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Numero d'incarto:
15.1998.00158
Data decisione, Autorità:
02.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00158
Lugano
2 novembre 1998
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 17 ottobre 1997, trasmesso alla Camera il 2 ottobre 1998, di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ nell’esecuzione n.
__________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa da
__________)
nei confronti del
ricorrente;
e meglio
contro le risultanze della perizia 10 settembre 1997 allestita dallo Studio
d’architettura e urbanistica __________, relativa alla part. n. __________ RFD
__________ e comunicata dall’UEF con scritto 9 ottobre 1997;
viste le
osservazioni 2 ottobre 1998 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’ esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________, promossa contro __________, (in seguito __________), quest’ultima
il 9 marzo 1995 ha presentato domanda di vendita relativa all’immobile di cui
alla part. n. __________;
che
il 12 aprile 1995 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha dato incarico
all’arch. __________ di allestire la perizia del mappale oggetto di
realizzazione;
che
il 22 maggio 1995 l’arch. __________ ha rassegnato all’UEF il proprio rapporto,
indicando quale valore complessivo di stima peritale del fondo l’importo di fr.
1’250’000.--;
che
a seguito della decisione 22 agosto 1995 di questa Camera su reclamo __________
contro la determinazione della stima peritale, l’UEF ha ordinato - previa
anticipazione delle spese da parte del reclamante - l’allestimento di una nuova
perizia dando incarico il 14 settembre 1995 alla Esperta __________ :
che
con rapporto peritale 10 novembre 1995 la __________ ha stabilito il valore di
stima peritale della particella in esecuzione in fr. 1’470’000.--;
che
con avviso d’incanto unico del 12 gennaio 1996 l’UEF ha fissato per il 12 febbraio
1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la
data dell’incanto, indicando in fr.1’470’000.-- il valore di stima peritale
della part. n. __________ RFD, conformemente al referto peritale della
__________;
che
il 19 febbraio 1996 è stato allestito l’elenco oneri relativo al fondo part. n.
__________;
che
divenuto definitivo l’elenco oneri una volta concluse le cause civili sfociate
a seguito di contestazioni da parte __________, il 6 febbraio 1997 l’UEF ha
dato incarico alla __________ __________ di procedere a un aggiornamento della
perizia 10 novembre 1995 sul valore dell’immobile da realizzare;
che
con referto peritale 15 aprile 1997 __________ ha fissato il valore di stima
del fondo in fr. 1’270’000.--;
che
con avviso d’incanto unico 7 maggio 1997, l’UEF ha fissato per il 9 luglio 1997
la data dell’incanto, indicando in fr. 1’270’000.-- il valore di stima peritale
della part. n. __________ RFD __________, come al referto peritale aggiornato
della __________, e facendo esplicito riferimento “all’elenco oneri depositato
il 19 febbraio 1996, divenuto definitivo”;
che
a seguito della decisione 4 agosto 1997 di questa Camera su ricorso __________
contro la mancata comunicazione della perizia aggiornata rispettivamente sulle
risultanze della stessa, l’UEF ha incaricato il 12 settembre 1997, previa
anticipazione delle spese da parte del ricorrente, lo studio d’architettura e urbanistica
__________, di allestire una nuova perizia sul valore presumibile della part.
n. __________ RFD __________;
che
il 30 settembre 1997 il perito incaricato ha rassegnato il proprio rapporto,
indicando quale valore complessivo di stima peritale del fondo l’importo di fr.
1’085’000.--;
che
con scritto 9 ottobre 1997 __________ ha comunicato il risultato della perizia
al ricorrente, annunciando l’intenzione di procedere “nei prossimi giorni” alla
pubblicazione dell’avviso d’incanto;
che
con atto 17 ottobre 1997 __________ ha contestato le risultanze della perizia
30 settembre 1997, affermando in particolare
– che
“la stessa è errata nei suoi calcoli di cubatura dello stabile e quindi nelle
risultanze finanziarie”;
– che
“a prova di quanto sostenuto si chiede immediatamente il confronto e il paragone
con le tre perizie precedentemente stese rispettivamente dall’arch. __________
”;
– che
“a parte la cubatura, già il fatto che tra una valutazione e l’altra vi sia una
differenza di oltre il 35%, rispettivamente il 17%, dovrebbe far nascere
qualche dubbio sulla correttezza della stessa”;
che,
interpellato dall’UEF, con scritto 21 ottobre 1997 l’arch. __________ ha confermato
in sostanza il risultato della propria perizia , rilevando da un lato che “gli
scarti (nelle cubature, N.d.R.) tra una perizia e l’altra non sono sostanziali
e dipendono dal modo di interpretare la __________ che non contempla tutte le
casistiche” e dall’altro che “le differenze di valutazione dei vari periti non
dipendono dalle differenze riscontrate nelle cubature, ma da ben altri motivi
ampiamente descritti nelle singole perizie”;
che
con scritto 28 ottobre 1997 l’UEF ha trasmesso a __________ le delucidazioni 21
ottobre 1997 del perito, con l’invito a dichiarare se intende ritirare o
mantenere il ricorso, nel secondo caso specificandone esattamente il motivo;
che
con scritto 7 novembre 1997 __________ ha dichiarato di mantenere il ricorso,
asserendo
– che
“un calcolo fatto eseguire in questi giorni dal sottoscritto a persona del ramo
(rilevando le misure reali e non solo quelle dei piani coma fatto per comodità
dal perito) indica una cubatura dello stabile di m.__________ nel pieno rispetto
delle __________ alle quali l’arch. __________ si appella”;
– che
“anche confrontando il risultato finanziario delle diverse perizie, e in particolare
di quella __________ e della seconda __________, è inaccettabile che risultino
valori così contrastanti, poiché lo stabile da peritare non è un monumento
storico per il quale deve essere espresso un prezzo d’amatore”;
– che
“i prezzi di mercato sono noti, per cui una differenza di simili proporzioni
(è) inaccettabile”;
– di
contestare infine recisamente “per ovvi motivi d’impatto psicologico sui partecipanti
all’asta” l’opinione espressa dall’arch. __________, secondo cui “in queste
perizie è perfettamente uguale se lui valuta 600’000.-- o 1’000’000.--, in
quanto l’importo non (è) vincolante per il valore d’asta”;
che
come già ricordato nella precedente sentenza 4 agosto 1997 di questa Camera,
per l’art. 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la
realizzazione forzata di fondi (RFF) del 23 aprile 1920 “se non è già inserita
nel bando a stregua dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che
ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario
coll’avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare
all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente
dell’articolo 9 capoverso 2”;
che
l’ art. 9 cpv. 2 primo periodo __________ stabilisce che “ogni parte
interessata può (...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a
mezzo di periti” e ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
che
l’ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente
diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del
dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/ H.U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K.
Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.
ed., Berna 1997, §22 n. 50 p.158);
che
nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge
un ruolo solo secondario (K. Amonn
in: ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo
destinato ad eventuali interessati all’incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la
stima secondo le regole dell’arte può essere allestita solo con una spesa
eccessiva, sarà sufficiente una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1;
cfr. anche DTF 110 III 65 ss.);
che
a prescindere da queste premesse, se un interessato richiede una nuova stima, ope
legis ex combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF si dovrà esperire una nuova
perizia ad opera di altro perito;
che
tuttavia lo stesso art. 9 cpv. 2 ultimo periodo RFF stabilisce che “le
contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al
giudizio definitivo dell’Autorità cantonale di vigilanza”;
che
al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che dai combinati
art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF discende il diritto degli interessati di ottenere
soltanto una (nuova) perizia - oltre a quella fatta eventualmente
esperire d’ufficio dall’organo esecutivo (cfr. DTF 86 III 91, 120 III 135; Amonn/ Gasser, op.cit., §22 n.50,
p.158);
che
se - come è il caso di specie - siffatta nuova perizia è stata allestita,
spetta all’Autorità cantonale di vigilanza in caso di contestazioni stabilire
definitivamente il valore di stima determinante;
che
questa Camera, alla luce delle due perizie più recenti (referto peritale 15
aprile 1997 dell’Esperta __________ che ha indicato un valore di stima del
fondo di fr. 1’270’000 e referto peritale 30 settembre 1997 dello studio
d’architettura e __________ che ha indicato un valore di stima di fr.
1’085’000.--) e delle delucidazioni 21 ottobre 1997 dell’arch. __________,
nonché avuto riguardo alla ricordata limitata portata che l’indicazione della
stima riveste nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno,
ritiene di fissare in fr. 1’177’500.-- il valore di stima, quale media
aritmetica dei due valori espressi;
che
in questo senso è evaso il ricorso __________;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
140 e 155 ss. LEF, 9, 99 e 102 RFF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 ottobre 1997 __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. Il
valore venale presumibile del fondo part. n. __________ RFD __________, da
indicare nell’avviso d’incanto, è fissato in fr. 1’177’500.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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