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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.66
Data decisione, Autorità:
25.04.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00066
Lugano
25 aprile 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 15 aprile 1997
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presenata da
contro
la sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, della Camera di
esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. __________ su
reclamo 14 novembre 1996 di
in
materia di pignoramento nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da
lei promossa contro __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con
sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, questa Camera ha accolto
il reclamo 14 novembre 1996 di __________, annullando "il pignoramento
dell'autovettura marca Volvo 960, colore grigio, mod. 1991, targata __________
e del rimorchio trasporto cose, marca M.F.T.T.I. __________, mod. 1994, targato
__________ ".
B. Con
domanda di revisione 15 aprile 1997 __________ produce cinque documenti e
chiede un complemento di istruttoria, in particolare l'interrogatorio formale
dell'escusso.
C. Visto
l'esito, si prescinde dalla notifica ex art. 28 cpv.2 LPR all'escusso della
domanda di revisione.
Considerato
in diritto:
-
La
precettante ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto
cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento,
in: RDAT I-1996, p. 301-303 , n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal
1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in
consonanza con il mutato art. 17 LEF).
-
Per
l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone,
all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica
della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente
diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta
dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26
LPR.
La
norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto
esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di
regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per
evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere
tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere
l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op.
cit., p. 303, n. 6.1.2).
-
Nel
caso di specie, la sentenza di cui è implicitamente chiesta la revisione è
stata intimata il 5 marzo 1997 ed è pertanto giunta alla creditrice procedente,
nell'ipotesi a lei più favorevole, il 13 marzo 1997: ne consegue
l'irrimediabile tardività dell'atto 15 aprile 1997.
-
Trattandosi
di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto
cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art.
20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile.
-
La
domanda di revisione è irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR).
Richiamati gli art. 26 ss. LPR, in
particolare l'art. 28 cpv.1 LPR,
pronuncia
-
La
domanda di revisione 15 aprile 1997 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a __________
Comunicazione
all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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