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Numero d'incarto:
15.1998.00115
Data decisione, Autorità:
28.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00115
Lugano
28 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 luglio 1998
avv.
contro
l’operato dell’amministrazione speciale
nel
fallimento di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 20 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 15 luglio 1997 della __________;
visti
l’allegato di replica 3 agosto 1998 dell’avv. __________ e quello di duplica 19
agosto 1998 della __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l’8
aprile 1993 è stato pronunciato il fallimento __________;
che il 22
novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di __________, a
__________, la Prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata
designata la __________, quale Amministrazione speciale del fallimento;
che con
contratto 16 settembre 1994 l’Amministrazione fallimentare speciale ha
proceduto alla vendita a trattative private - per un prezzo di complessivi fr.
120’000 .-- - del 69% del pacchetto azionario della __________, detenuto dal
fallito, a __________, moglie del medesimo e già azionista per il restante 31%
nonché presidente del consiglio di amministrazione della società;
che l’8 gennaio
1998 questa Camera, statuendo sui ricorsi presentati da due creditori del
fallimento, tra i quali lo stesso avv. __________, contro siffatta vendita
rispettivamente contro la sua ratifica per via circolare, ha fatto ordine
all’Amministrazione fallimentare di convocare la Seconda assemblea dei
creditori per procedere alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del
pacchetto azionario della __________, rispettivamente sulla ratifica della
vendita del medesimo pacchetto a trattative private a __________ per un prezzo
di fr. 120’000.-- , dando in tal caso esplicita possibilità ai creditori di
presentare offerte d’acquisto superiori;
che il
ricorso di diritto pubblico __________ contro la decisione 8 gennaio 1998 di
questa Camera è stato dichiarato irricevibile dalla II Corte civile del
Tribunale federale il 5 marzo 1998;
che stessa
sorte hanno avuto i ricorsi presentati da __________ rispettivamente da
_________ alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale federale,
entrambi respinti con decisioni 17 marzo 1998;
che con
circolare 29 giugno 1998 l’Amministrazione speciale del fallimento ha
nuovamente sottoposto ai creditori la ratifica formale della vendita del 69%
del pacchetto azionario della __________ a __________ per fr. 120’000.--,
assegnando un termine fino al 20 luglio 1998 ai creditori per opporsi alla
vendita rispettivamente per presentare un’offerta maggiore di almeno fr.
1’000.--, con l’avvertenza che se la maggioranza dei creditori non si fosse
opposta, la vendita ad __________ sarebbe stata ritenuta ratificata;
che contro
siffatta circolare è insorto con reclamo (recte: ricorso) 10 luglio 1998
l’avv. __________, in qualità di creditore fallimentare, postulandone
l’annullamento e asserendo in sostanza:
-
che con
la circolare impugnata l’Amministrazione speciale ripropone la ratifica di una
vendita “già effettuata in data 16.9.1994 in barba a tutti i principi legali”;
-
che con
i ricorsi contro la precedente circolare 23 gennaio 1996, accolti dalla CEF
perché con essa non era stata data possibilità ai creditori di presentare
offerte d’acquisto maggiori, “in realtà erano stati proposti numerosi altri
motivi di censura che restano tuttora validi”;
-
che i
creditori non sarebbero stati mai messi al corrente di assemblee degli
azionisti della __________, dei conti perdite e profitti e della gestione della
società;
-
che
inoltre “se vendita ha da esservi, dev’essere una vendita non del 69%
del pacchetto azionario, ma del 100%, la signora Steffen essendosi
appropriata per Fr. 1.-- del 31 % delle azioni della società”;
-
che
invano l’Amministrazione del fallimento sarebbe stata più volte richiesta di
rivendicare tale quota dalla moglie del fallito;
-
che
infine, se proprio si vuole realizzare il pacchetto azionario della __________,
non vi sarebbe ragione per farlo sottoforma di una ratifica “di qualche cosa
che fu tentato, per fortuna senza successo, ma indicendo una pubblica asta”;
-
che
sarebbe infatti ovvio “che la cerchia degli interessati ad acquisire un
immobile che ha la nomea di casa di tolleranza, sia ristretta a gente che non
si fa troppi problemi, per cui più è ampia la cerchia dei partecipanti più è
probabile che si spunti un prezzo più interessante”;
-
che in
questo senso l’Amministrazione fallimentare dovrebbe sottoporre ai creditori
tutta la documentazione contabile afferente la __________ e dopo aver
recuperato il 31 % del pacchetto azionario da __________, indire un’asta
pubblica con le pubblicazioni di rito;
che nelle
sue osservazioni __________ afferma in sostanza di aver “pienamente seguito”
l’ultima decisione della __________, dando ai creditori la possibilità di
inoltrare offerte maggiori, e si oppone quindi al ricorso, auspicandone
l’evasione prima del 18 settembre 1998, data per la quale è prevista la seconda
assemblea dei creditori;
che del
contenuto dell’ulteriore scambio di allegati si dirà, se del caso, in seguito;
che con la
citata decisione di questa Camera, cui entrambe le parti fanno riferimento
(sentenza CEF 8 gennaio 1998 sui ricorsi di __________. e dell’avv. __________,
è stato fatto esplicitamente ordine all’Amministrazione fallimentare di
convocare la seconda assemblea dei creditori per procedere in quella sede
sia alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del pacchetto
azionario della __________ (ai pubblici incanti o a trattative private, cfr. art.
256 cpv.1 LEF), che - nel caso l’assemblea optasse per la vendita a trattative
private - sulla ratifica della vendita conclusa con __________,
tuttavia con esplicita possibilità di rilancio da parte dei creditori (cfr.
tenore dei dispositivi 1.1. e 2.1.);
che la
ratifica per via circolare della vendita a __________ era indicata nella stessa
decisione soltanto come eventualità subordinata, e meglio “soltanto qualora
siffatta (seconda) assemblea non potesse validamente costituirsi” (cfr. cons. 3
b in fine);
che pertanto
- non essendo ancora stata indetta la Seconda assemblea, prevista tuttavia per
il 18 settembre 1998 (cfr. __________) - la circolare impugnata non può che
essere annullata perché in evidente contrasto con quanto ordinato l’8 gennaio
1998 da questa Camera;
che pertanto
sarà dovere dell’Amministrazione speciale prevedere nell’ordine del giorno
della preannunciata Seconda assemblea dei creditori una trattanda concernente
il modo di realizzare il pacchetto azionario della __________ di spettanza
della massa (pubblici incanti o trattative private), nonché una trattanda
relativa alla ratifica della vendita a __________ per fr. 120’000.-- per il
caso che l’assemblea si determinasse per la vendita a trattative private, con
possibilità esplicita per i creditori di formulare in quella sede offerte di
acquisto maggiori;
che inoltre
avuto riguardo a siffatta particolare trattanda sarà obbligo
dell’Amministrazione speciale presentare adeguata relazione sulla situazione
patrimoniale della __________, corredata dalla necessaria documentazione
(bilanci, conti perdite e profitti, ecc.) aggiornata almeno a fine 1997;
che per
quanto riguarda le censure sollevate dal ricorrente nel precedente ricorso e
asserite soltanto ora come non evase dalla sentenza 8 gennaio 1998, si osserva
che il ricorrente avrebbe dovuto se del caso a sua volta aggravarsi contro
quella stessa sentenza, passata invece definitivamente in giudicato;
che tuttavia
in merito all’eventuale recupero del restante 31% del pacchetto azionario
prospettato dal ricorrente, va precisato che sarà compito dell’Amministrazione
speciale - qualora non l’avesse ancora fatto formalmente - esprimersi in
proposito nella sua relazione alla Seconda assemblea dei creditori (art. 253
LEF);
che per l’art.
260 LEF resta riservata la facoltà dei creditori di farsi cedere le pretese
alle quali la massa dovesse rinunciare, pretese tra le quali rientra
l’eventuale azione di rivendicazione ex art. 285 ss. LEF
che non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 256, 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 luglio 1998 dell’avv. __________, è
accolto.
1.1. La
circolare 29 giugno 1998 relativa alla ratifica della vendita a __________ del
69 % del pacchetto azionario della __________, è annullata.
1.2. E’
fatto ordine all’Amministrazione fallimentare speciale __________, di
includere nell’ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori una trattanda
concernente il modo di realizzare il 69% del pacchetto azionario della
__________, Paradiso, di spettanza della massa fallimentare, nonché - per il caso
in cui l’assemblea optasse per la realizzazione a trattative private - una trattanda
relativa alla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative
private a __________ per un prezzo di fr. 120’000.--, atteso che relativamente
alla proposta di ratifica sarà data esplicita possibilità ai creditori di
presentare offerte d’acquisto superiori.
1.3.
E’ fatto ordine all’Amministrazione fallimentare speciale __________, di
presentare al più tardi alla Seconda assemblea dei creditori relazione sulla
situazione patrimoniale della __________, corredata se del caso dalla
necessaria documentazione (bilanci, conti perdite e profitti, ecc.) debitamente
aggiornata.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
avv. __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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