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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.91
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00091
Lugano
11 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 giugno 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona chiedente l’annullamento dell’avviso d’incanto pubblico previsto per
il 23 giugno 1997 nelle esecuzioni n. __________ risp__________ promosse contro
il ricorrente da
__________ (esec. n. __________)
__________ (esec. n. __________
viste le
osservazioni 17 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
rilevato
che con decreto presidenziale 23 giugno 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. La
__________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B. Con
atto di pignoramento 15 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al
ricorrente i seguenti beni mobili:
-
un
trattore marca Junder
-
un
trattore marca Ferguson
-
venti
mucche da latte
-
un’imballatrice
marca John Deere
-
due
spandifieno
-
un
spandiletame
-
una
tagliatrice marca Fella
-
un’auto
marca __________., mod. 1981
-
un
autofurgone marca __________ mod. 1980
Il
17 giugno 1997 l’UEF di Bellinzona ha pubblicato l’avviso d’incanto (cfr. FUCT
17 giugno 1997) per i beni sopra elencati, ad esclusione dei beni indicati con
il numero 3.
C. Contro
l’avviso d’incanto si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che
per svolgere la sua professione di agricoltore/contadino, che costituisce
l’unica fonte di guadagno per sé e per sua moglie, gli occorrono i beni
pignorati. Egli possiede una decina di mucche ed ha in affitto alcuni campi sul
__________, coltivati a granoturco, i quali gli forniscono l’erba e il fieno
per le mucche. Particolarmente in questo periodo dell’anno, durante il quale
deve procedere al taglio del fieno, i beni pignorati gli sono indispensabili.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
-
Ex
art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata.
a) Ex
art. 92 cifra 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia
per l’esercizio della professione.
L’esistenza
economica di una persona comporta in modo particolare anche la possibilità di
esercitare la propria professione. L’esercizio della professione da parte del
debitore e di componenti della sua famiglia deve essere garantito, pertanto
viene riconosciuto il “beneficium competentiae” anche a tutti gli oggetti
necessari a svolgerla.
Il
concetto di professione implica l’uso delle capacità personali, della propria
forza lavorativa e del proprio sapere. La persona che svolge questo tipo di
professione svolge il proprio lavoro di persona, possibilmente insieme a
componenti della sua famiglia (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 20 e 22 p. 169).
b) Il
ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di agricoltore, di
possedere una decina di mucche e di avere alcuni terreni in affitto, che
coltiva a granoturco e che gli forniscono l’erba e il fieno per le mucche. La
sua attività costituisce l’unica fonte di sostentamento per lui e sua moglie.
Pertanto se si esamina la lista dei beni, oggetto dell’avviso d’incanto in
esame, appare chiaro che essi costituiscono ex art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF
strumenti indispensabili a __________ per lo svolgimento della sua attività di
agricoltore in proprio, considerato che questi macchinari gli sono necessari
sia per il taglio e la raccolta del fieno, indispensabile al mantenimento delle
sue mucche, che per la coltivazione del granoturco. Per quel che concerne i
veicoli indicati ai numeri 8 e 9 dell’atto di pignoramento, va rilevato che
essi vi sono stati indicati come impignorabili, non avendo più alcun valore
commerciale, per cui non avrebbero potuto essere oggetto d’incanto.
Sulla
base delle precedenti considerazioni il ricorso di __________ va accolto e di
conseguenza va annullato l’avviso d’incanto 16 giugno 1997 mentre che l’atto di
pignoramento 15 febbraio 1996 va precisato nel senso che sono dichiarati
impignorabili i beni di cui al dispositivo n. 1.2.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
17 e 92 n. 3 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 20 giugno 1997 __________ __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 22 aprile 1997 emesso dall’UEF di
Bellinzona nelle esecuzioni __________. __________ promosse da __________ risp.
da __________
1.2. L'UEF
di Bellinzona provvederà a depennare dall’atto di pignoramento 15 febbraio 1996
i seguenti beni, siccome impignorabili:
-
un
trattore marca Junder
-
un
trattore marca Ferguson
-
un’imballatrice
marca John Deere
-
due
spandifieno
-
uno
spandiletame marca Bonza
-
una
tagliatrice marca Fella
-
un’auto
marca __________, mod. 1981
-
un
autofurgone marca __________, mod. 1080
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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