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Numero d'incarto:
15.1997.43
Data decisione, Autorità:
26.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00043
Lugano
26 febbraio 1998
/FP/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 febbraio 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
la decisione 28 gennaio 1997
dell'Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello,
nell'ambito della procedura fallimentare concernente
viste le osservazioni 11 marzo 1997 dell’UF
Lugano, Viganello
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto A. Il
6 dicembre 1986, con rogito no. __________ del , la signora
__________ acquistava dalla __________ una quota di comproprietà di 17/1000
della part.no. RF di , foglio PPP no., con
diritto esclusivo sull’appartamento no.__________ sito al 2° piano del blocco B
.Il prezzo di vendita pattuito era di fr. 147’000.--, di cui fr. 10’000.--
erano già stati pagati, fr. 38’000.-- erano da pagare entro il 20 dicembre 1986
e fr. 99’000 entro il 1° aprile 1987. Il trapasso di proprietà era previsto ad
avvenuto pagamento dei fr.38’000.--. Il notaio fu incaricato di iscriverlo a
registro fondiario.
B. In data 8 dicembre
1986 la signora __________ ordinò il bonifico dell’importo di Fr. 38’000.-- a
favore della __________. Tuttavia il trapasso di proprietà non venne mai
effettuato e questo benché in data 1° aprile 1987 sia stata pagata anche la
somma di fr. 99’000.
C. Del mancato trapasso
la signora __________ avrebbe avuto conoscenza unicamente nell’agosto 1989 in
occasione di un’assemblea condominiale. Durante questa assemblea
l’amministratore le comunicò che da un’ispezione a registro fondiario il suo
appartamento risultava ancora intestato alla __________ .Il 31 gennaio 1990
venne dichiarato il fallimento della __________ ed il bene immobile acquistato
dalla signora __________, non essendo avvenuto il trapasso di proprietà, è
stato inventariato tra i beni appartenenti alla massa fallimentare.
D. Con notifica dell’11
aprile 1990 la signora __________ per il tramite del proprio legale, rivendicò
la proprietà della PPP no.__________ RFD __________, facendo valere in via
subordinata un credito di fr.250’000.-- a titolo di risarcimento del danno
causato dall’inadempimento del contratto.
L’ufficio esecuzione e
fallimenti di Lugano , con scritto del 2 maggio 1990, contestò la
rivendicazione di proprietà e assegnò alla signora __________ un termine di
dieci giorni per far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della
massa fallimentare __________, avvertendola nel contempo che se tale termine
non verrà rispettato, la rivendicazione sarà definitivamente respinta. Malgrado
ciò, la signora __________ non ritenne opportuno adire la competente Pretura .
E. Il 10 maggio 1990 il
legale della signora __________ sottopose all’amministrazione del fallimento
una proposta di transazione del seguente tenore :
-
E’
riconosciuta la proprietà o comunque il diritto all’iscrizione sul bene
rivendicato alla signora __________ ;
-
La
signora __________ si assume , come finora l’onere ipotecario iscritto;
-
La
signora __________ verserà a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa
con la massa fallimentare __________, un importo di fr. 50’000.--;
-
La
signora __________ ritira la propria insinuazione di credito per un importo di
fr. 250’000.--;
-
L’ufficio
registri di Locarno imposta sul maggior valore immobiliare ritira il sequestro
gravante la proprietà in questione e il credito resterà iscritto in quinta
classe nel fallimento.
Tale proposta non fu mai
accettata dall’amministrazione del fallimento.
F. Il
2 gennaio 1997 in occasione dell’entrata in vigore della revisione della LEF,
il legale della signora __________ si rivolse nuovamente all’ufficio fallimenti
chiedendo l’adempimento del contratto conformemente all’art. 211 cpv.2 della
nuova LEF. Con scritto 28 gennaio 1997 l’ufficio fallimenti rifiutò
l’adempimento del contratto sostenendo che la nuova legge può essere applicata
alle vecchie procedure solo se la stessa non implichi la modifica di decisioni
già divenute definitive secondo le disposizioni legali precedentemente in
vigore. L’amministrazione del fallimento , con l’assegno del termine giusta
l’art.242 LEF e 46 RUF, ha contestato la rivendicazione di proprietà
sull’immobile; la mancata introduzione della petizione tendente al
riconoscimento della proprietà implica di fatto il riconoscimento della
proprietà della fallita. Quindi, a mente dell’UF i disposti della nuova LEF non
possono essere applicati alla procedura in corso in quanto implicherebbero la
modifica di decisioni già divenute definitive in conformità del diritto
precedentemente in vigore
G. Con
tempestivo ricorso 5 febbraio 1997 __________ ha impugnato la decisione 28
gennaio 1997 dell’Ufficio fallimenti del distretto di Lugano chiedendo che la
stessa venga modificata nel senso di accogliere l’adempimento del contratto
giusta l’art.211 cpv. 2 LEF . La ricorrente sostiene che malgrado sul diritto
di proprietà sia già stato deciso definitivamente nell’ambito della precedente
procedura di rivendicazione, attualmente sarebbe in discussione il proprio
diritto obbligatorio all’adempimento del contratto. Su tale diritto non sarebbe
stata presa ancora alcuna decisione , in quanto la vecchia procedura non
prevedeva ancora la possibilità di cui all’art. 211 cpv. 2 LEF. In pratica,
secondo la ricorrente non vi sarebbe incompatibilità con la procedura in corso,
al contrario di quanto sostenuto dall’Ufficio fallimenti.
H. L’Ufficio
fallimenti di Lugano nelle sue osservazioni 11 marzo 1997, ribadisce
l’incompatibilità della richiesta della ricorrente con la procedura in corso,
in quanto le decisioni prese nella procedura ( assegno di termine - rinuncia
all’azione) sono definitive a tutti gli effetti. Chiede quindi la reiezione del
gravame.
Considerando
in diritto: 1. L’amministrazione
del fallimento decide circa la restituzione delle cose rivendicate da un terzo
(art. 242 cpv.1 LEF ). In sostanza l’amministrazione del fallimento ha due
possibilità : o contesta la pretesa del terzo, o la riconosce. Nella prima
ipotesi essa deve fissare al terzo rivendicante un termine di venti giorni per promuovere
l’azione davanti al giudice del luogo del fallimento, avvertendolo che in caso
contrario il suo diritto sarà considerato perento (art. 242 cpv. 2 LEF e art.
46 RUF ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
Vol.II, Zurigo 1993, § 48 n. 7, p.280; Gilliéron, Poursuite pour dettes fallite
et concordat, Losanna 1993, p.333). Nella seconda eventualità essa deve
procedere secondo gli art. 47 ss. RUF, segnatamente dilazionando la
comunicazione della decisione e la restituzione della cosa al terzo
rivendicante fino al momento in cui è accertato che la seconda assemblea dei
creditori non ha preso decisione contraria e che nessun creditore ha chiesto la
cessione di pretese della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell’art.
260 LEF (art. 47 RUF ; DTF 107 III 86). Infine, se la pretesa del terzo è
contestata e la massa non è detentrice della cosa rivendicata, spetta alla
massa, o ad eventuali creditori cessionari, di promuovere l’azione contro il
terzo, senza essere vincolata all’osservanza di un termine (DTF 107 III 86 ).
-
Nel caso in esame
l’amministrazione del fallimento __________ ha contestato la pretesa della
ricorrente assegnandole un termine per far valere in giudizio la propria
pretesa nei confronti della massa fallimentare. La ricorrente non ha ritenuto
di far uso di tale possibilità, lasciando decorrere il termine impartitole. La
decisione dell’amministrazione del fallimento __________ circa la contestazione
della rivendicazione di proprietà avanzata dalla ricorrente è divenuta
definitiva, ed è quindi perento il diritto di rivendicare la proprietà da parte
della signora __________.
-
Giusta l’art. 2
cpv.1 delle disposizioni finali della LEF, le norme di procedura previste dalla
nuova legge e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano a partire
dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi
compatibili. La ricorrente chiede l’adempimento da parte dell’amministrazione
del fallimento del contratto di compravendita sulla base dell’art. 211 cpv.2
LEF entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Orbene, l’adempimento del contratto
da parte dell’amministrazione del fallimento comporterebbe il riconoscimento
della proprietà della ricorrente sul bene immobile, ciò che è in manifesto contrasto
con quanto deciso in data 2 maggio 1990.Quindi,avendo la signora __________
omesso di far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa
fallimentare, con conseguente perenzione di tale diritto, ed essendo la
decisione dell’amministrazione del fallimento __________ di contestare la
rivendicazione di proprietà, divenuta definitiva, non è possibile applicare l’art.
211 cpv.2 LEF, in quanto incompatibile con la procedura in corso. Il ricorso
della signora __________ deve quindi essere respinto.
-
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.211,
242 LEF, l’art. 2 delle disposizioni finali LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 febbraio 1997 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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