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Numero d'incarto:
15.1998.111
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00111
Lugano
28 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 29 aprile 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________ rappr. dalla __________
viste
le osservazioni:
9 luglio 1998 della __________
13 luglio 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un
credito di Fr. 1’871.85 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto
opposizione. Con decisione 5 marzo 1998, cresciuta in giudicato, la __________
ha rigettato l’opposizione.
B. Su richiesta della creditrice di proseguire
l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 29 aprile 1998 la comminatoria di
fallimento, notificata all’escussa il 18 giugno 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata
__________ con atto 5 luglio 1998 sostenendo che l’importo preteso dalla
creditrice non è corretto, in quanto comprende anche i premi di due polizze che
non la concernono. La comminatoria di fallimento è stata notificata al marito,
il quale per negligenza non gliela ha consegnata. La ricorrente si è dichiarata
disposta a liquidare il debito che la riguarda e chiede il relativo conteggio.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e della
__________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento.
Secondo
l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
b) In casu la comminatoria di fallimento è stata notificata
al marito della ricorrente giovedì 18 giugno 1998. Il fatto che non sia
pervenuta alla debitrice per negligenza del marito, è ininfluente, atteso che
la notifica è avvenuta correttamente ex art. 64 cpv. 1 LEF ad un membro della
famiglia. Il termine per inoltrare ricorso ha pertanto iniziato a decorrere
venerdì 19 giugno 1998 per scadere martedì 30 giugno 1998, lunedì 29 giugno
1998 essendo giorno festivo. Il ricorso datato 5 luglio 1998 e spedito per
lettera raccomandata il 6 luglio 1998 è quindi tardivo e va dichiarato
irricevibile.
- In via abbondanziale va rilevato che per ragioni
formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9
gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre
Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna
1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del ricorso è
invece preclusa.
-
La ricorrente allega unicamente questioni di
merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue che il ricorso, se ricevibile,
sarebbe da respingere per carenza di competenza materiale dell’Autorità
cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, doveva far valere le sue
ragioni impugnando, entro 30 giorni, la decisione 5 marzo 1998 della Concordia
Assicurazione.
-
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 1998 __________ è
dichiarato irricevibile.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10
giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale,
Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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