AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00009
Data decisione, Autorità:
06.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00009
Lugano
6 maggio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 gennaio 1998
e
di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona
nelle esecuzioni promosse da
nei
confronti di __________
rispettivamente
promosse da
nei confronti di __________,
in tema di pignoramento di salario;
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 gennaio/ 6
marzo 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 18 marzo 1998 dello Stato del
Cantone Ticino, e le osservazioni 21 gennaio 1998 nonché 27 marzo 1998 dell’UEF
di Bellinzona;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori
procedono contro __________ rispettivamente contro __________ per l’incasso dei
loro crediti.
B. Il
17 dicembre 1997 l’UEF, dopo aver sentito - previe diverse diffide a comparire
- __________ e assunte dai rispettivi datori di lavoro le informazioni
necessarie, ha allestito il seguente calcolo del minimo di esistenza:
Guadagno
__________ fr. 4’014.00
(62 %)
__________ fr. 2’475.00
(38 %)
totale fr. 6’489.00
(100 %)
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.00
affitto fr. 1’360.00
riscaldamento fr. 100.00
Cassa malati fr. 550.00
trasferte fr. 250.00
pasti fuori domicilio fr. 230.00
spese diverse fr. 350.00
totale fr. 4’210.00
C. Sulla
base di siffatto calcolo con scritto 18 dicembre 1997 l’Ufficio ha quindi
proceduto a notificare allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio stipendi,
Bellinzona, quale datore di lavoro __________ nonché alla __________ quale
cassa disoccupazione di __________ il pignoramento della quota di fr. 1’400.--
del salario dell’escussa, rispettivamente il pignoramento della quota di fr.
1050.-- dell’indennità di disoccupazione riferita all’escusso. Copia delle
notificazioni di pignoramento sono state inviate anche ai debitori.
Successivamente,
il 13 gennaio 1998, sono stati inviati agli escussi i rispettivi verbali di
pignoramento, con l’indicazione “trattenuta di 1’400.-- (rispettivamente “di
fr. 1’050. --”) sul salario (...) a cominciare da gennaio 1998”.
D. Con
ricorso 14 gennaio 1998 __________ e __________ si oppongono al pignoramento
“per un importo globale di Fr. 2’450.--(Fr.1’400.--/ Fr. 1’050.--)” osservando
che dallo stipendio dell’escussa viene già trattenuto un importo di Fr.
2’000.-- a favore dello Stato del Cantone “per il pagamento delle cartelle
della tombola arretrate”, trattenuta di cui in sostanza non si sarebbe tenuto
conto nel calcolo dell’eccedenza pignorabile.
E. Con
osservazioni 18 marzo 1998 l’Ufficio dei permessi e dei passaporti, Bellinzona,
ha confermato l’esistenza di un accordo tra lo Stato del Cantone Ticino e gli escussi
in merito al pagamento di un importo di totale di fr. 101’500.--, “per
l’acquisto di cartelle destinate al gioco della tombola”, secondo il quale
dallo stipendio di __________ viene trattenuto dal mese di marzo 1997
l’importo di fr. 1’000.-- , e dal giugno 1997 l’importo di fr. 2’000.--. Il
medesimo Ufficio ha comunicato inoltre che su richiesta dell’escussa l’Ufficio
stipendi ha sospeso siffatta trattenuta per i mesi di gennaio e febbraio 1998
e che tuttavia “la procedura verrà immediatamente ripristinata”.
F. Interrogata
formalmente il 28 aprile 1998 __________ ha confermato a questa Camera
l’esistenza dell’accordo con l’Ufficio permessi e passaporti relativo al
rimborso del debito di complessivi fr. 101’500.-- per acquisto di cartelle
della tombola, producendo copia di dichiarazione di riconoscimento di debito 10
settembre 1996, sottoscritta dagli escussi quali debitori solidali con il di
lei padre, nonché facendo riferimento allo scritto 13 maggio 1997 agli atti
dell’Ufficio dei permessi e passaporti , dal quale risulta l’accordo sulla
trattenuta di fr. 2’000.-- dal suo stipendio a partire dal 1° giugno 1997.
__________ ha inoltre dichiarato l’esistenza di un secondo accordo relativo a
un ulteriore debito di fr. 27’000.-- nei confronti dello Stato, sempre per
acquisto di cartelle della tombola, secondo il quale il marito __________ deve
rimborsare mensilmente l’importo di fr. 500.--, nonché l’esistenza di un debito
nei confronti della propria madre derivante da precedente prestito e a saldo del
quale deve versarle mensilmente fr. 500.--. Per il resto ha confermato la
validità degli elementi indicati nel calcolo del minimo di esistenza effettuato
dall’UEF e alla base della sua trattenuta di fr. 1’400.-- mensili.
G. __________,
da parte sua, pure interrogato formalmente il 28 aprile 1998, ha dichiarato in
sostanza:
-
che
nei mesi di ottobre e novembre 1997 si trovava in disoccupazione percependo
dalla __________ un’indennità complessiva mensile di circa fr.
2’500.--/2’600.--;
-
che
dal dicembre 1997 fino al 9 febbraio 1998 ha lavorato presso la __________ per
uno stipendio mensile lordi di fr. 3’885.--, incassato tuttavia non alla fine
di ogni mese, ma mediante acconti di volta in volta;
-
che
dal 9 febbraio 1998 fino al 9 marzo 1998 è stato a casa a seguito di un
infortunio e che per questo periodo gli spetterebbero circa fr. 2’650.-- come
risulta dalla notifica dell’assicurazione infortuni;
-
che
in seguito non ha più ripreso a lavorare presso la __________ per mancanza di
lavoro;
-
che
a partire da aprile 1998 si trova di nuovo in disoccupazione e riceverà le
relative indennità dalla __________ all’inizio di maggio 1998.
L’escusso
ha infine confermato, producendo dichiarazione autenticata 18 marzo 1997, di
avere nei confronti dello Stato un ulteriore debito sempre relativo
all’acquisto di cartelle, debito che si è impegnato a rimborsare mediante
versamenti mensili di fr. 500.--, rimborso effettuato fino al mese di gennaio
1998 compreso.
Considerando
in diritto: 1.
1.1. Per
l’art. 93 cpv.1 LEF il reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio
dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore
e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo
gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella
stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione
del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo
pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Nel procedere al pignoramento del reddito
l’autorità esecutiva è tenuta in principio ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il
reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia,
atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni
(cfr. art.91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/Gasser,
op.cit., §22 n.31p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull’ammontare
del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente
per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art.93 LEF).
1.2. Il pignoramento di salario è in principio eseguito
quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una
parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito
esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché
sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96
LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”,
cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.53 p.158s. e §23 n.70 p.180 ) è infatti
elemento costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15, cfr. anche
Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che
perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate
espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13
cons.2; Amonn/Gasser, op.cit.,
§23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984,
§24 n.76 p.343). Quale misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e
ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo,
l’ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto
pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l’importo pignorato
potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato
mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser,
op.cit., §23 n.71 p.180). Misure cautelari ex art. 98 ss. LEF sono state
ammesse dal Tribunale federale anche prima dell’(imminente) pignoramento sia
allo scopo di assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni
pignorabili (cfr. DTF 107 III 67, 115 III 44, 120 III 78).
1.3. Non
appena la pretesa salariale è scaduta, l’importo pignorato è di regola
incassato dall’ufficio (cfr. art. 100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese
esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente
a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A
differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l’incasso diretto del
credito salariale scaduto ne rende di principio superflua la realizzazione
(cfr. DTF 116 III 59; cfr. Amonn/Gasser,
op.cit., § 23 n.71 p.180 e n.76 p.181; cfr. tuttavia l’ipotesi dell’ art.
116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata giurisprudenza del Tribunale federale,
cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
Vol.I, n. 17 ad art. 116 LEF).
1.4. Quando
il terzo debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è
chiesto il pignoramento rispettivamente pone in compensazione proprie pretese
nei confronti dell’escusso, il credito dell’escusso è in principio comunque
pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato mediante assegnazione
ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser,
op.cit., §27 n.3 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op.cit., Vol.I, e n.5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III
131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.76 p.18; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., Vol.I,
n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte
l’ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo
parziale, occorrerà procedere al calcolo della quota pignorabile sia sulla base
dello stipendio contestato (includendo quindi la parte trattenuta dal datore di
lavoro) che sulla base dello stipendio riconosciuto (con deduzione cioè della
parte dichiarata compensata), atteso che la differenza tra le due quote
ottenute va comunque pignorata come credito contestato e se del caso
potrà essere realizzata.
-
In
concreto dall’istruttoria è emerso da un lato che la trattenuta di fr. 2’000.--
sullo stipendio di __________ da parte dello Stato - motivo originario e
principale del gravame - non è stata di fatto operante per i mesi di gennaio
1998 e febbraio 1998, venendo tuttavia ripristinata a partire dal mese di marzo
1998, dall’altro è risultato che la notifica 18 dicembre 1997 alla __________
di pignoramento di una quota di fr. 1’050.-- dell’indennità di disoccupazione
di __________ non ha sortito (né avrebbe potuto) effetto alcuno, in quanto
l’escusso - a insaputa dell’ufficio - già dall’inizio di dicembre 1997 lavorava
presso la ditta __________: non solo ma questa circostanza - non comunicata
dall’escusso - era atta ad incidere sensibilmente sul risultato del calcolo
dell’eccedenza pignorabile, modificandone uno dei principali parametri
(guadagno dell’escusso). A ciò va aggiunto che nelle more della presente
procedura quest’ultimo elemento è mutato più volte. La particolarità della
fattispecie nonché ragioni di economia processuale impongono di riconsiderare
in questa sede sia l’ammontare della quota pignorabile al momento del calcolo
del minimo esistenziale (18 dicembre 1997) operato dall’UEF che - fermi
restando gli elementi relativi al minimo esistenziale, riconosciuti in sostanza
come corretti dall’escussa il 28 aprile 1998, in occasione dell’interrogatorio
formale, salvo per alcuni aspetti di cui si dirà in seguito - calcolare
l’eccedenza pignorabile per i mesi di durata della presente procedura, atteso
che per i mesi successivi all’emanazione della sentenza sarà comunque
necessario un nuovo calcolo ad opera dell’ufficio esecuzione, sulla base degli
elementi che dovrà accertare in quel momento.
-
Eccedenza
pignorabile nel mese di gennaio 1998
3.1. Già
si è detto che nei mesi di gennaio e febbraio1998 non vi è stata alcuna
trattenuta da parte dello Stato sullo stipendio di __________, come confermato
sia dall’Ufficio dei permessi e passaporti (cfr. osservazioni 18 marzo 1998)
che dalla stessa escussa (verbale interrogatorio formale __________, p. 2), di
modo che non ha evidentemente potuto avere alcuna influenza sul calcolo
dell’eccedenza pignorabile. Tuttavia il calcolo effettuato dall’UEF il 18
dicembre 1997, sulla cui base è stato deciso il pignoramento di una quota di
fr. 1’400.-- per __________ rispettivamente di fr. 1’050.-- per __________, non
poteva tenere conto della circostanza rilevante emersa dall’istruttoria che
l’escusso già più non si trovava in disoccupazione, bensì lavorava presso la
__________ di Lugano per uno stipendio lordo mensile di fr. 3’885.-- (cfr.
scritto __________ 20 gennaio 1998; dichiarazione __________ 27 febbraio 1998;
verbale interrogatorio formale __________, p. 3). Il calcolo dell’eccedenza
pignorabile deve dunque essere riconsiderato alla luce di siffatta circostanza,
e meglio tenendo conto di un introito netto dell’escusso di fr. 3’200.--
anziché fr. 2’475.-- come ammesso dall’UEF.
3.2. Con
riferimento allo stipendio di __________, dal conteggio prodotto all’udienza e
relativo al mese di marzo 1998 si evince che lo stesso, rispetto al 1997 (cfr.
conteggio ottobre 1997 agli atti), ha subito una diminuzione, in considerazione
soprattutto del contributo di solidarietà introdotto a partire dal 1° gennaio
1998 per i dipendenti dello Stato con reddito superiore ai fr. 40’000.--
annuali: lo stipendio netto mensile nel 1998 è infatti di fr. 3’960.-- in luogo
dei fr. 4’014.-- percepiti nel 1997 e considerati dall’UEF nel calcolo
dell’eccedenza.
3.3. Quanto al minimo di esistenza indicato in fr.
4’210.-- nel conteggio, confermato nella sua correttezza dall’escussa in sede
di interrogatorio formale, può senz’altro essere confermato, atteso che invece
non è possibile tenere conto nel minimo esistenziale di debiti privati degli
escussi nei confronti di terzi quali sono quelli indicati dai medesimi in sede
di interrogatorio formale (rimborso di fr. 500.-- mensili allo Stato del
Cantone Ticino da parte di __________, rispettivamente rimborso di fr. 500.--
mensili di __________ alla propria madre).
3.4. Ne
consegue che per il mese di gennaio 1998 l’eccedenza pignorabile dagli introiti
degli escussi è calcolata come segue:
Guadagno
__________ fr. 3’960.00
(55.3%)
__________ fr. 3’200.00
(44.7%)
totale fr. 7’160.00
(100 %)
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.00
affitto fr. 1’360.00
riscaldamento fr. 100.00
Cassa malati fr. 550.00
trasferte fr. 250.00
pasti fuori domicilio fr. 230.00
spese diverse fr. 350.00
totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00
(100%)
di cui a carico di __________ fr. 2’328.20
(55.3%)
__________ fr. 1’881.80
(44.7%)
3.5. La
quota pignorabile dello stipendio di gennaio 1998 di __________ risulta dunque
essere pari a fr.1’631.80 (fr. 3’960.00 dedotti fr. 2’328.20). Tuttavia, per il
principio del divieto della reformatio in peius non si potrà
prescindere dal considerare l’eccedenza pignorabile limitatamente all’importo
di fr. 1’400.-- così come calcolato dall’UEF.
La
quota pignorabile dell’introito di gennaio 1998 di ___________risulterebbe
invece essere di fr. 1’318.20 (fr. 3’200.-- dedotti fr.1’881.80). Con
riferimento all’escusso va tuttavia rilevato che la notifica 18 dicembre 1997
alla __________ non poteva che essere inidonea a garantire il substrato
esecutivo, in quanto - non per errore dell’UEF ma per mancata collaborazione
dell’escusso - rivolta evidentemente al (terzo) debitore sbagliato. Ciò ha
avuto per immediata conseguenza che l’UEF non ha di fatto incassato nulla dalla
__________, né da alcun altro (successivo) debitore dell’escusso. Ora non solo
la notifica 18 dicembre 1998 è risultata inefficace, ma la non conoscenza di un
elemento essenziale come l’identità del datore di lavoro dell’escusso ha impedito
l’esecuzione stessa del pignoramento del credito, non identificabile. In questi
termini la questione dell’ammontare della quota pignorabile si rivela priva
d’interesse pratico e attuale e il ricorso di __________ irricevibile per
assenza di “Beschwer”. Ai creditori dell’escusso resta tuttavia, se del caso,
riservata la via penale nei confronti di __________ che non ha informato l’UEF
della ripresa dell’attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro,
indicandone nome e indirizzo.
- Eccedenza
pignorabile nel mese di febbraio 1998
4.1. Le
considerazioni che precedono valgono in sostanza anche per il calcolo delle
quote pignorabili per il mese di febbraio 1998, fatta eccezione per l’introito
di __________. Infatti, interrogato in proposito, l’escusso ha dichiarato di
aver subito un infortunio il 9 febbraio 1998, di essere stato assente dal
lavoro fino al 9 marzo 1998 e di dover percepire per questo periodo
un’indennità dall’assicurazione di ca. fr. 2’650.--. Ai fini del calcolo
dell’eccedenza pignorabile si può prudenzialmente tenere conto pertanto di
un’entrata per il mese di febbraio 1998 di fr. 2’810.-- [pari a fr. 960.- (=
fr. 3’200.-- di stipendio netto mensile x 9/30) per i primi 9 giorni del mese
più fr. 1’850.-- (= fr. 2’650.-- di indennità per infortunio x 21/30) per i
restanti 21 giorni, atteso che febbraio 1998 contava solo 28 giorni].
4.2. Il
calcolo dell’eccedenza pignorabile dagli introiti degli escussi per il mese di
febbraio 1998 risulta pertanto come segue:
Guadagno
__________ fr. 3’960.00
(58.5%)
__________ fr. 2’810.00
(41.5%)
totale fr. 6’770.00
(100 %)
Minimo di esistenza
totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00
(100%)
di cui a carico di __________ fr. 2’462.80
(58.5%)
__________ fr. 1’747.20
(41.5%)
La
quota pignorabile dello stipendio di febbraio 1998 di __________ risulta dunque
pari a fr. 1’497.20 (fr. 3’960.00 dedotti fr. 2’462.80); per il principio del
divieto di reformatio in peius sopra ricordato l’eccedenza pignorabile
sullo stipendio di __________ per febbraio 1998 resta tuttavia limitata a fr.
1’400.--. Riguardo a __________ si rinvia invece a quanto indicato al
considerando 3.5.
- Eccedenza
pignorabile nel mese di marzo 1998
5.1. Come
esposto in narrativa a partire dal mese di marzo 1998 è stata ripristinata la
trattenuta da parte dello Stato - datore di lavoro di __________ - sullo
stipendio dell’escussa (cfr. conteggio stipendio mese di marzo 1998).
La
quota pignorabile di fr. 1’400.-- è stata calcolata dall’UEF sulla base di uno
stipendio mensile dell’escussa di fr. 4’014.--. Il pignoramento dello stipendio
è stato notificato al datore di lavoro (Stato del Cantone Ticino, per il
tramite dell’Ufficio stipendi) con atto 18 dicembre 1997. La trattenuta di fr.
2’000.-- dallo stipendio del mese di marzo 1998 operata dallo Stato ha di fatto
modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito
dell’escussa - riferito a quel mese - da fr. 3’960.-- (tenuto conto della
diminuzione di stipendio per contributo di solidarietà a partire del 1° gennaio
1998) a fr. 1’960.--. Siffatta trattenuta, ha gli stessi effetti di una di
dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al
momento dell’esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi
procedere sia al calcolo dell’eccedenza pignorabile sulla base dello stipendio
percepito da __________ senza considerare la trattenuta di fr. 2’000.-- da
parte dello Stato (fr. 3’960.-- ), che a quello sulla base dell’ammontare dello
stipendio eccedente la compensazione operata di fatto mediante tale trattenuta
(fr.1’960.-- ).
5.2. In
merito agli introiti di __________ nel marzo 1998, va rilevato che l’escusso ha
dichiarato in sede di interrogatorio formale di non aver più ripreso l’attività
presso la __________ dopo il periodo trascorso a casa a seguito dell’infortunio
“in quanto non vi era più lavoro” . Ai fini del calcolo dell’eccedenza, si può
pertanto tenere conto per il mese di marzo 1998 soltanto di un introito di fr.
795.-- (fr. 2’650.-- x 9/30, per i primi 9 giorni di marzo, spettanti
all’escusso dall’assicurazione infortuni).
5.3. Calcolo dell’eccedenza pignorabile senza tener conto
della trattenuta di fr. 2’000.--:
Guadagno
__________ fr. 3’960.00
(83.3 %)
__________ fr.
795.00 (16.7 %)
totale fr. 4’755.00
(100 %)
Minimo di esistenza
totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00
(100%)
di cui a carico di __________ fr. 3’507.00
(83.3 %)
__________ fr.
703.00 (16.7 %)
In
questo caso la quota pignorabile dello stipendio di marzo 1998 di __________
risulterebbe pari a fr. 453.-- (fr. 3’960.-- dedotti fr. 3.507.--).
5.4. Calcolo
dell’eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2’000.--:
Guadagno
__________ fr. 1’960.00
(71.2 %)
__________ fr.
795.00 (28.8 %)
totale fr. 2’755.00
(100 %)
Minimo di esistenza
totale fr. 4’210.00 fr.
4’210.00 (100%)
In
questo caso il minimo esistenziale di fr. 4’210.-- non è coperto dall’introito
complessivo degli escussi (fr. 2’755.--), sicché non risulta alcuna eccedenza
pignorabile.
5.5. Ne
consegue che per il mese di marzo 1998 non si può pignorare alcuna quota dello
stipendio di __________. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 5.1.,
dev’essere pignorato a favore dei creditori di __________ - come credito
contestato - un credito di fr. 453.-- pari alla quota dello stipendio di
marzo 1998 che sarebbe stata pignorabile in assenza di trattenuta da parte
dello Stato. Detto credito di fr. 453.-- sarà iscritto nel verbale di
pignoramento riferito a __________ e i creditori partecipanti all’esecuzione
nei suoi confronti ne potranno chiedere se del caso la realizzazione ex art.
116 cpv. 2 LEF. Per __________ vale quanto esposto al considerando 3.5.
- Eccedenza
pignorabile nel mese di aprile 1998
6.1. Anche
sullo stipendio di aprile 1998 di __________ lo Stato ha effettuato la nota
trattenuta di fr. 2’000.--. Le considerazioni sviluppate al considerando 5.1.
in merito alla necessità di procedere al calcolo dell’eccedenza pignorabile sia
tenendo conto di siffatta trattenuta che non considerandola valgono quindi
anche per il mese di aprile.
6.2. L’escusso
ha inoltre dichiarato che a partire da aprile 1998 è disoccupato e che riceverà
le indennità di disoccupazione dalla __________ all’inizio del mese di maggio
1998. Ai fini del calcolo dell’eccedenza si può tenere conto di un introito
(netto) dell’escusso prudenzialmente indicato in fr. 2’475.-- pari a quanto
considerato dall’UEF nel calcolo 18 dicembre 1997, sulla base di quanto
percepito dalla stessa __________ nei mesi di ottobre e novembre 1997.
6.3. Calcolo dell’eccedenza pignorabile senza tener conto
della trattenuta di fr. 2’000.--:
Guadagno
__________ fr. 3’960.00
(61.6 %)
__________ fr. 2’475.00
(38.4 %)
totale fr. 6’435.00
(100 %)
Minimo di esistenza
totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)
di cui a carico di __________ fr. 2’593.40
(61.6 %)
__________ fr. 1’616.60
(38.4 %)
In
questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di __________
risulterebbe pari a fr. 1’366.-- (fr. 3’960.-- dedotti fr. 2’593.40,
arrotondata per difetto).
6.4. Calcolo
dell’eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2’000.--:
Guadagno
__________ fr. 1’960.00
(44.2 %)
__________ fr. 2’475.00
(55.8 %)
totale fr. 4’435.00
(100 %)
Minimo di esistenza
totale fr. 4’210.00 fr. 4’210.00 (100%)
di cui a carico di __________ fr. 1’860.80
(44.2 %)
__________ fr. 2’349.20
(55.8 %)
In
questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di __________
risulta pari a fr. 99.-- (fr. 1’960.-- dedotti fr. 1’860.80, arrotondata per
difetto).
6.5. Ne
consegue che per il mese di aprile 1998 la quota pignorabile dallo stipendio di
__________ è pari a fr. 99.--. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando
5.1., un credito di importo di fr. 1’267.-- equivalente alla differenza tra la
quota calcolata in assenza di trattenuta (fr.1’366.--) e quella calcolata
tenendo conto della trattenuta (fr. 99.--) è pignorato - limitatamente al mese
di aprile 1998 - come credito contestato, a favore dei creditori di __________
. Detto credito dovrà essere iscritto sul relativo verbale di pignoramento e i
creditori ne potranno chiedere, se del caso, la realizzazione ex art. 116 cpv.
2 LEF.
- Ricapitolazione
7.1. Dello
stipendio percepito da __________ nei mesi da gennaio 1998 ad aprile 1998 sono
pignorate a favore dei creditori procedenti nei confronti della medesima le
seguenti quote:
Gennaio
1998: fr. 1’400.--
Febbraio
1998: fr. 1’400.--
Marzo
1998 fr. -.--
Aprile
1998 fr. 99.--
Totale fr.
2’899.--
La
differenza tra il totale pignorato di fr. 2’899.-- e l’importo nel frattempo
già incassato dall’UEF sulla base dell’originaria quota di fr. 1’400.-- è
retrocesso all’escussa. Un credito di complessivi fr. 1’720.-- (fr. 453.--
riferito a marzo 1998 più fr. 1’267.-- riferito ad aprile 1998) è parimenti
pignorato come credito contestato a favore dei medesimi creditori e
dovrà essere come tale iscritto nel relativo verbale di pignoramento. Per i
pignoramenti successivi l’UEF procederà agli accertamenti del caso nonché ai
conseguenti nuovi calcoli dell’eccedenza pignorabile.
7.2. Per quanto riguarda l’esito del gravame di
__________ si rimanda a quanto esposto al considerando 3.5.. L’UEF dovrà
procedere indilatamente, sulla scorta di quanto è emerso in sede di
istruttoria, a nuovi accertamenti, onde procedere poi al pignoramento di quanto
spettante a __________ dalla __________ nei limiti dell’eccedenza pignorabile.
Al proposito si richiama formalmente a __________ l’obbligo di collaborare con
l’organo esecutivo nel fornire le necessarie indicazioni sul proprio reddito
(cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; cons. 1.1. supra).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 91, 93, 99, 116
e 131 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________ è
parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ dallo
Stato del Cantone Ticino, è modificata nel modo seguente:
1.1.1. Per
gennaio e febbraio 1998 restano sempre pignorati gli importi di fr. 1’400.-- al
mese.
1.1.2. Limitatamente al mese di marzo 1998 è annullato il
pignoramento della quota di stipendio di fr. 1’400.--.
1.1.3. Limitatamente
al mese di aprile 1998 la quota pignorabile dello stipendio è ridotta da fr.
1’400.-- a fr. 99.--.
1.2. E’
fatto ordine all’UEF di Bellinzona di retrocedere a __________ l’eventuale
differenza fra quanto pignorato (fr. 2’899.-) e quanto nel frattempo incassato
dallo Stato del Cantone Ticino quale datore di lavoro dell’escussa.
1.3. E’
fatto ordine all’UEF di Bellinzona di procedere nel contempo al pignoramento
come credito contestato di un credito di fr. 1’720.-- dell’escussa nei
confronti dello Stato del Cantone Ticino, da iscriversi coma tale sul verbale
di pignoramento.
1.4. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
1.5. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 14 gennaio 1998 di __________, è dichiarato irricevibile.
2.1. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci
giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a
Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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