfr. sulla nozione Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales
en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l'activité bancaire,
Vezia/Bellinzona 1998, p. 49 ss., n. 2.1.1.4): infatti, in tale evenienza,
l'escusso può facilmente difendersi con la semplice formulazione
dell'opposizione ex art. 74 LEF (DTF 113 III 4).
c) La nullità dell'esecuzione
per abuso di diritto può essere riconosciuta solo in casi eccezionali, ad
esempio quando è manifesto l'intento del precettante di agire non per ottenere
quanto gli spetta ma solo per angariare deliberatamente l'escusso o
pregiudicarlo nei suoi diritti personali (DTF 115 III 21 ss.; sul principio
della buona fede valido anche nel diritto esecutivo federale, cfr. Max Baumann,
Zürcher Kommentar, 3. ediz., Zurigo 1998, n. 33 e 36 ad art. 2 CC con rif.).
-
Agli atti nulla
risulta che possa far concludere per l'ipotesi vessatoria prospettata dal
ricorrente. Non si realizzano pertanto i requisiti eccezionali che
giurisprudenza e dottrina impongono perché si dia abuso di diritto nel caso
concreto. Ne consegue la reiezione del gravame e non la declaratoria di irricevibilità,
come richiesto dal precettante e dall'organo d'esecuzione forzata, l'indagine
sui presupposti dell'abuso di diritto rientrando nelle specifiche competenze
dell'Autorità cantonale di vigilanza.
-
Le doglianze della
parte ricorrente, costruite sul pregiudizio che può derivare a chi è
ingiustamente oggetto di procedura esecutiva, possono trovare sbocco giudiziario
- dandosene i presupposti - nell'azione di accertamento negativo in procedura
ordinaria (DTF 120 II 20-27), possibile anche sotto il nuovo diritto esecutivo
in vigore dal 1. gennaio 1997 (cfr. sentenza 16 febbraio 1999 della II Corte
civile del Tribunale federale [inc. n. 5C.7/1998], destinata a pubblicazione,
in re E. S. c. G. R. L. cons. 2d). Resta esclusa l'ipotesi - fatta propria dall'Obergericht
del Cantone Zurigo nella sentenza 18 marzo 1998 pubblicata in ZR 1999, p.
65-68, n. 16, interessante per stroncare d'acchito intenti vessatori ma non
condivisa dal Tribunale federale - di far capo all'istituto dell'annullamento
giudiziale dell'esecuzione ex art. 85a LEF, che resta possibile solo nel caso
in cui l'escusso abbia omesso di formulare opposizione. L'esito di siffatto
orientamento giurisprudenziale è che l'escusso negligente beneficia del rimedio
dell'art. 85a LEF che gli facilita in termini apprezzabili la tutela dei propri
diritti, mentre l'escusso diligente deve far capo alla più ardua azione di
accertamento dell'inesistenza del credito dedotto in esecuzione, che ha luogo
in procedura ordinaria - e non accelerata, come nell'ipotesi dell'art. 85a LEF
- e con l'onere non indifferente di giustificare un interesse giuridico degno
di protezione (DTF 120 II 21 s. cons. 2a, 22 ss. cons. 3).
- L'avv. __________
chiede che l'assoluta e manifesta inutilità del ricorso della ditta __________,
che ha determinato per il precettante una perdita di tempo e di denaro, sia
sanzionata con una multa in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPR, come pure con
il pagamento di una tassa di giustizia ex art. 30 LTG nonché con un importo a
titolo di risarcimento per le spese legali sostenute per la sua difesa, curata
dalla collega di studio avv. __________.
4.1. Principio della
gratuità delle spese
a) Per l'art. 16 cpv. 2 LPR, la
parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può
essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di una
tassa di giustizia secondo l'art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e
delle spese.
La procedura di ricorso,
come pure quella di revisione e di interpretazione, sono gratuite. La norma ha
portata propria solo con riferimento agli istituti di diritto processuale
cantonale della revisione e dell'interpretazione, mentre in materia di ricorso
si limita in sostanza al richiamo all'art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF a
valere quale sedes materiae.
b) Con la revisione del 1997
della LEF, il principio della gratuità è stato fissato nella legge all'art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, mentre in precedenza era disciplinato solo nella
OTLEF, dove ora è rimasto con effetto dichiarativo all'art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF.
c) Il diritto esecutivo
federale può essere attuato, verificandosene i presupposti, sulla base di una
semplice domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione. Se il successivo atto,
il precetto esecutivo da intimare all'escusso, resta senza la dichiarazione di
opposizione del debitore, è possibile procedere fino all'incasso senza che sia
necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. Da questa modalità esecutiva,
che spesso consente di concludere in termini ragionevoli la procedura d'incasso,
si deduce che l'esecuzione forzata non è parte costitutiva del processo civile
in senso proprio: essa costituisce una branca particolare del sistema giuridico
svizzero, che fa parte del diritto amministrativo (DTF 118 III 31 cons. 3a con
rif.; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 804), ed è gestita da speciali
autorità amministrative - gli organi d'esecuzione e fallimenti - che non sono
tribunali.
d) Nel diritto amministrativo
vige il principio della partecipazione ai costi. Dal profilo della politica del
diritto, è evidente che il rischio della messa a carico di tasse e spese
procedurali consente una migliore responsabilizzazione delle parti, che saranno
indotte ad evitare nel loro stesso interesse patrimoniale di promuovere ricorsi
ingiustificati e privi di qualsivoglia prospettiva di esito favorevole: in tal
modo si ottiene non solo uno sgravio apprezzabile delle autorità giudicanti, ma
anche e soprattutto la pace del diritto (Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Basilea e
Francoforte sul Meno 1994, § 15 n. 816).
Questo effetto deterrente
- provvido nel diritto amministrativo in genere - non vale in linea di
principio, per espressa volontà del legislatore federale e senza che ne siano
ben compresi gli intendimenti, per la procedura di ricorso della LEF (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 1.1.d all'art. 16 LPR, p. 237 s.).
4.2. Condanna a una multa e
pagamento di tasse e spese quale misura d'eccezione
a) La sanzione della multa sino
a 1'500 franchi e del pagamento di tasse e spese (art. 16 cpv. 2 LPR) ha
portata propria quale norma di diritto processuale cantonale solo per la
revisione (art. 26-29 LPR) e l'interpretazione (art. 30-33 LPR), mentre in
materia di ricorso ha solo effetto dichiarativo, richiamando in sostanza l'art.
20a cpv. 1 secondo periodo LEF.
b) La multa è compatibile con l'art.
6 § 1 CEDU, purché la sanzione sia prevista da una legge formale e l'importo
non violi il principio della proporzionalità. Il suo uso quale deterrente
contro i querulomani è stato oggetto di esame in sede di Commissione europea
dei diritti dell’uomo nella decisione 9 maggio 1994 in re G. L. c. Italia, in:
DR [Decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo] 77-A,
p. 8: "La Commission estime que l’imposition d’une amende, qui a pour but
de décourager les plaideurs téméraires, d’éviter ainsi l’engorgement des rôles
et d’assurer de ce fait une bonne administration de la justice, n’est pas contraire
en tant que telle au droit d’accès à un tribunal tel qu'il est garanti par l'art.
6 par. 1 de la Convention"; cfr. anche la decisione 2 luglio 1991, in: DR
70, p. 47.
Nei suoi aspetti
quantitativi la multa non deve costituire un ostacolo irragionevole all'accesso
ai tribunali, cfr. sul tema Jean-François Flauss, L'abus de droit dans le cadre
de la Convention européenne des droits de l'homme, in: RUDH 1992, p. 465. Il
limite massimo di fr. 1'500.--, imposto tanto dalla LEF che dalla LPR, ossequia
in tutta evidenza siffatti principi e consente di tener conto agevolmente delle
peculiarità di ogni caso.
c) Si tratta di multa d'ordine
che, pur riferita potenzialmente a tutti, si attualizza solo nei confronti di
quella cerchia limitata di persone che entra in un rapporto di diritto
particolare con l'autorità e serve al conseguimento di un obiettivo di
interesse generale: la disciplina del processo esecutivo nell'ossequio del
principio di celerità, conseguibile anche con l'imposizione d'imperio di norme
comportamentali atte a impedire il sorgere di sterili dispute (DTF 121 I 382
cons. 3bb).
d) L’Autorità cantonale di
vigilanza, quando fosse oberata da eccessivi sovraccarichi di lavoro
riconducibili a ragioni congiunturali, sarebbe comunque legittimata ad arginare
l’eccesso di ricorsi temerari - volti unicamente a procrastinare la conclusione
della procedura esecutiva e frutto di riflessioni di chi non sa o non vuole
comprendere ragione - facendo capo alla procedura espressamente prevista dal
legislatore all'art. 9 cpv. 2 LPR nei confronti di coloro che procedono
abusivamente. Sarà così possibile limitarsi, previo esame dei rimedi giuridici
proposti, a dichiararli, in quanto non vi si ravvisi un indizio di fondatezza,
come manifestamente irricevibili, con conseguente onere delle spese processuali
a carico del ricorrente. Si potrà quindi prescindere dall’esame di merito e
avvertire formalmente chi persevera in attitudini defatigatorie e dispersive
che, dandosene le condizioni, tutti i suoi ulteriori gravami saranno evasi
secondo modalità analoghe (cfr. mutatis mutandis STF [II Corte di diritto
pubblico] 12 aprile 1994 in re R. N. c. Comune di Bellinzona; Cometta,
Commentario alla LPR, n. 1.2.1.c all'art. 16 LPR, p. 239).
e) Sulle tasse, l'art. 16 cpv.
2 LPR rinvia espressamente all'art. 30 LTG: ne consegue che per ogni decisione
dell'Autorità cantonale di vigilanza, per cui non sia prevista una particolare
tariffa, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 2'000.--. Sono applicabili alla
determinazione della tassa di giustizia e alle modalità di richiesta di anticipazione
di tasse e spese, mutatis mutandis, i principi dedotti dalla LTG, segnatamente:
-
l'importo deve essere in
funzione del valore (art. 17, 19, 22 n. 1-2 e 22 n. 7 LTG), della natura e
della complessità della disputa (art. 3 cpv. 1 LTG);
-
può essere richiesta
l'anticipazione delle presumibili tasse e spese giudiziarie (art. 11 cpv. 1-3
LTG, con la comminatoria di stralcio del ricorso dai ruoli se il versamento non
avviene nel termine fissato (art. 12 cpv. 1 e 3 LTG).
4.3. Procedimento temerario
o in mala fede.
a) Con procedimento temerario o
in mala fede va intesa ogni tattica dilatoria volta a procrastinare il più
possibile la conclusione della vicenda esecutiva e tale da costituire
violazione del dovere di agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri
diritti (DTF 120 III 97 cons. 2c), come pure un comportamento processuale manifestamente
abusivo che consiste nel far capo alla vasta gamma dei rimedi di diritto anche
in assenza di un interesse concreto meritevole di protezione giuridica (DTF 111
Ia 150; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, Berna 1990, p. 192, n. 2 con rif.). È di tutta evidenza che
l'abuso di diritto fondato sull'art. 2 CC non può trovare tutela giuridica nel
diritto pubblico e in particolare nel diritto procedurale della LEF (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 1.3.a all'art. 16 LPR, p. 240).
b) È temerario il gravame
manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, che nessun ricorrente
ragionevole e in buona fede formulerebbe (DTF 120 III 110 cons. 4b).
c) La declaratoria di
temerarietà o mala fede va motivata. L'obbligo del pagamento di multa e spese è
in linea di principio a carico del ricorrente o del suo rappresentante, senza
escludere tuttavia altri interessati se la loro attitudine processuale ha
pregiudicato in modo rilevante la sollecita conclusione della vicenda
esecutiva.
4.4. La ricorrente è
dell'avviso che l'esecuzione debba essere annullata per il fatto che non vi è
contenzioso tra l'avv. __________ e la ditta __________, pur non potendo
escludere che contrasti possano esistere tra il precettante e la persona fisica
__________, membro del consiglio d'amministrazione dell'escussa. Sulla
consistenza della pretesa dedotta in esecuzione, in sede di osservazioni l'avv.
__________ si è limitato all'apodittica asserzione che il credito esiste. Sulla
base dei soli elementi disponibili, non vi è alcun motivo di qualificare il
ricorso siccome procedimento temerario o in mala fede: ne consegue che non vi è
spazio per qualsivoglia sanzione processuale contro la parte ricorrente.
- L'avv. __________
richiede inoltre espressamente un importo a titolo di risarcimento per le spese
legali sostenute per la sua difesa, curata dalla collega di studio avv.
__________.
In deroga al principio di
diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna in linea di
principio la parte soccombente a rifondere all'altra le ripetibili,
intendendosi con ripetibili le spese indispensabili causate dal processo
comprensive di un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, nella
procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si riconosce alcuna indennità alle
parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a LEF, p. 145).
- Il ricorso deve
pertanto essere respinto. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF) e non si assegnano indennità.
Richiamati
gli art. 2 CC; 17, 20a, 67 e 69 LEF; 62 cpv. 2 OTLEF; 16 LPR; 30 LTG;
pronuncia: 1. Il ricorso 3 luglio 1998
__________ è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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