AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.112
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00112
Lugano
29 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1998 di
patr.
da: avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la
comminatoria di fallimento 6 luglio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni 20
luglio 1998 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto
- Nell’esecuzione
- __________ promossa da __________ contro __________, il 6 luglio 1997 l’UEF
di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata l’8
luglio 1998 a __________.
B. Con
tempestivo ricorso 20 luglio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della
comminatoria di fallimento, sostenendo di non essere più soggetto alla
procedura di fallimento. Egli ha rilevato di avere chiesto il 19 dicembre 1997
la cancellazione della sua ditta individuale. La pubblicazione sul FUC è
apparsa il __________, mentre la comminatoria di fallimento è stata emessa,
trascorso il termine di sei mesi dalla cancellazione, dopo il __________.
C. Con
osservazioni 20 luglio 1998 l’UEF di Locarno ha rilevato che la ditta
individuale __________ è stata cancellata con pubblicazione sul Foglio
Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) dell’__________, come risulta
dall’estratto del Registro di commercio di Locarno __________. La domanda di
proseguire l’esecuzione è stata consegnata all’UEF il 3 luglio 1998, mentre la
relativa comminatoria di fallimento è stata spedita il 6 luglio 1998 e
notificata al ricorrente l’8 luglio 1998. La comminatoria di fallimento è
pertanto da considerare valida ex art. 40 LEF, essendo stata notificata entro
il termine di sei mesi dalla cancellazione.
Considerato
in diritto
-
Per
i combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF, il titolare di una ditta individuale resta
soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione della ditta
individuale dal Registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della
cancellazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se prima dello
scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione
dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.
-
Dall’estratto
del Registro di commercio di Locarno 20 luglio 1998 si evince che la ditta
individuale __________ è stata cancellata il __________ con pubblicazione sul
FUSC dell’. Ex combinati art. 39 cpv. 1 e 40 LEF __________ è rimasto
soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla
pubblicazione sul FUSC e pertanto fino all’. Avendo il creditore
chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda 3 luglio 1998, ossia prima dello
scadere del predetto termine di sei mesi, l’UEF di Locarno ha correttamente
proseguito l’esecuzione in via di fallimento, emettendo la comminatoria di
fallimento 6 luglio 1998
-
Il
ricorso 14 luglio 1998 __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 39 e 40 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 14 luglio 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster