Complaint against refusal to cancel enforcement was time-barred

15.1997.240Other CourtMay 18, 1998Inadmissible

Summary

The supervisory complaint sought cancellation of an enforcement file after the enforcement office had refused the request on 1997-10-10. The court held that the later complaint of 1997-12-17 was manifestly late under Art. 17 para. 2 SchKG, because the prior refusal already triggered the appeal period and a repeated request could not create a new appealable decision. In obiter, the court indicated that even on the merits the request would fail: extinction of the enforcement would not entail deletion from the enforcement register, but only the corresponding registry notation and limits on third-party disclosure. No costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; tardività del ricorso contro un provvedimento dell'ufficio di esecuzione. Il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento impugnato; una nuova istanza sostanzialmente identica non fa rinascere un termine di ricorso, se non conduce a una decisione autonoma. In materia di annullamento/cancellazione dell'esecuzione per estinzione del credito, la disciplina è data dagli art. 85 e 85a LEF. L'estinzione non comporta la radiazione dell'iscrizione dal registro delle esecuzioni: il registro viene completato con l'indicazione del risultato (lettera E), mentre gli effetti verso terzi sono regolati dall'art. 8a LEF e dai relativi limiti di informazione; cfr. consid. relativo alla irricevibilità e, in obiter, alla portata dell'annullamento.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.240

Data decisione, Autorità: 18.05.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00240

Lugano 18 maggio 1998/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 dicembre 1997 di


rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


in materia di annullamento dell'esecuzione;

viste le osservazioni 31 dicembre 1997 dell'UE di Lugano;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che __________ procede per fr. 5'060.-- oltre accessori contro __________ con precetto esecutivo n. __________ notificato il 9 agosto 1994, cui l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

che il 9 ottobre 1997 l'escussa ha chiesto in sostanza all'UE di Lugano di annullare l'esecuzione n. __________ con riferimento alle dichiarazioni 26 settembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5 e 2, da cui risulta che non sono state introdotte istanze di rigetto o azioni creditorie riferite all'esecuzione n. __________

che con provvedimento 10 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha respinto la domanda di cancellazione dell'esecuzione n. __________ evidenziando che si può accedere alla richiesta solo su esplicita istanza del creditore procedente oppure in ossequio dell'art. 85a LEF;

che con atto 17 dicembre 1997 __________ ha chiesto di nuovo la "cancellazione del precetto esecutivo" per l'impossibilità di far capo all'art. 85a LEF, con riferimento a Froidevaux, LP, p.79, e al messaggio sulla revisione della LEF, p.50-51;

che l'atto citato va ritenuto - così come inteso espressamente dalla ricorrente nell'ipotesi di diniego della "cancellazione del precetto esecutivo" quale "reclamo" (recte: ricorso) ex "art. 18 LEF" (recte: 17);

che con osservazioni 31 dicembre 1997 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso ove sia ammessa la tempestività del gravame;

che l'organo d'esecuzione si è determinato sulla domanda di cancellazione con provvedimento 10 ottobre 1997;

che per l'art. 17 cpv.2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che il ricorso 17 dicembre 1997 è irrimediabilmente tardivo, la nuova richiesta di cancellazione essendo manifestamente inidonea a determinare un nuovo provvedimento dell'UE di Lugano avente portata propria;

che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;

che in via abbondanziale va ricordato che il ricorso sarebbe comunque stato respinto, ritenuto che:


postula all'UE di Lugano l'annullamento dell'esecuzione n. __________, sostenendo che l'esecuzione è perenta perché "non è stata continuata";

  • la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF, e non solo dall'art. 85a LEF come erroneamente indicato dall'UE di Lugano con atto 10 ottobre 1997;

  • in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);

  • è qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

  1. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
  • resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);

  • non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento dell'esecuzione n. __________ così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 8a e 85a LEF,

PRONUNCIA

  1. Il ricorso 17 dicembre 1997 di __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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