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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.85
Data decisione, Autorità:
21.11.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00085
Lugano
21 novembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di opposizioni ai PE emessi.
nell’ambito delle esecuzioni n.____________________ promosse contro il
ricorrente da
viste le osservazioni 11
giugno 1997 dell’UE di Lugano;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Diversi
creditori procedono in via esecutiva contro il ricorrente per l’incasso dei
loro crediti. Dalle schede concernenti le relative esecuzioni si evince che
dopo vari tentantivi i PE sono stati notificati al creditore dal funzionario dell’UE
di __________ il 5 maggio 1997. Con fax 20 maggio 1997, inviato all’UE di
Lugano, il ricorrente ha interposto opposizione ai PE in esame. Lo stesso
giorno l’UE ha comunicato a ____________________ di non ritenere valide le
opposizioni, non essendo state inoltrate entro il termine di 10 giorni dalla
notifica dei PE.
Con
nuovo scritto 30 maggio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alll’escusso di
mantenere la sua decisione 20 maggio 1997 in merito alla tardività delle
opposizioni.
B. Contro
siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che, vista
l’impossibilità di procedere immediatamente all’opposizione, ne ha informato il
signor __________, chiedendo un po’ di tempo per poter rintracciare la
necessaria documentazione, da poi presentare successivamente in giudizio. Egli
ha in seguito, per scrupolo, inviato un fax all’UE di Lugano, dove documentava
l’opposizione verbale fatta al signor __________. Il ricorrente chiede che
vengano dichiarate valide le opposizioni interposte a suo tempo verbalmente al
signor __________ e successivamente confermate.
C. Con
le sue osservazioni l’UE di Lugano ha prodotto una dichiarazione del
funzionario __________ in cui questi afferma che, interpellato l’escusso circa
la sua volontà di interporre o meno opposizione, questi si è astenuto dal
rilasciare dichiarazioni esplicite in tal senso, ma ha per contro espressamente
asserito che si sarebbe pronunciato, sui diversi PE notificatigli, in seguito
per iscritto. In quella circostanza il ricorrente, salvo la predetta generica
intenzione di reagire per iscritto agli atti intimatigli, non ha manifestato
neppur vagamente l’intenzione di contestare in modo totale e generalizzato i
crediti cui essi si riferiscono.
D. Interrogato
come teste, il funzionario __________ ha confermato la sua dichiarazione
allegata alle osservazioni dell’UE di Lugano. Egli ha poi affermato che
__________ ha preso conoscenza di tutti i PE notificatigli, comunicandogli che
avrebbe preso posizione successivamente per iscritto. Il teste ha dichiarato di
ricordare che l’escusso non disse di interporre opposizione ad alcun PE, né
un’opposizione generalizzata a tutti i PE. In considerazione del fatto che di
solito __________ invia comunicazioni scritte all’UE e che in varie occasioni
si è dimostrato in grado di far valere i suoi diritti, non ha ritenuto di
doverlo rendere attento sulle conseguenze di una mancata opposizione.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 74 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente
o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Oralmente
l’opposizione può essere interposta immediatamente alla notificazione del PE,
per cui chi effettua la consegna attesta la dichiarazione del debitore
immediatamente su ambedue i doppi del PE; l’opposizione può essere interposta
in seguito all’Ufficio esecuzione, dove l’opposizione viene messa a protocollo;
sotto certe circostanze essa può avvenire anche telefonicamente all’Ufficio
esecuzione. Per iscritto l’opposizione viene interposta per lettera
raccomandata oppure invio semplice (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 n. 12 e 13 p. 112).
b) Ex
art. 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti,
ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere
alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.
è stato citato con invio raccomandato il 27 agosto 1997 per essere interrogato
formalmente il 16 settembre 1997 alle ore ore 16.30. Ritenuto che egli, senza
scusarsi, né presentare alcuna richiesta di rinvio, non si è presentato
all’udienza, va tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla
base delle allegazioni contenute nel suo ricorso.
c) Interrogato
quale teste, il funzionario __________ ha dichiarato che l’escusso, presa
conoscenza dei PE notificatigli, gli ha comunicato che avrebbe preso posizione,
per iscritto successivamente. Il teste ha affermato che __________ non ha
dichiarato né di interporre opposizione ad alcuno dei PE, né di interporre
un’opposizione generalizzata a tutti i PE. Con il suo ricorso il debitore ha sostenuto
da un canto l’impossibilità da parte sua di interporre immediatamente
opposizione, mentre dall’altro ha fatto valere, in contrasto con le sue
precedenti affermazioni, che il fax inviato all’UE costituiva unicamente la
conferma dell’opposizione verbale. In casu va rilevato che il ricorrente, al
quale sono già stati notificati numerosi PE, è persona cognita della
possibilità di interporre immediata opposizione. Pertanto, se tale era la sua
intenzione, egli era in grado di verificarne, al momento della consegna dei PE,
l’attestazione da parte del funzionario, che doveva effettuarla immediatamente
su ambedue i doppi e, in caso di omissione, pretendere che vi indicasse tale
menzione. In considerazione della testimonianza del funzionario dell’UE di
Lugano, che ha proceduto alla consegna dei PE in oggetto, delle contrastanti
dichiarazione di __________ e del fatto che al momento della notificazione sui
PE non è stata attestata opposizione alcuna, va ritenuto che l’opposizione è
stata interposta dal ricorrente con fax 20 maggio 1997. Dovendo tuttavia
l’escusso opporsi alle esecuzioni, ex art. 74 cpv. 1 LEF, entro 10 giorni dalla
notificazione dei PE, l’UE di Lugano ha correttamente considerate tardive le
opposizioni interposte il 20 maggio 1997, la notificazione dei PE in oggetto
essendo avvenuta il 5 maggio 1997.
- Il
ricorso 5 giugno 1997 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 74 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 5 giugno 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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