AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.11
Data decisione, Autorità:
14.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00011/12/22/35/41
Lugano
14 settembre 1998 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo su
- segnalazione/denuncia
27 gennaio 1998 (inc. n. 15.98.11) del
Ministero
pubblico, Lugano
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio
nella
"__________ UEF Mendrisio, domanda di vendita della __________ RF
__________, blocco del RF ordinato dal Ministero Pubblico";
- ricorso
2 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12/35) del
Ministero
pubblico, Lugano
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito alla "decisione con la
quale si fa richiesta di cancellazione al RF della restrizione della facoltà di
disporre sul fondo part. n. __________ RF di __________ ";
- ricorso
4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.22) di
(patr.
dall'avv. __________)
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito alla " richiesta di
cancellazione dal registro fondiario di Chiasso della restrizione della facoltà
di disporre sulla part. n. __________ RFD di __________ ";
- ricorso 2
marzo 1998 (inc. n. 15.98.41) di
(rappr.
dal __________)
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio in merito al "pignoramento (completamento
di pignoramento) del 17.02.1998 nell'esecuzione n.
__________" promossa da __________ contro __________
procedure riferite
tutte alle vicende esecutive contro
__________,
ora di ignota dimora
(patr. dagli avv.
__________ e __________)
interessanti anche
(patr. dall'avv.
__________);
viste le
osservazioni:
-
6 e 16
febbraio 1998 di __________;
-
9 e 23
febbraio 1998 del __________;
-
13 e 24
febbraio, 24 marzo 1998 dell'UEF di Mendrisio;
-
10 marzo
1998 di __________;
acquisito
agli atti l'incarto riferito al fallimento della __________;
completata
l'istruttoria alle udienze del 16 febbraio 1998, 15 maggio 1998, 25 giugno 1998
e 14 luglio 1998;
ritenuto
in fatto:
A. Contro __________
sono pendenti 24 esecuzioni per complessivi fr. 214'860'585.--. L'escusso è
oggetto di un procedimento penale per truffa e falsità in documenti, che ha
portato - su istanza 27/28 marzo 1995 della parte lesa__________, costituitasi
parte civile - al blocco del registro fondiario per la particella n.
__________, foglio __________, RFD di __________, con ordine del Ministero
pubblico del 30 marzo 1995.
B. A seguito di domanda
di vendita formulata dal __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del
pegno, l'UEF di Mendrisio ha chiesto con lettera 5 febbraio 1997 al Ministero
pubblico "richiamata l'annotazione restrizione facoltà di disporre doc.
2597 del 30.3.1995, ai sensi dell'art. 120 cpv.3 CPP, annotata presso l'Ufficio
registri di Mendrisio, l'autorizzazione di poter procedere alla realizzazione
del sopraccitato fondo a pubblico incanto" e meglio come da avviso
allegato, comunicandogli inoltre che, "in caso di eccedenza a vostro
favore, la stessa sarà trattenuta presso i nostri uffici a vostra completa
disposizione". Con siffatta istanza l'organo d'esecuzione ha chiaramente
espresso all'autorità penale che la disponibilità a liberare il fondo part. n.
__________ RFD di __________ dai vincoli connessi all'istruttoria penale era
condizionata alla sua realizzazione ai pubblici incanti.
C. Il Ministero
pubblico, e per esso il Procuratore __________, ha disposto con atto 17
febbraio 1997 "la revoca della limitazione della facoltà di disporre,
ordinata il 30 marzo 1995", con l'avvertenza che "l'eventuale importo
eccedente, derivante da tale vendita, deve essere trattenuto sotto sequestro e
versato al Ministero pubblico", ritenuto che la vendita ai pubblici
incanti avrebbe consentito di ottenere il prezzo di mercato.
È provato che l'atto 17
febbraio 1997 - indirizzato all'Ufficio registri di Mendrisio, con copia
all'UEF di Mendrisio, __________ per il tramite dello Studio legale __________
e alla parte civile __________ per il tramite dell'avv. __________ - sia giunto
all'Ufficio registri al più tardi il 10 aprile 1997 (cfr. timbro d'entrata, sub
n. 2288), mentre analoga certezza non vi è sul momento in cui deve essere
pervenuto all'UEF di Mendrisio. L'Ufficiale __________ ha dichiarato il 16
febbraio 1998 quale autorità informata sui fatti (cfr. verbale, pag. 4) di non
averlo ricevuto ma di averne avuto notizia solo il 26 gennaio 1998, con il
rilievo che, quand'anche gli fosse stato noto, "penso che mi sarei
comportato come mi sono comportato, perché non cambiava niente. Resto convinto
che la restrizione della facoltà di disporre messa dall'UEF non poteva evitare
che il fondo fosse venduto o che fosse gravato". Orbene, siffatta
argomentazione non è sostenibile. L'Ufficiale __________ sembra dimenticare che
il Ministero pubblico è intervenuto su esplicita richiesta dell'UEF di Mendrisio
del 5 febbraio 1997: non gli fosse pervenuta tempestivamente l'autorizzazione,
l'UEF si sarebbe dovuto attivare per conoscerne l'esito e per procedere nei
suoi interventi istituzionali. Optare per la politica del silenzio e del non
vedo e non sento è attitudine che formerà oggetto di una procedura disciplinare
separata nei confronti dell'UEF di Mendrisio, atteso che necessitano di
approfondimenti affermazioni di disimpegno quali: "il nome __________ non
mi diceva niente. __________ non mi interessava"; "mi si chiede se il
fatto che __________ fosse d'ignota dimora fosse un elemento di incertezza.
Rispondo che non ne vedo il motivo" (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag.
4). Alla domanda sul "perché tanta celerità nella trattazione di questa
domanda di cancellazione del __________, riferita a un bene immobiliare di
proprietà __________, notoriamente oggetto di procedura penale, nota in tutto
il Mendrisiotto", l'Ufficiale __________ preferisce contestare
l'affermazione "così celermente" (cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag.
3) senza avvedersi che evadere alle 08.15, con un provvedimento di portata non
indifferente, un'istanza giunta con la posta delle 08.00 non rientra nelle
ipotesi di un Ufficio d'esecuzione che lamenta notevoli carichi di lavoro. Sia
come sia, l'UEF di Mendrisio non può non aver avuto conoscenza dell'atto 17
febbraio 1997 del Ministero pubblico in un momento che si situa tra i giorni
successivi al 17 febbraio 1997, eventualmente attorno al 10 aprile 1997 e in
ogni caso ben prima del provvedimento 26 gennaio 1998 su cui vi è disputa.
Infatti, contrariamente a quanto l'Ufficiale __________ asserisce ("potrei
dire il 26 gennaio 1998", cfr. verbale 16 febbraio 1998, pag. 2 in basso),
la necessità di un intervento del Ministero pubblico in senso liberatorio era
riconducibile al fatto che "per vendere all'incanto il fondo n. __________
occorreva prima procedere ad un sopralluogo con gli interessati e occorreva
pertanto togliere i sigilli. Questi sigilli per quanto ne so io, erano stati
messi perché nello stabile di proprietà __________ vi erano e vi sono ancora
beni di proprietà della __________, ora in fallimento " [n.d.R.: recte,
, società correlata ancora a __________ e su cui si tornerà per le
commistioni con il caso di specie, anche con riferimento alla mancata
pubblicazione sul FUC n. del __________ contrariamente alla
precisazione contenuta negli atti riferiti alla vendita a trattative private,
nel senso che è stato "osservato come nessun creditore abbia interposto
opposizione alla decisione dell'Amministrazione del fallimento sul modo di
realizzo dei beni mobili di proprietà della fallita (vendita ad incanto pubblico
o trattative private)"]. Tali beni vennero venduti a trattative private,
in cinque lotti (cfr. FUC n. __________ __________, pag. __________ s., con
visione degli stessi il 23 gennaio 1998 nella proprietà immobiliare __________,
part. n. __________ RFD __________) e a prezzi che l'UEF di Mendrisio qualifica
siccome "favorevoli, in considerazione anche che un'eventuale vendita
all'asta comporterebbe il rischio di un minor ricavo" (cfr. i vari verbali
di vendita a trattative private del 26 marzo 1998):
lotto valore
di stima prezzo di aggiudicazione
-
diversi
oggetti in argento fr. 547'880.30 fr. 136'500.--
-
diversi
mobili antichi fr. 51'760.-- fr. 26'500.--
-
diversi
quadri fr. 114'860.-- fr. 4'000.--
-
diversi
piani per tavoli,
intarsiati fr.
66'000.-- fr. 1'850.--
- mobili
e macchine d'ufficio fr. 3'483.-- fr. 510.--.
I lotti n. 2, 4 e 5 sono
stati aggiudicati a __________. Gli importi di aggiudicazione confermano che
l'ipotesi di maggior ricavo da una vendita a trattative private per raffronto
ai pubblici incanti, posta dall'UEF di Mendrisio a giustificazione di questa
modalità di realizzazione, costituisce stereotipo lontano dalla realtà del
mercato, almeno per beni di grande interesse per una larga cerchia di persone,
come quelli citati.
D. La particella n.
__________, foglio __________, RFD di __________, indicata a registro fondiario
con una stima fiscale di fr. 1'424'700.--, con il rilievo che "i valori di
stima sono da ridurre del 20% (art. 47/48 L.Stima 13.11.1996)", è stata
acquistata in comproprietà dagli avv. __________ e __________ per fr.
400'000.-- il 29 maggio 1991. Il 5 dicembre 1994 gli avv. __________ e
__________ l'hanno venduta, dopo averla riattata, per fr. 1'493'000.-- a
__________. Il 23 gennaio 1998 __________ l'ha venduta a __________, moglie
dell'avv. __________, per fr. 550'000.--.
E. La disputa in esame
ruota attorno alle modalità dell'ultimo trapasso immobiliare, connotate da
celerità e coincidenze sospette, tanto più se si considerano i dati numerici
dell'operazione.
a) L'atto di
compravendita __________ è stato rogato al n. __________ del 23 gennaio 1998
dal notaio __________, dello Studio __________, collega di studio del marito
dell'acquirente.
Il venditore __________,
assente, indicato come "risultante residente in __________, ed ora asseritamente
residente a __________ ", è stato rappresentato dall'arch. __________ -
cognato __________ - sulla base di una procura di data 23 ottobre 1997
rilasciata a __________ e così redatta, per quanto qui di rilievo:
"Conferisco procura all'arch. __________ affinché abbia a rappresentarmi
nella firma dell'atto di compravendita dell'immobile di mia proprietà sito a
Chiasso part. __________ alle condizioni a lui note. Preciso di essere
consapevole che il prezzo della compravendita verrà liberamente deciso dal
__________, creditore ipotecario, quale parziale ammortamento del suo credito
nella misura di almeno fr. 500'000.--".
b) Dal rogito n.
__________ a pag. 3 emerge che "il prezzo della compravendita viene dalle
parti stabilito a corpo in fr. 550'000.-- per il bene libero da qualsivoglia
onere e viene soluto mediante versamento del citato importo sul conto n.
__________ intestato a __________ presso il __________, con il ricavo di corrispondente
mutuo ipotecario che __________ medesimo concede all'acquirente. Il __________
ha già consegnato al sottoscritto notaio, in via fiduciaria, la cartella
ipotecaria di fr. 1'000'000.-- gravante in I grado la particella oggetto del
presente atto. Il titolo verrà consegnato all'acquirente, e per esso al
__________ quale creditore ipotecario, dopo che lo scrivente notaio avrà
accertato l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di compravendita".
Dall'inserto B al rogito
n. __________ risulta che con lettera 30 ottobre 1997 il __________ ha confermato
all'avv. __________ che "contro versamento di fr. 550'000.--, da farci
pervenire entro il 30 novembre 1997, provvederemo alla consegna della cartella
ipotecaria di fr. 1'000'000.-- al notaio rogante e al ritiro della domanda di
vendita da noi inoltrata all'UEF di Mendrisio". Il 28 novembre 1997 il
__________ ha poi prorogato fino al 31 gennaio 1998 il termine per il versamento
di fr. 550'000.--.
c) Con riferimento alle
modalità di allestimento del brevetto n. __________ del 23 ottobre 1997 del
notaio __________ attestante l'autenticità della firma __________, con
decisione 30 aprile 1998 il Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino
ha abbandonato il procedimento disciplinare, atteso che:
-
"non risulta alcuna violazione degli obblighi professionali a carico
del notaio __________ nell'ambito della rogazione dell'atto n. __________ del
23 gennaio 1998";
-
"per quanto concerne il brevetto n. __________ del 23 ottobre 1997, va
detto, da un lato, che se il notaio si è cerziorato telefonicamente
dell'autenticità della firma di __________, da lui apposta sulla procura quel
giorno stesso a __________ in presenza dell'avv. __________ e da questi
consegnatagli, la menzione "persona a me nota" rende superflua
l'indicazione del documento di legittimazione e, d'altro canto, che la menzione
di questi dati può suscitare qualche perplessità perché o sono stati comunicati
telefonicamente, senza possibilità di verifica effettiva, o sono stati
ricopiati da un altro atto o documento, senza la garanzia che fossero ancora
validi";
-
"non si ritiene di addebitare al notaio una violazione tale da
giustificare una sanzione disciplinare";
-
appare nondimeno opportuno un richiamo a non allestire in futuro brevetti
del genere, in quanto suscettibili di suscitare interrogativi perché
equivoci".
d) Il rogito n. __________,
steso venerdì 23 gennaio 1998, è poi pervenuto all'Ufficio registri di Mendrisio,
con la corrispondente istanza di iscrizione a registro fondiario, attorno alle
08.00 di lunedì 26, con contestuale messa a giornale, contemporaneamente alla
"richiesta di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione
della facoltà di disporre" del 26 gennaio 1998, redatta con sospetta
celerità dall'UEF di Mendrisio e immediatamente portata all'Ufficio registri.
Il provvedimento esecutivo è stato reso sulla base del ritiro della domanda di
vendita formulato dal __________ e pervenuto il 26 gennaio 1998 all'UEF. Lo
stesso giorno l'UEF comunicava a FUC e FUSC di pubblicare l'annullamento
dell'incanto della part. n. __________ già fissato per il 3 febbraio 1998.
e) Mentre l'UEF non ha
ipotizzato nella richiesta del __________ qualsivoglia elemento di sospetto,
tale da indurlo agli elementari accertamenti che in casi similari sogliono
compiere gli organi d'esecuzione in ordine a eventuali ipotesi di reato, benché
il Ministero pubblico avesse liberato da vincoli la part. n. __________ a
condizione che venisse venduta ai pubblici incanti con contestuale blocco
dell'eventuale eccedenza, ben altre sono state le reazioni all'Ufficio
registri: "il nome __________ ha acceso una lampadina a __________
[sostituto Ufficiale], il quale mi ha chiamato subito (cfr. verbale 16 febbraio
1998, pag. 5, dichiarazione __________, Ufficiale dei registri). __________ ed
io ci siamo sorpresi perché era arrivata alcuni istanti prima, praticamente
assieme, la richiesta di cancellazione e la domanda di iscrizione del trapasso
di proprietà. Guardando velocemente l'atto, ho subito rilevato che mancava
l'autentica della procura con cui __________ dava mandato a un certo __________
di rappresentarlo alla stesura dell'atto. Mi ha poi telefonato l'avv.
__________, per chiedere se tutto era a posto e io gli comunicai che mancava
l'autentica della firma di __________. (...) . Ho ricercato nella documentazione
riferita alla restrizione annotata a RF e ho trovato la comunicazione del PP
__________ che segnalava che contava sulla collaborazione degli organi dello
Stato in relazione alla procedura penale che vedeva coinvolto __________. Ho
così ritenuto mio dovere nell'ambito di questo dovere di collaborazione tra
autorità amministrativa e autorità giudiziaria, peraltro sempre praticato, di
avvertire il PP __________ della situazione".
f) L'autentica della firma di
__________ è poi giunta, dopo che l'Ufficiale __________ aveva avvertito prima
delle 09.00 il PP __________. Verso le 11.00/11.30 è poi giunto via fax un
ordine di sequestro e blocco, sempre del PP __________. Siffatto provvedimento
è poi stato annullato con decreto 12 marzo 1998 del Giudice dell'istruzione e
dell'arresto.
F. Per la comprensione
della dinamica dei fatti occorre ricordare che il 5 dicembre 1994 gli avv.
__________ e __________ hanno venduto quali comproprietari il fondo part.
__________ per fr. 1'493'000.-- a __________. Il finanziamento di un milione di
franchi per mezzo del __________ si era in sostanza fondato sul valore di stima
ufficiale di fr. 1'425'000.-- e su un valore di fr. 2'000'000.-- ottenuto
capitalizzando al 7% il reddito annuo ottenibile di fr. 144'000.-- (cfr. teste
__________, verbale 14 luglio 1998, pag. 3). Il teste ha poi precisato di aver
tenuto conto di un reddito mensile di fr. 12'000.-- "sulla base del
contratto di locazione che mi è stato presentato dallo Studio __________. I
documenti su cui si è fondata la concessione di un prestito di solito restano
nell'incarto crediti" (loc. cit., pag. 3 in basso e p. 4 in alto). Alla
domanda del giudice delegato di accertare se il contratto è ancora agli atti, e
in caso affermativo, di trasmetterlo alla Camera, è insorto l'avv. __________
che ha richiamato al teste Medici "i vincoli del segreto bancario per
quanto riguarda le persone che hanno avuto a che fare con __________
nell'ambito della concessione del mutuo nel 1994 al fine di interrompere
un'istruttoria inutile e inconferente" (loc. cit., pag. 4). In
conclusione, il teste ha preso atto che "se non vi ostano elementi legati
alla tutela del segreto bancario e se trova tale contratto dovrà produrlo"
(loc. cit., pag. 4).
__________ ha poi
precisato che "anche in assenza di un contratto di locazione, e quindi
senza riferimento a valori concreti di reddito, sarei giunto alle stesse
conclusioni, nel senso che il valore dell'oggetto era per me almeno di fr. 1'500'000.--.
Concesso il noto prestito, la relazione si è sviluppata in modo normale;
__________ pagava regolarmente gli interessi, fino a quando ha avuto difficoltà
finanziarie a seguito delle quali non ha più fatto fronte agli impegni presi
nei nostri confronti, anche perché non era raggiungibile, ossia non era più in
zona e le lettere che gli inviavamo tornavano al mittente" (loc. cit.,
pag. 4 s.).
G. Il contratto di
locazione riferito allo stabile part. n__________ a __________ è agli atti del
fallimento __________ (cfr. cartella n. 1 e n. 6 [12/15]) e a tale contratto si
riferisce espressamente l'avv. __________ nel suo scritto 11 marzo 1998 all'UEF
di Mendrisio in re "__________" così formulato (cfr. cartella n. 6
[13]):
"Notifico una pretesa
di fr. 12'000.-- mensili a partire dal 26.01.1998 a nome e per conto di mia
moglie, proprietaria della casa al mapp. __________ di __________, per l'intera
occupazione della casa medesima sino alla completa liberazione che mi auguro
sollecita. La pretesa è suffragata dal precedente contratto di affitto. Attiro
la vostra attenzione sulla necessità di rimuovere con la massima cautela
l'inventario e in particolare i grossi e pesanti ripiani di marmo, onde evitare
danni alla casa".
Il contratto di locazione,
su cui vi era stata la sterile disputa riportata sub F, noto al __________ al
momento della concessione a __________ del mutuo di fr. 1'000'000.-- nel
dicembre 1994 - che ha permesso di calcolare in fr. 2'000'000.-- il valore di
reddito del fondo n. __________ - ma non nel gennaio 1998 quando ha
acconsentito alla svendita per fr. 550'000.--, a meno di ritenere che vi sia
qualcuno al __________ che anteponga i propri interessi personali agli
obiettivi aziendali, verte per quanto qui di rilievo sui seguenti punti:
Locatore
Avv. __________ e avv.
__________ (proprietari)
Conduttore
__________ e __________,
solidalmente
Oggetto della locazione
tutto lo stabile da
adibire liberamente
Durata della locazione.
Disdetta.
La locazione ha inizio il
01.11.1992 e ha durata indeterminata, potendo essere disdetta con un preavviso
di quattro mesi alle scadenze del 30 settembre e la prima volta per il 30 settembre
1995
Pigione
Pigione annua fr.
132'000.-- per il 1. anno, fr. 138'000.-- per il 2. anno e fr. 144'000.-- per
il 3. anno.
Spese accessorie
Assunte direttamente dai
conduttori
Osservazioni
Ai conduttori è locato
l'intero stabile. Essi possono disporre tutti quei lavori interni che ritenessero
opportuni, previo consenso scritto dei proprietari. Le tre società conduttrici
sono libere di utilizzare lo stabile secondo un riparto che loro conviene ma
rispondono solidalmente del presente contratto.
H. Dal riepilogo della
graduatoria del fallimento __________ - dichiarata fallita il 23 settembre 1997
su propria istanza di autofallimento - risultano i seguenti dati (cfr. cartella
n. 9, pag. 6):
Crediti insinuati ammessi
A. Crediti
garantiti da pegno mobiliare fr. 228'000.-- fr. 228'000.--
B. Crediti
non garantiti
Classe
I e II fr. 0.00 fr.
0.00
Classe V (recte: III) fr.
31'994'337.05 fr. 141'371.50
L'UEF
di Mendrisio ha riconosciuto integralmente, nella sua qualità di
Amministrazione fallimentare ordinaria, i crediti pretesi garantiti da pegno
mobiliare - non è noto sulla base di quali giustificativi, ma questa
circostanza sarà chiarita nella procedura disciplinare che verrà aperta nei
confronti dell'UEF di Mendrisio in relazione a non poche stranezze palesatesi
già ad un esame degli atti fallimentari, ancorché sommario - fatti valere,
ovviamente sempre per il tramite dell'onnipresente patrocinatore avv.
__________ - da __________ per fr. 36'000.-- (canoni di locazione per il
periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 1998: fr. 12'000.-- x 3 mesi) e da
__________ per fr. 192'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1.
ottobre 1996 al 31 gennaio 1998: fr. 12'000.-- x 16 mesi). Per entrambi i
crediti, il giustificativo è sempre il contratto di cui alla narrativa sub G,
con beneficiari mutanti per ragioni che l'UEF di Mendrisio sarà chiamato a
giustificare nell'ambito dell'incoanda procedura disciplinare e che per il
rimanente sarà cura del giudice penale accertare. Per meglio avere un dato di
riferimento sui crediti riconosciuti a titolo di canone locatizio va ricordato
che da anni il fondo part. n. __________ di __________, acquistato il 23
gennaio 1998 per fr. 550'000.-- da __________, qualche giorno prima dei
previsti pubblici incanti, consente un ricavo annuo per pigioni di fr.
144'000.--.
Ben diversa è invece stata
la sorte per il credito di fr. 31'852'965.55 vantato da __________, contestato
integralmente dall'UEF di Mendrisio quale Amministrazione fallimentare
ordinaria "in quanto non suffragato da pertinenti giustificativi". La
deliberazione è stata condivisa __________, ex procuratore con firma
individuale della fallita, e dall'avv. __________, curatore della fallita:
d'interesse può essere il rilievo che quest'ultimo abbia dichiarato in sede di
interrogatorio fallimentare 6 ottobre 1997 (cfr. cartella n. 1) che "dalla
corrispondenza in mio possesso [il nome dell'azionista] potrebbe essere
__________ " e che l'ultimo bilancio con data e saldi risale al
"18.07.1997 con una perdita d'esercizio di fr. 33'871'129.11". Il
credito trae origine dalla concessione in data 12 agosto 1994 di un limite di
credito di fr. 33'000'000.-- in sostanza a società di __________ per il tramite
di __________, __________ e conto __________ (cfr. cartella n. 6, insinuazione
di credito 22 dicembre 1997 __________, con giustificativi annessi).
I. Con
segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 (inc. n. 15.98.11) il Ministero pubblico
ha chiesto l'intervento dell'Autorità cantonale di vigilanza contro l'operato
dell'UEF di Mendrisio in relazione al procedimento penale contro __________ per
titolo di truffa e falsità in documenti, che aveva portato al blocco del
registro fondiario con ordine 30 marzo 1995 del Ministero pubblico. A mente del
denunciante, nel febbraio 1997 l'Ufficiale __________ avrebbe contattato il
Ministero pubblico per poter procedere alla vendita ai pubblici incanti del
fondo n. __________ di , oggetto del blocco, ritenuto che fino
all'asta pubblica sarebbe comunque rimasta in vigore la restrizione della
facoltà di disporre pure ordinata dall'UEF. Contrariamente agli accordi, il
pubblico incanto non ebbe luogo e con operazione di sospetta celerità
__________ ebbe a vendere a __________ per fr. 550'000.-- quanto l'avv
e il comproprietario avv. __________ avevano venduto allo stesso __________ il
5 dicembre 1994 per fr. 1'493'000.--. Il Ministero pubblico ha evidenziato che
le istanze del notaio e dell'UEF "denotano una prontezza e coincidenza
temporale, certamente non casuale se si pensa che sul FUC del giorno successivo
sarebbe apparso l'annullamento dell'incanto pubblico del fondo __________ che
avrebbe comportato, a fronte della pubblicazione, la presa di conoscenza da
parte del Ministero pubblico ed il conseguente nuovo blocco".
L. Con ricorso 2
febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12/35) il Ministero pubblico ha poi chiesto
l'annullamento del provvedimento 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, per le
ragioni già prospettate con la pregressa segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998
e rimproverando in particolare all'UEF di avere disatteso la "precisa
condizione concordata, nota sia all'Ufficiale __________ che all'Ufficiale dei
registri __________, entrambi destinatari della decisione 17.2.1997, che riprendeva
peraltro la richiesta 5.2.1997".
M. Con ricorso 4
febbraio 1998 (inc. n. 15.98.22) __________ ha chiesto l'annullamento della
revoca della restrizione della facoltà di disporre sulla part. __________ RFD
di __________, atteso che in concreto vi sono motivi tali da indurre ad
approfondimenti:
-
la latitanza del
debitore __________;
-
all'UEF "era perfettamente noto che l'ordine di sblocco del
Procuratore pubblico era concesso solo per permettere la vendita
all'asta";
-
"la revoca dell'asta pubblica doveva pertanto essere comunicata
tempestivamente al Ministero pubblico";
-
"resta incomprensibile il motivo per il quale __________ avrebbe
(apparentemente) rinunciato a fr. 500'000.-- circa garantiti dalla cartella
ipotecaria, permettendo che il fondo venisse acquistato a fr. 550'000.-- dalla
moglie di chi, nel 1994, l'aveva venduto a __________ per fr. 1'493'000.--";
-
l'UEF di Mendrisio ha disatteso l'obbligo di operare in modo imparziale,
favorendo la svendita dell'immobile del debitore latitante, ad un terzo del suo
valore d'acquisto.
N. Sul ricorso 2 marzo
1998 del __________, visto l'esito, si dirà nei considerandi di diritto.
O. Per l'UEF di Mendrisio
il Ministero pubblico difetta della legittimazione processuale, non essendo
parte della procedura esecutiva né avendo in alcun modo sostanziato "come
e in quale misura suoi interessi giuridici o di fatto siano stati lesi dal
censurato atto dell'UEF, il quale è venuto ad inserirsi, a norma di legge,
nell'ambito di una procedura perfettamente legale. Non si vede dunque quale
pregiudizio (Beschwer) possa essergli riconosciuto". Unico strumento a sua
disposizione può solo essere "la segnalazione all'Autorità di vigilanza,
strumento che non gli conferisce né la qualità di parte, né la pretesa di
ottenere una decisione, né la facoltà di ricorrere contro un'eventuale
decisione" (cfr. osservazioni UEF 24 febbraio 1998, pag. 2).
Per l'UEF di Mendrisio
anche __________ manca della legittimazione processuale, atteso che "non
ha in alcun modo reso verosimile, come e in che misura l'asserita posizione
creditoria nei confronti del debitore-venditore, derivante da illecito penale e
della cui liquidità questo ufficio non ha alcun riscontro, sia stata lesa dal
censurato atto dell'UEF, il quale è venuto ad inserirsi, a norma di legge,
nell'ambito di una procedura perfettamente legale" (cfr. osservazioni UEF
13 febbraio 1998, pag. 2).
Anche il __________ ha
espresso riserve sulla legittimazione a ricorrere di __________ che "non è
così palese come quest'ultima voglia far credere", respingendo poi
"nel modo più assoluto le ingiuriose affermazioni formulate da __________
sul suo conto. Una primaria banca, qual è unanimemente ritenuta __________, non
può certo permettersi di mettere in opera quanto, neanche tanto velatamente, le
viene rinfacciato da __________ o da chi per essa. Ad ogni buon conto, qualora
codesta Camera lo ritenesse necessario, __________ potrà comprovare di aver
rinunciato alla differenza tra il prezzo della compravendita e il credito
insinuato a elenco oneri" (cfr. osservazioni __________ 9 febbraio 1998,
pag. 1 e 2).
Nel merito della disputa,
il gravame è comunque infondato: l'UEF di Mendrisio evidenzia come "il suo
atto censurato si inserisce nel quadro della procedura di esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare promossa __________ contro __________ e
come tale deve essere esaminato. L'aggancio con la procedura penale in corso
contro __________, che vede __________ nella veste di parte civile ed in
particolar modo con la problematica del blocco da parte della magistratura
della part. __________ RFD di __________, è una costruzione impropria e in
nessun modo pertinente con la questione da dirimere in questa sede". A
mente dell'UEF di Mendrisio, "il tentativo di legare i due provvedimenti è
a tal punto infondato da far pensare che qualora non derivi da un
misconoscimento del diritto, sia allora frutto di malafede processuale. È
infatti stupefacente e al tempo stesso preoccupante constatare come il ricorso
del Ministero pubblico, dopo quello di __________ esuli, nel suo cieco
accanirsi contro l'operato dell'UEF, da un competente e ragionato approccio
giuridico della fattispecie".
L'organo d'esecuzione
ricorda che:
-
il 25 novembre 1996 il __________ ha chiesto la vendita della part.
__________ RFD di __________;
-
il 12 dicembre 1996 l'UEF di Mendrisio ha chiesto all'Ufficio registri di
Mendrisio di iscrivere l'annotazione di restrizione della facoltà di disporre;
-
il 5 febbraio 1997 l'UEF chiede al Ministero pubblico l'autorizzazione a
procedere alla vendita all'asta;
-
il 17 febbraio 1997 il Ministero pubblico comunica all'Ufficio registri
la revoca del blocco disposto il 30 marzo 1995. A questo proposito l'UEF
evidenzia come "tale comunicazione, così come quella che disponeva il
sequestro, non fu mai notificata all'UEF, il quale ne venne indirettamente a
conoscenza in occasione della richiesta dell'estratto RF nell'ambito
dell'allestimento dell'elenco oneri prima della pubblicazione dell'incanto.
(...) Mai questo Ufficio ricevette copia della decisione 17.02.1997 e tantomeno
ne fece richiesta";
-
il 4 agosto 1997
il __________ ritira la domanda di vendita;
-
l'11 agosto 1997
il __________ ripresenta la domanda di vendita;
-
il 26 gennaio 1998 il __________ "comunica il ritiro della domanda
di vendita, l'annullamento della procedura esecutiva e chiede la cancellazione
della menzione della restrizione della facoltà di disporre a carico della part.
__________ RFD di __________;
-
il 26 gennaio 1998 l'UEF come da prassi provvede agli incombenti di
richiesta di cancellazione.
P. La posizione di
__________, rispettivamente dell'avv. __________, si compendia in sostanza
nelle allegazioni 19 maggio 1998 formulate dall'avv. __________ senza peraltro
precisare se agisce anche per il patrocinato __________ e/o per sé stesso e/o
per la moglie e/o per tutti (cfr. verbale 14 luglio 1998, pag. 6) nel senso
che:
-
i ricorsi 2 e 4 febbraio 1998 del Ministero pubblico e di __________
richiedono il ripristino della "fakultative Verfügungsbeschränkung ex art.
90 RFF";
-
"dato che la facoltà di chiedere (e quindi di rinunciare) tale
limitazione spettava esclusivamente al creditore __________ chiedo, fidando
dell'art. 9 cpv. 2 LPR, che entrambi i ricorsi vengano dichiarati irricevibili
siccome infondati e temerari";
-
vi è poi desistenza ex art. 24c LPR perché la sentenza del GIAR non è
stata impugnata, __________ non ha promosso azione di accertamento del suo
presunto credito, il Ministero pubblico ha disertato le udienze e ha di fatto
impedito l'audizione di __________;
-
vi è palese mancanza di interesse giuridico ex art. 24b LPR perché
"il trapasso del mapp. __________ è stato regolarmente, definitivamente e
irreversibilmente iscritto a RF e la CEF non ha alcuna facoltà di annullare
tale fatto" e perché la "fakultative Verfügungsbeschränkung" è
stata "definitivamente cancellata a RF" e la CEF non ha più facoltà
di ordinarne il ripristino "ché, se così facesse, essendo destinata a beni
non più del debitore, non potrebbe essere reiscritta e che, seppur lo fosse,
subito vedrebbe __________ di nuovo rinunciatario ...".
Q. Delle ulteriori
allegazioni delle parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
I cinque gravami - 4
ricorsi, uno dei quali costituente un doppione riconducibile a errore di
cancelleria, e una segnalazione/denuncia - si riconducono in sostanza al
provvedimento 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, denominato "richiesta
di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di
disporre", che ha consentito qualche minuto dopo l'iscrizione a registro
fondiario della compravendita immobiliare riferita alla part. n. __________ RFD
di __________: essi interessano in linea di principio le stesse parti e sono
tra di loro sostanzialmente connessi. Le vertenze inc. n. 15.98.11, 15.98.12
[quest'ultima coincidente con l'inc. n. 15.98.35, rubricato in duplo per errore
di cancelleria], 15.98.22 e 15.98.41 possono quindi essere congiunte per
ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo
la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un
presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi
interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione
forzata (STF [CEF] 14 agosto 1998 in re W. M. & LLCC c. B. K. cons. 2; DTF
119 III 81 cons. 2 e rif.), costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale
(DTF 112 III 3 cons. 1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, §6 n. 23 s., pag. 40; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna
1993, pag. 56; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 8 n. 16).
a) La legittimazione
processuale del Ministero pubblico è data nella sua qualità di parte interessata
nel procedimento esecutivo a carico di __________ e connesso all'esecuzione
promossa __________. Infatti, oltre ad essere titolare dell'azione penale
esercitata contro __________, il Ministero pubblico è intervenuto
nell'esecuzione in corso così richiesto dall'UEF di Mendrisio, che con lettera
5 febbraio 1997 aveva formulato al Ministero pubblico la nota richiesta di
autorizzare la vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di
__________, domanda accolta con atto 17 febbraio 1997 del Ministero pubblico.
Ne consegue che non solo
la segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 ma anche il ricorso 2 febbraio 1998
del Ministero pubblico sono ricevibili.
b) La legittimazione
processuale di __________ è pure data dall'essere creditrice di __________ per
somme ingenti e per il fatto che il substrato finanziario del debitore può aver
subito un pregiudizio dalla svendita a vil prezzo di un attivo. È infatti di
chiara evidenza che nel caso di specie la vendita il 23 gennaio 1998 per fr.
550'000.-- di un fondo da cui si ricavano pigioni per fr. 144'000.-- annui
dimostra - a prescindere da eventuali rinunce di un creditore ipotecario votato
ad imperscrutabili quanto inutili sacrifici finanziari - che il pubblico incanto
già fissato per il 3 febbraio 1998 avrebbe dato un ben diverso esito, a tutto
vantaggio non solo del __________ ma anche della creditrice __________.
a) Già è stato detto
nella narrativa fattuale sub B e C che l'UEF di Mendrisio aveva chiesto il 5
febbraio 1997 al Ministero pubblico - dopo aver richiamato l'annotazione presso
l'Ufficio registri di Mendrisio della restrizione della facoltà di disporre del
30.3.1995 - l'autorizzazione di poter procedere alla realizzazione della part.
n. __________ RFD di __________ ai pubblici incanti, ritenuto che, ove fosse
risultata un'eccedenza, la stessa sarebbe stata trattenuta presso l'UEF a
disposizione del Ministero pubblico. Noto è pure che la chiesta autorizzazione,
espressa con atto datato 17 febbraio 1997 del Procuratore pubblico __________,
sia poi giunta all'Ufficio dei registri di Mendrisio al più tardi il 10 aprile
1997 e in un momento imprecisato, ma per certo ben prima del 26 gennaio 1998,
anche a conoscenza dell'UEF di Mendrisio.
b) Può qui rimanere
aperta la questione volta ad accertare chi presso l'UEF di Mendrisio sapesse o
dovesse sapere quali fossero stati gli sviluppi successivi alla richiesta 5
febbraio 1997 al Ministero pubblico. Siffatti accertamenti formeranno oggetto
del procedimento disciplinare che verrà aperto nei confronti dell'UEF di Mendrisio
dopo l'evasione dei gravami qui sottoposti ad esame giudiziale. Non può infatti
lasciare indifferente l'Autorità cantonale di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti sapere che un ufficiale possa manifestare il proprio
disimpegno a fronte di vicende esecutive con in gioco valori patrimoniali di
tutto rispetto - contro __________ sono pendenti 24 esecuzioni per oltre 214
milioni di franchi - limitandosi ad affermare che "il nome __________ non
mi diceva niente. __________ non mi interessava" e che "mi si chiede
se il fatto che __________ fosse d'ignota dimora fosse un elemento di
incertezza. Rispondo che non ne vedo il motivo" (cfr. verbale 16 febbraio
1998, pag. 4). Né può essere di conforto la funzione di distributore acritico
della posta in entrata assunta dall'Ufficiale __________: dopo aver ricordato
che dello stabile __________ part. __________ di __________ e dei beni di
proprietà __________ se ne era anche occupato il funzionario __________ (cfr.
verbale citato, pag. 2), l'Ufficiale ha precisato che "tutta la posta in
entrata all'UEF arriva da me: io controllo quanto entra e poi dispongo perché
venga smistata ai vari servizi dell'ufficio. Ho fatto proseguire la lettera del
__________ [di ritiro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno] al reparto
immobiliare. Preciso che il mio lavoro di smistamento procede secondo queste
modalità: quel che concerne il settore immobiliare viene dato al supplente
__________. Anche in questo caso la lettera del __________ riferita ad un caso
immobiliare, che rientrava tra i casi semplici, l'ho dato a __________ senza
alcuna istruzione". L'Ufficiale ha poi dimostrato che "la lettera del
__________ è stata trattata a mezzo computer con inizio alle 08.00 e fine alle
08.15.30. La richiesta è poi stata portata subito all'Ufficio registri che si
trova al piano soprastante. La trattazione del documento è avvenuta ad opera di
__________, che ha ricevuto la lettera da __________ con le istruzioni del
caso. La firma che appare sulla richiesta di cancellazione è di __________, che
ha provveduto a portarla all'Ufficio registri" (cfr. verbale citato, pag.
3).
È interessante rilevare
come all'UEF di Mendrisio, benché fossero pendenti esecuzioni per i notevoli
importi di cui già si è detto e per le vicissitudini penali correlate a
__________, ben note nel Mendrisiotto anche perché l'escusso era stato
presidente del __________, a nessuno si sia accesa quella provvida
"lampadina" come è invece capitato al funzionario __________
dell'Ufficio registri e all'Ufficiale __________ appena a conoscenza del
"nome __________ " (dichiarazione __________, cfr. verbale citato,
pag. 5).
c) Il provvedimento
liberatorio 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio, banalizzato - per motivi che
l'inchiesta disciplinare sarà chiamata ad accertare, anche in relazione a disfunzioni
e stranezze procedurali connesse alla liquidazione fallimentare della
__________ e sottese in apparenza a favorire taluno - almeno da tre funzionari
dell'UEF di Mendrisio, tra cui l'Ufficiale, è stato reso in evidente contrasto
con i limiti materiali entro cui doveva muoversi l'UEF di Mendrisio in
relazione all'autorizzazione espressa con atto 17 febbraio 1997 del PP
__________ e nota anche a __________ e __________. In particolare all'UEF di Mendrisio
non doveva né poteva sfuggire che la liberazione del fondo part. n. __________
RFD di __________ dai vincoli connessi alla procedura penale era condizionata
alla sua realizzazione ai pubblici incanti, modalità di realizzazione che anche
in questo caso avrebbe consentito, se ben gestita, di ottenere il prezzo di
mercato.
Ne consegue la caducità
del provvedimento impugnato.
- La vicenda esecutiva
ha evidenziato, oltre ad elementi indizianti attitudini suscettibili di
sanzioni disciplinari a carico degli organi di esecuzione e fallimenti,
rinviati ad separatum, anche sospetti di reato ex art. 4 CPP nel senso che vi è
ragionevole suspicio dell'esistenza di reati di azione pubblica, in particolare
di crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (art. 163 ss.
CP). Va quindi data informazione al Procuratore pubblico come all'art. 4 cpv. 1
CPP, e in particolare a chi si occupa espressamente di reati connessi alla LEF,
senza che - visto l'esito dei gravami - occorra sospenderne le procedure in
conformità dell'art. 4 cpv. 2 CPP, avuto tra l'altro riguardo al principio di
celerità che caratterizza il diritto esecutivo.
a) Un ruolo centrale lo
svolge per certo l'avv. __________, che il 29 maggio 1991 ha acquistato il
fondo part. n. __________ RFD di __________ in comproprietà con il collega di
Studio legale avv. __________ per fr. 400'000.--.
b) I comproprietari avv.
__________ e __________ hanno stipulato un contratto di locazione per lo
stabile alla part. __________ __________, __________ e __________ solidalmente,
società ruotanti attorno a __________, con effetto dal 1. novembre 1992, per un
canone locatizio di fr. 132'000.-- per il 1. anno, fr. 138'000.-- per il 2.
anno e fr. 144'000.-- per il 3. anno.
c) Il 12 agosto 1994
__________ concede un limite di credito di fr. 33'000'000.-- in sostanza a
società di __________ per il tramite di __________, __________ e __________.
d) Il 5 dicembre 1994
gli avv. __________ e __________ hanno venduto il fondo per fr. 1'493'000.-- a
__________.
e) L'acquisto di
__________ è avvenuto sulla base di un finanziamento di un milione di franchi
per mezzo del __________ fondato sul valore di stima ufficiale di fr.
1'425'000.-- e su un valore di fr. 2'000'000.-- ottenuto capitalizzando al 7%
il reddito annuo ottenibile di fr. 144'000 e tenendo conto di un reddito
mensile di fr. 12'000.-- "sulla base del contratto di locazione che mi è
stato presentato dallo Studio __________ " (cfr. __________, verbale 14
luglio 1998, pag. 3).
f) __________, difeso
dall'avv. __________ e dal suo collega di studio avv. __________, è oggetto di
un procedimento penale per truffa e falsità in documenti, che ha portato - su
istanza 27/28 marzo 1995 della parte lesa, __________, costituitasi parte
civile - al blocco del registro fondiario per il fondo n. __________ con ordine
del Ministero pubblico del 30 marzo 1995.
g) Il 23 gennaio 1998
__________ ha venduto il noto fondo per fr. 550'000.-- a __________, moglie
dell'avv. __________, che si è decisa all'acquisto qualche giorno prima del 23
gennaio 1998 "dopo che me ne aveva parlato mio marito" (cfr. verbale
15 maggio 1998, pag. 3). È ben vero che l'avv. __________ aveva illustrato al
Procuratore pubblico un diverso sviluppo cronologico dei fatti (cfr. verbale PP
17 febbraio 1998, pag. 2), e in sede di interrogatorio della moglie davanti al
giudice delegato di questa Camera aveva riformulato con insistenza la domanda,
ottenendo l'inequivocabile risposta che __________ aveva saputo dell'acquisto
solo "qualche giorno prima dell'effettivo acquisto" (cfr. sulla questione
anche il consid. 5). L'insistenza dell'avv. __________ ben si giustifica
comunque nel tentativo di allontanare dalla sua persona il sospetto che in
realtà acquirente sia il medesimo avv. __________, che agisce per mezzo
dell'ignara e fiduciosa moglie quale interposta persona. Dalla narrativa
fattuale sub E deriva in sostanza che il prezzo tra il venditore __________,
rappresentato dall'avv. __________, e l'acquirente __________, rappresentata
dall'avv. __________, fu fissato dal __________ ossia ancora dall'avv.
__________, intervenuto sul direttore __________ cui verosimilmente non deve
aver detto che il valore di reddito del fondo continuava ad essere quello che
già era al momento della concessione del mutuo a __________ nel dicembre 1994,
ossia fr. 2'000'000.-- (corrispondente alle pigioni annue in fr. 144'000.--,
capitalizzate al 7%). È dubbio se sull'elemento essenziale del prezzo i
contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, avuto
riguardo alla tortuosità della formulazione nel rogito del 23 gennaio 1998,
alle modalità d'intervento del procuratore di __________, l'arch. __________
cognato dell'avv. __________ (cfr. verbale 15 maggio 1998, pag. 6) e al fatto
che "i soldi non sono arrivati, né allora né fino ad oggi [25 giugno
1998]. In questo momento abbiamo ancora noi come __________ la cartella
ipotecaria in mano. D'altra parte abbiamo accertato che a Ufficio registri è
iscritta come proprietario della part. n. __________ __________. Finora non ci
sono stati pagati gli interessi passivi. Preciso che debitore nei nostri
confronti è sempre __________. Nel momento in cui entrassero i fr. 550'000.--
con gli accessori, li registreremmo come accredito sul conto di __________
presso il __________, in diminuzione del debito che __________ ha verso
__________ di circa fr. 1'200'000.--, salvo errore. Dal profilo della banca in
questo momento non vi è una pretesa creditoria nei confronti della signora
__________. Il __________ resta in attesa della conclusione della vicenda esecutiva
per procedere contro chi del caso" (teste __________, direttore del
__________, cfr. verbale 25 giugno 1998, pag. 4). Si veda inoltre ancora il
teste __________ (cfr. verbale citato, pag. 3) quando afferma: "Non
ricordo su che base di prezzo si sia discusso, salvo che __________ richiedeva
600/650'000.-- franchi. Non ricorda da che prezzo l'avv. __________ era
partito. So solo che tutte le trattative sul prezzo sono avvenute tra me e
l'avv. __________ e si sono concluse su fr. 550'000.--". Sembra evidente
che se il dir. __________ del __________ avesse saputo che il reddito da
pigione fosse stato ancora di tale entità mai avrebbe acconsentito a far subire
al __________ una forte perdita. Né si può seguire l'avv. __________ quando dichiara
al Procuratore pubblico __________ il 17 febbraio 1998 che "se si fosse
proceduto all'asta, in virtù del contratto già stipulato con il __________,
fino a concorrenza dell'importo di fr. 1'200'000.--, io sarei stato sicuro di
aggiudicarmi la casa pagandola in realtà solo fr. 550'000.--. In altri termini
vi fosse stato un prezzo di aggiudicazione compreso fra fr. 550'000.-- e fr.
1'200'000.-- il guadagno sarebbe stato esclusivamente mio" (doc. W 21,
pag. 5). L'avv. __________ omette però di indicare che ne sarebbe stato se ai
pubblici incanti vi fosse stato un maggior oblatore: con un valore di reddito
da pigione di fr. 144'000.-- all'anno, peraltro noto anche all'UEF di Mendrisio
che l'ha riconosciuto a favore di __________ dapprima e poi a favore di
__________ nella liquidazione fallimentare della __________ (cfr. narrativa
fattuale sub G e H). L'impressione che se ne ricava è che vi sia stata
un'attitudine improntata a sfruttare una situazione favorevole, a condizione di
sorprendere la buona fede del Ministero pubblico, convinto che l'UEF di Mendrisio
procedesse come all'autorizzazione del 17 febbraio 1997: occorreva pertanto
procedere celermente, prima che qualcuno finisse per accorgersene. Ecco che
venerdì 23 gennaio 1998 si stende un contratto di compravendita che, per poter
avere efficacia, deve trovare complicità nel celere e acritico atto di revoca
della limitazione della facoltà di disporre ad opera dell'UEF di Mendrisio, che
avviene lunedì 26 gennaio 1998 tra le 08.00 e le 08.15.
L'esito dell'operazione è
per i creditori di __________, tra cui la ricorrente __________, la perdita di
substrato economico nella misura in cui la vendita ai pubblici incanti del
fondo part. __________ avesse dato, per dirla con l'avv. __________, valori
superiori a fr. 1'200'000.--. Né si venga ora a dire che fr. 144'000.-- di
pigione annua siano una previsione fantasiosa. Si tratta infatti di una
certezza, suffragata dai dati che emergono dal riepilogo della graduatoria del
fallimento della __________ (cfr. cartella n. 9, pag. 6): l'UEF di Mendrisio ha
riconosciuto integralmente, nella sua qualità di Amministrazione fallimentare
ordinaria, i crediti garantiti da pegno mobiliare per complessivi fr.
228'000.-- fatti valere, ovviamente sempre per il tramite dell'onnipresente
patrocinatore avv. __________ - __________ per fr. 36'000.-- (canoni di
locazione per il periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 1998: fr. 12'000.--
x 3 mesi) e da __________ per fr. 192'000.-- (canoni di locazione per il
periodo dal 1. ottobre 1996 al 31 gennaio 1998: fr. 12'000.-- x 16 mesi).
h) Con lettera 30 luglio
1998 inviata all'UEF di Mendrisio, fatta pervenire a questa Camera con scritto
5 agosto 1998 dell'UEF, l'avv. __________ ha richiamato i suoi "precedenti
scritti, segnatamente del 19 maggio e del 6 luglio 1998, rimasti inevasi,
riconfermandovi di ritenere pienamente responsabile lo Stato di ogni danno, in
particolare per il canone di locazione non coperto dal fallimento __________
". Premesso che il canone locatizio cui l'avv. __________ allude si cifra
in fr. 12'000.-- al mese, corrispondente a fr. 144'000.-- annui - reddito
locativo di un fondo acquistato per fr. 550'000.-- - va data comunicazione di
questa sentenza allo Stato in ordine alle prospettate pretese risarcitorie.
- Sulla liceità della
contemporanea assistenza dell'avv. __________ al venditore __________ e alla
moglie formalmente acquirente, anche dal profilo dell'ossequio delle norme
deontologiche, copia di questa sentenza sarà trasmessa alla Commissione di
disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino per gli incombenti di
rito. Sui moventi che hanno portato alla nota compravendita, così ebbe ad
esprimersi l'avv. __________, sentito il 17 febbraio 1998 su sua richiesta dal
Procuratore pubblico: "Premetto che l'intenzione mia e di mia moglie di
acquistare il mapp. __________ risale già al primo semestre del 1997"(cfr.
verbale pag. 2), con la precisazione che non è vero per quanto riguarda la
moglie. Questa infatti ha dichiarato per due volte, la seconda delle quali ad
una precisa domanda in tal senso formulatale dal marito, di aver saputo della
possibilità dell'acquisto solo "qualche giorno prima del 23 gennaio",
rispettivamente "posso dire che mio marito non mi ha mai parlato di questa
possibilità d'acquisto della part. __________, se non qualche giorno prima
dell'effettivo acquisto" (cfr. verbale 15 maggio 1998, pag. 3).
Ma tornando al verbale 17
febbraio 1998 del PP (pag. 2 e 3), l'avv. __________ ha poi dichiarato di aver
discusso nel primo semestre 1997 "ripetutamente con il dir. __________ del
__________. (...) Preciso subito che di questo nostro interesse io non ne
parlai mai con __________ che ritenevo e ritengo del tutto estraneo a questa
trattativa. Inizialmente __________ chiedeva fr. 650'000.--, importo da noi
ritenuto eccessivo, vista la situazione del mercato immobiliare a __________. A
fronte della mia offerta di fr. 500'000.-- il __________ ritenne assai
verosimile la possibilità di giungere ad un accordo e fu per questo che rinviò
la prima data dell'asta. In effetti all'inizio di ottobre, dopo lunghe
trattative con tale banca, e sempre con __________ estraneo e all'oscuro di
queste trattative, si addivenne a un accordo fra me ed il __________ dove si
stabilì il prezzo di fr. 550'000.--. Con tale accordo io o mia moglie avremmo
potuto partecipare all'asta del 3.2.1998 concorrendo con offerte sino a ca. fr.
1'200'000.-- certi del fatto che comunque, grazie all'accordo con il creditore
ipotecario, il costo dell'acquisto sarebbbe stato per noi di fr. 550'000.--,
sennonché onde evitare (con il senno di poi potrei dire esattamente il
contrario) dubbi o perplessità dovuti alla mia partecipazione all'asta,
segnatamente dubbi su possibili intenti speculativi, nonché onde evitare sia il
carico di ulteriori spese esecutive, sia le complicazioni burocratiche,
comunque connesse con l'aggiudicazione in sede di asta, si decise di chiedere a
__________ se fosse d'accordo di conferire una procura affinché fosse possibile
la stipula di un contratto di compravendita con le condizioni ed in particolare
con il prezzo determinato dal creditore ipotecario e di esclusiva spettanza del
creditore ipotecario, contratto che è poi quello rogato il 23.01.1998.
__________ fu informato da parte mia di questa proposta esclusivamente il
giorno medesimo, ossia il 23.10.1997, giorno in cui __________ firmò la procura
all'arch. __________ [n.d.R.: cognato dei coniugi __________] allegata al
contratto".
-
Il ricorso 2 marzo
1998 del __________ va d'acchito stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto,
avendo l'avv. __________, rappresentante del __________, aderito all'udienza
del 14 luglio 1998 (cfr. verbale, pag. 6) alle allegazioni 19 maggio 1998, pag.
1, dell'avv. __________, qui nella sua qualità di patrocinatore della moglie.
-
Non si prelevano
spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché protestate dalle parti,
perché così imposto per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 90 RFF e 4 CPP,
pronuncia
-
Le procedure inc. n.
15.98.11, 15.98.12 = 15.98.35, 15.98.22 e 15.98.41 sono dichiarate congiunte.
-
La
segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 (inc. n. 15.98.11) del Ministero
pubblico, Lugano, è evasa nel senso che la Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità cantonale di vigilanza promuoverà una procedura disciplinare
contro l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio in relazione
all'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa
__________ contro __________ e alla liquidazione fallimentare in via sommaria
della __________.
2.1. Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
2.2. Contro questa sentenza
è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità
dell'art. 19 LEF.
- I ricorsi 2 febbraio
1998 del Ministero pubblico (inc. n. 15.98.12/35), Lugano, e 4 febbraio 1998 di
__________ (inc. n. 15.98.22), Lugano, sono accolti.
3.1. Di conseguenza è
dichiarata caduca la richiesta 26 gennaio 1998 dell'UEF di Mendrisio
all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio di cancellazione dal registro
fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n.
__________ RFD di __________.
3.2. Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
3.3. Contro questa sentenza
è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità
dell'art. 19 LEF.
- Il ricorso 2 marzo
1998 (inc. n. 15.98.41) __________, è stralciato dai ruoli.
4.1. Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
4.2. Contro questa sentenza
è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Copia di questa
sentenza sarà trasmessa al Ministero pubblico in relazione al consid. 4 a
valere quale notifica ex art. 4 CPP.
-
Copia di questa
sentenza sarà trasmessa alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino in relazione al consid. 5.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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