AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00203
Data decisione, Autorità:
04.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00203
Lugano
4 dicembre 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° ottobre 1998
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dal ricorrente nei
confronti di
e meglio
contro gli elenchi oneri 24 settembre 1998 relativi alle particelle n.
__________ e n.__________ quota di comproprietà coattiva di ½ sulla part.
n.__________
procedura
interessante pure
Stato
del Cantone Ticino, __________
rappr.
e
Comune
di __________
rappr.
dal Municipio
viste le
osservazioni 29 ottobre 1998 dell’Ufficio esazione e condoni, __________, e 9
novembre 1998 dell’UEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
__________ del 20 marzo , procede contro , in via di
realizzazione del pegno immobiliare per un credito di fr. 377’881.25 oltre
accessori, garantito da ipoteche gravanti i fondi intestati alla debitrice
part. n., part. n e quota di comproprietà coattiva di ½
sulla part.n.__________.
B. Su
domanda di vendita 4 ottobre 1995 del creditore procedente, __________ di
__________ ha indetto l’incanto per il 12 marzo 1996 e fissato un termine per
le insinuazioni scadente l’8 gennaio 1996. Il 26 gennaio 1996 ha quindi
comunicato agli interessati gli elenchi degli oneri riferiti alla part.
n.__________ , alla part. n., rispettivamente alla quota di
comproprietà coattiva di ½ sulla part.n.__________. L’incanto è stato
successivamente annullato a seguito del ritiro 8 marzo 1996 della domanda di
vendita da parte del __________.
C. A
seguito di nuova domanda di vendita 25 marzo 1997 del __________, con avviso 18
novembre 1997 __________ ha fissato l’incanto per il 9 febbraio 1998 e un nuovo
termine per le insinuazioni scadente il 9 dicembre 1997. Il 15 dicembre 1997 ha
quindi allestito nuovi elenchi oneri riferiti ai fondi da realizzare, sulla
base delle insinuazioni di credito aggiornate. A seguito del versamento di un
importo di fr. 26’500.-- da parte dell’escussa, l’ incanto è stato differito ex
art. 123 LEF.
D. Con
avviso d’incanto 17 marzo 1998, __________ ha fissato la vendita all’asta dei
fondi per il 3 giugno 1998 e assegnato un termine per le insinuazioni fino al 6
aprile 1998. Il 23 aprile 1998 sono stati comunicati i relativi elenchi degli
oneri aggiornati sulla base delle insinuazioni pervenute. Il 3 giugno 1998 ha
avuto luogo l’incanto con aggiudicazione dei fondi a __________, __________,
per complessivi fr. 332’000.--.
E. Con
provvedimento 25 giugno 1998 l’UEF ha tuttavia dichiarato nulle sia la
pubblicazione dell’avviso d’incanto 17 marzo 1998 che l’aggiudicazione del 3
giugno 1998, e ciò per omissione della pubblicazione dell’incanto sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio. Con avviso 6 agosto 1998, pubblicato sul
__________ e sul __________, è stato quindi fissato il nuovo incanto per il 20
ottobre 1998 nonché un nuovo termine per le insinuazioni scadente il 7
settembre 1998.
F. Il
24 settembre 1998 sono stati comunicati gli elenchi oneri aggiornati relativi
ai fondi. In essi il credito di__________ è preceduto dai seguenti crediti
garantiti da ipoteche legali:
a) Elenco
oneri concernente il fondo part. n. __________ __________ e quota di
comproprietà coattiva di ½ sulla part. __________:
“Ipoteche
legali:
- Stato
del Cantone Ticino
Imposta
cantonale 1995
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta
cantonale 1996
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta
cantonale 1997
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 148.70
Imposta
cantonale 1998
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 11.20
Per
complessivi fr. 4’662.35
- Comune
di __________
Imposta
comunale 1994
imposta fr. 905.35
imposta immobiliare fr. 250.80
interessi fr. 338.00
Imposta
comunale 1995
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 177.00
Imposta
comunale 1996
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 117.00
Imposta
comunale 1997
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 51.00
Imposta
comunale 1998
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
Per
complessivi fr. 6’893.35
- Comune
di __________
Ipoteca
legale iscritta il 10.10.1997
sulla
particella __________ fr. 422.80
Interessi fr. 21.70
Per
complessivi fr. 444.50”
“N.B.:
Le
ipoteche legali descritte con i numeri 1 e 2 gravano collettivamente
i mappali __________ L’ipoteca
legale al punto __________ grava solo il fondo particella n.__________. (...)”
b) Elenco
oneri concernente il fondo part. n. __________ __________:
“Ipoteche
legali:
- Stato
del Cantone Ticino
Imposta
cantonale 1995
imposta fr. 1’010.20
interessi fr 254.05
Imposta
cantonale 1996
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta
cantonale 1997
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 148.70
Imposta
cantonale 1998
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 11.20
Per
complessivi fr. 4’662.35
- Comune
di __________
Imposta
comunale 1994
imposta fr.
905.35
imposta immobiliare fr. 250.80
interessi fr.
338.00
Imposta
comunale 1995
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr.
177.00
Imposta
comunale 1996
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr.
117.00
Imposta
comunale 1997
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr.
51.00
Imposta
comunale 1998
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
Per
complessivi fr. 6’893.35
- Comune
di __________
Ipoteca
legale iscritta il 10.10.1997
sulla
particella 537 (recte: 323) fr. 6’000.00
Interessi fr.
308.35
Per
complessivi fr. 6’308.35”
“N.B.:
Le
ipoteche legali descritte con i numeri 1 e 2 gravano collettivamente
i mappali __________.
L’ipoteca
legale al punto __________ grava solo il fondo particella n.__________. (...)”
G. Con
ricorso 1° ottobre 1998 __________ postula lo stralcio dagli elenchi oneri in
questione delle imposte cantonali 1995-1998 con relativi interessi per
complessivi fr. 4’662.35 (iscritti sub. cifra 1) e delle imposte comunali
1994-1998 con relativi interessi, ad eccezione delle imposte comunali
immobiliari, per complessivi fr. 5’635.35, “siccome non costituenti oneri iscrivibili”,
asserendo in sostanza:
-
che
dagli art. 836 __________ e 183 __________ “risulta che negli elenchi oneri
possono essere iscritti solo crediti d’imposta che beneficiano dell’ipoteca
legale perché presentano una relazione particolare con il fondo”;
-
che
relativamente ai crediti di cui è chiesto lo stralcio né lo Stato del Cantone
Ticino né il Comune si sarebbero preoccupati “di apportare alcun elemento
probatorio a sostegno delle proprie pretese;
-
che
“vista l’assenza di qualsiasi indicazione da parte dei due enti pubblici circa
il fondamento dei crediti fiscali annunciati, il ricorrente ritiene che gli
stessi non possano pretendere la garanzia dell’ipoteca legale perché in nessuna
relazione particolare con le particelle di proprietà della debitrice”;
-
che
pertanto non beneficiando dell’ipoteca legale diretta, “non vi è neppure onere iscrivibile
nell’elenco oneri”.
H. Nelle
sue osservazioni 29 ottobre 1998 lo Stato del Cantone Ticino postula la
reiezione del gravame, tuttavia rilevando
-
che
“l’ufficio di esazione ha notificato i propri crediti sulla scorta dei conteggi
di quantificazione dell’ipoteca legale allestiti secondo il disposto
dell’art.253 LT”:
-
che
“i due conteggi citati (conteggio Imposte cantonali 1995/96 del 14 ottobre
1996, e conteggio Imposte cantonali 1997/1998 del 14 agosto 1998, prodotti con
le osservazioni quali doc.1 e 2 , n.d.r.) hanno valore biennale (...) e fanno
conto del diritto di pegno legale calcolato sul complessivo dei valori locativi
e dei valori di stima”;
-
che
“pertanto le ipoteche legali che risultano dai singoli elenchi oneri sono in
parte ingiustificate”, nel senso che “la pretesa erariale non è di fr. 1’010.20
annui per il 1995/96 e di fr. 1’013.30 annui per il 1997/98 a carico di ogni
singolo bene che sarà realizzato”;
-
che
“per un semplice calcolo proporzionale rispetto ai valori di stima ufficiale
l’onere dev’essere così distribuito:
Particella
n.__________ (valore di stima fr. 237’675.--)
Imposta cantonale 1995 fr. 953.60 +int. al
20.10.98 fr. 239.80
Imposta
cantonale 1996 fr. 953.60 +int. al 20.10.98 fr. 190.10
Imposta
cantonale 1997 fr. 956.55 +int. al 01.10.98 fr. 140.35
Imposta
cantonale 1998 fr. 956.55 +int. al 20.10.98 fr. 10.55
Particella
n__________ (valore di stima fr. 14’100.--)
Imposta cantonale 1995 fr. 56.60 +int.
al 20.10.98 fr. 14.25
Imposta
cantonale 1996 fr. 56.60 +int. al 20.10.98 fr. 11.30
Imposta
cantonale 1997 fr. 56.75 +int. al 01.10.98 fr. 8.35
Imposta
cantonale 1998 fr. 56.75 +int. al 20.10.98 fr. 0.65”
In
questo senso, quale “petitum n.__________ ”, lo Stato indica che “è ripartito
proporzionalmente l’onere per l’ipoteca legale sui singoli oggetti messi
all’incanto”.
I. Il
Comune di __________ non ha presentato osservazioni, mentre delle osservazioni
__________ si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
- Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili - per
analogia - in particolare gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art.
155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le
disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, dagli art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
a) Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non
saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, primo periodo, seconda
parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione
degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF).
L’apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 __________ è stata
risolta dal Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione
dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di
reclamo, stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica
o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di
principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o
convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale,
atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere
iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di
diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito
è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101
III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di
esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere
di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di
approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva
di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su
questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente
notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se
non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel
caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla
legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/ J. Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N.
2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una
base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la
loro iscrizione nell’ elenco oneri non può invece essere rifiutata (cfr.
sentenza CEF 14 marzo 1997, su ricorso Stato del Cantone Ticino e Comune X,
cons. 2a).
b) Per
l’art. 140 cpv. 2 LEF l’elenco oneri è comunicato agli interessati (creditori,
debitore, eventuale terzo proprietario del pegno) con l’assegnazione di un
termine di dieci giorni per contestarlo. L’art. 39 cpv. 1 primo periodo
__________ precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma
dell’art. 107 cpv. 5 __________, prescindendo dalle formalità ex art. 106 LEF
(cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R.
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p. 232): esso dovrà pertanto invitare colui che vanta il credito iscritto
nell’elenco oneri (e contestato) a far valere la sua pretesa in giudizio. In
caso però di contestazione di un diritto iscritto a registro fondiario, la cui
esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione oppure di un diritto di pegno
valido senza iscrizione a registro fondiario, il ruolo di attore spetterà
invece sempre a chi chiede la modifica o la cancellazione di tale diritto (cfr.
art. 39 cpv. 1 secondo periodo RFF; DTF 49 III 166 e ss.; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28, p. 237, n. 34). Soltanto casi
eccezionali possono giustificare una deroga a tale chiara ripartizione dei
ruoli, in particolare quando risulti manifesto l’abuso nel conclamare
inesistenti garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una
migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di parte attrice (cfr.
sentenza CEF 14 marzo 1997, su ricorso Stato del Cantone Ticino e Comune __________).
- Nel
caso in esame la controversia è incentrata sulle pretese fiscali dello Stato
per gli anni 1995-1998 per complessivi fr. 4’662.35 rispettivamente su quelle
del Comune per gli anni 1994-1998 con relativi interessi, ad eccezione delle
imposte comunali immobiliari, per complessivi fr. 5’635.35, pretese ammesse in
entrambi gli elenchi oneri (iscritti sub. cifra 1 quelli relativi allo Stato e
sub cifra 2 quelli del Comune di __________) quali crediti garantiti da
ipoteche legali dirette.
a) L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit., p. 197, N. 2830d e
riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr.
anche P. Simonius/ Th. Sutter, Schweizerisches
Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen
Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p. 93 ss).
b) L’art.
183 __________ riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.
836 __________ “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel
Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno
una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il
medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2
LAC).
c) Per
l’art. 252 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito LT, in vigore
dal 1°gennaio 1995 e applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali
successivi alla sua entrata in vigore, art. 324 cpv. 1 LT) per il pagamento di
tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile conformemente all’art. 836 CC è riconosciuta, per la durata di
cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai
comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC (cpv.1). Essa è di rango
prevalente agli altri pegni immobiliari e per la sua validità non necessita di
iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). Tale norma riprende nella sostanza,
precisandolo, l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976
(applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1°
gennaio 1995).
d) I
crediti per imposte cantonali e comunali notificati dagli enti pubblici
(varianti da fr. 1’010.20 a fr. 1013.30 per il Cantone e da fr. 905.35 a fr.
1’013.30 per il Comune di __________ ) appaiono compresi nella normativa
dedotta dai combinati art. 836 CC__________. In particolare tenuto conto di un
valore di stima ufficiale di fr. 237’675.-- per la part. n.__________ e di fr.
14’092.-- per la part.n__________ (inclusa la quota di ½ di comproproprietà
coattiva sulla part.n. ), rispettivamente di fr. 433’000.-- (part.
n) e fr. 18’000.-- (part.__________ più quota comproprietà coattiva
su part.n__________) di stima peritale (cfr. i due elenchi oneri 24 settembre
1998 riferiti l’uno alla sola part. n.__________ e l’altro alla part.n.__________
e alla quota di comproprietà coattiva sulla part.n.__________; tuttavia
nell’avviso d’incanto unico 6 agosto 1998 i valori di stima sono stati indicati
per i tre beni immobili complessivamente, e meglio fr. 251’775.-- la stima
ufficiale e fr. 451’000.-- quella peritale ), essi non appaiono neppure nel quantum
manifestamente sprovvisti del beneficio della garanzia dell’ipoteca legale
diretta - riservato l’ eventuale futuro accertamento del giudice del merito - e
vanno iscritti ad elenco oneri così come sono stati notificati. In questo senso
il ricorso del __________ va respinto.
-
Nelle
sue osservazioni lo Stato ha precisato che le ipoteche legali iscritte per lo
stesso ammontare in entrambi gli elenchi oneri sono in realtà da ripartire sui
due fondi proporzionalmente al loro valore. Quale “petitum n.1.1”, lo Stato
indica quindi che “è ripartito proporzionalmente l’onere per l’ipoteca legale
sui singoli oggetti messi all’incanto”. Siffatto petitum è tuttavia in
questa sede irricevibile, perché equivale nell’esito a ricorso adesivo, siccome
formulato quando il termine di ricorso ex art.17 LEF contro l’elenco oneri era
già scaduto.
-
Non
si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 106 ss., 133 ss., 140 ss., 155 e 156 LEF, 36, 39 e 102 RFF, 836 CC,
183 LAC, 252 e 324 LT
pronuncia: 1. Il
ricorso 1° ottobre __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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