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Numero d'incarto:
15.1998.00142
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00142
Lugano
22 gennaio 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 11 settembre 1998 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro gli atti
di pignoramento 8 maggio/13 maggio 1998 risp. 8 maggio/19 agosto 1998 emessi
nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da
rilevato
che con ordinanza presidenziale 21 settembre 1998 al ricorso non è stato concesso
effetto sospensivo;
viste le
osservazioni:
– 29 settembre
1998 della __________
– 5 ottobre 1998
della __________
– 12 ottobre 1998 dell’UEF
di Bellinzona
preso atto
dell’integrazione 2 ottobre 1998 al ricorso;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con
atti di pignoramento 8 maggio/19 maggio 1998 risp. 8 maggio/13 agosto 1998 l’UEF
di Bellinzona ha pignorato al ricorrente tra l’altro l’importo di fr. 2’000.--
al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
–
rendita AI fr. 2’587.--
–
rendita cassa pensione __________ fr. 3’412.--
totale fr. 5’999.--
Minimo
di esistenza
–
importo base fr. 1’025.--
–
affitto fr. 1’400.--
–
cassa malati fr. 224.--
–
spese figlia fr. 1’100.--
–
spese diverse fr. 250.--
totale fr. 3’999.--
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 2’000.--
C. Contro
siffatta determinazione si è aggravato __________ con atto 11 settembre 1998,
sostenendo che la rendita che percepisce dalla AI è impignorabile. Con integrazione
2 ottobre 1998 il ricorrente ha ribadito l’impignorabilità della rendita AI, sostenendo
poi che, per quel che concerne la rendita versatagli dalla __________ occorreva
attendere l’esito di una evidente impugnativa. Egli ha inoltre rilevato che la
rendita proveniente dalla Previdenza professionale obbligatoria, il cui fondo è
stato finanziato da apporti del beneficiario, è equiparabile alle rendite
AVS/AI.
D. Delle
osservazioni della __________, della __________ e dell’UEF di Bellinzona si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il
ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF).
Nel
caso in esame __________, con ricorso 11 settembre 1998, si è aggravato contro
l’atto di pignoramento 8 maggio/13 agosto 1998, integrandolo poi con uno
scritto 2 ottobre 1998. Ritenuto che ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di
vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata
impugnata, si può prescindere dal verificare la tempestività del ricorso 11 settembre
1998.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
a) Ex
art. 92 cpv 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
b) Le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili - come nel caso
di specie -, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art.
93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia,
decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore
dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario
che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
c) Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser,
op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal
debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino
a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole,
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora
beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia
coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
d) Dalle
precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Bellinzona ha operato
correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla
rendita versata dalla __________ - e da quest’ultima confermata ancora con
scritto 5 ottobre 1998 in fr. 3’412.-- mensili - anche la rendita AI. L’importo
pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla Cassa pensione della
__________, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente
pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI,
impignorabile ex art. 92 LEF.
- a) Ex
art. 22 LPR il giudizio dell’Autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni
delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto del ricorso.
b) Per
costante giurisprudenza e dottrina le spese sopportate dal debitore per gli
studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo
del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (DTF 98 III 34; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p.
178).
c) Nel
calcolo del minimo di esistenza del ricorrente, l’UEF di Bellinzona ha pertanto
riconosciuto, troppo generosamente, l’importo di fr. 1’100.-- destinato a
coprire le spese per gli studi superiore della figlia ventitreenne. Per il
divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), nell’ambito di questa procedura
promossa dal debitore, non è pertanto possibile non ammettere questo importo.
Al
ricorrente va tuttavia ricordato che, in caso di eventuali futuri pignoramenti,
le spese per gli studi superiori della figlia maggiorenne non potranno più
venirgli riconosciute.
- Il
ricorso 11 settembre 1998 __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
17, 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 settembre 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
–
per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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