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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.121
Data decisione, Autorità:
05.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00121
Lugano
5 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 luglio 1998 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 25 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
con PE n. __________ del 17 ottobre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 800.90 oltre interessi;
che
interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto;
che
con sentenza 30 aprile 1998 il Giudice di pace supplente del Circolo di
__________ ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 800.90 oltre interessi,
rigettando in via definitiva l’opposizione;
che
su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 giugno
1998 la comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 28 luglio 1998;
che
contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________
sostenendo di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio
del 30 aprile 1998, per cui non ha potuto far valere i suoi diritti.
che
ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può
dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è
infondato o temerario;
che
per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2);
che
per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che
le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere
impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione
dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha
sostenuto di aver interposto ricorso;
che
pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo
la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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