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Numero d'incarto:
15.1997.236
Data decisione, Autorità:
04.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00236
Lugano
4 febbraio 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 dicembre 1997 di
l’operato
dell’Ufficio fallimenti di Lugano quale Amministrazione fallimentare ordinaria
nella liquidazione
fallimentare promossa a suo carico;
viste le
osservazioni "5 marzo 1997" (recte: 29 gennaio 1998) dell’Ufficio
fallimenti di Lugano;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
la procedura fallimentare connessa al fallimento del ricorrente si è svolta
come indicato dall'UF di Lugano in sede di osservazioni, cui si rinvia;
che
il ricorrente, nel suo "esposto di reclamo", non ha indicato il
provvedimento impugnato;
che
l'Ufficio fallimenti di Lugano ha correttamente evidenziato in sede di
osservazioni, p.2, che "nessun atto ufficiale soggetto a ricorso risulta
essere impugnato", come pure che al "punto 4) Reclamo ufficiale
risulta essere contestata la decisione del Tribunale federale di non omologare
il concordato proposto nell'ambito del fallimento";
che
__________ sembra prendersela con quei giudici che non hanno omologato il concordato
proposto in sede fallimentare;
che
la pregressa disputa concordataria è sfociata nel giudizio 2 giugno 1995 di
questa Camera quale Autorità superiore dei concordati, da cui è emerso che:
-
per
il primo giudice quale Autorità inferiore dei concordati, il concordato nella
procedura di fallimento non era omologabile per carenza del requisito della garanzia;
-
ex
art. 306 cpv.2 n.2 LEF l'omologazione di un concordato è subordinata alla
condizione che l’esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei
creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente
garantiti, a meno che i creditori non vi abbiano espressamente rinunciato;
-
il
presupposto della garanzia costituisce una delle tre condizioni oggettive che
devono realizzarsi cumulativamente perché possa darsi omologazione del
concordato (tanto di quello ordinario percentuale non fallimentare che di
quello percentuale nella procedura di fallimento): ratio della norma è di
garantire che i creditori siano soddisfatti dal profilo patrimoniale nei tempi
e nei modi previsti in sede di omologazione; detto altrimenti, vi deve essere
certezza che alle parole seguano i fatti (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, §54 n.77; Flavio Cometta, La procedura
concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, Lugano 1995, p.146, n.7.4.3; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.438-439; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1993, §74 m.12, p.629; Antoine Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.408; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n.8 all'art. 306 LEF,
p.453; DTF 64 I 81; SJZ 1966 p.349; BlSchK 1968 p.88);
-
la garanzia deve essere affidabile e tale da assicurare l'esecuzione del
concordato in tempi ragionevolmente brevi e senza imprevisti accadimenti;
-
nel caso di specie vi è disputa sulla garanzia prestata per garantire un
fabbisogno finanziario di Fr. 430'000.--;
-
per il primo giudice occorre una garanzia di primario istituto bancario
mentre per __________ sono sufficienti le due cartelle ipotecarie al portatore
per complessivi Fr. 500'000.-- in secondo e pari grado, dopo precedenze per Fr.
120'000.--, gravanti fondi di proprietà della madre;
-
__________ ha ripetutamente tentato di ottenere da varie banche e in
momenti diversi, senza successo, una garanzia bancaria come correttamente
richiesto dall'Autorità inferiore dei concordati;
-
la spiegazione dell'insuccesso può trovarsi solo nell'inconsistenza delle
garanzie offerte da __________ alle banche per ottenere quanto richiesto: è
infatti di immediata comprensione che, se le due cartelle ipotecarie al
portatore gravanti per complessivi Fr. 500'000.-- la proprietà materna avessero
incorporato un attivo credibile, non vi sarebbero stati ostacoli al rilascio di
una garanzia bancaria coperta da beni di persona che non è il fallito ma la di
lui madre. Né può giovare il rilievo che ad un fallito non si concede fiducia,
atteso che nel caso in esame la garanzia doveva trovare fondamento non in atti
del fallito ma nel valore incorporato in cartelle ipotecarie gravanti la
proprietà immobiliare della madre;
-
__________ stesso ha così fornito la prova, almeno a livello di
verosimiglianza, che le due cartelle ipotecarie non raggiungono quel valore che
invano pretende e non vi è quindi garanzia sufficiente nel senso inteso dall'art.
306 cpv.2 n.2 LEF;
-
si può prescindere da siffatta esigenza solo se tutti i creditori
(privilegiati e chirografari) vi rinunciano, circostanza che nel caso di specie
non si realizza e nemmeno __________ lo sostiene;
-
va poi anche ricordato che la LEF non concede all’Autorità dei concordati
apprezzamento di sorta che consenta di prescindere dal requisito della
sufficiente garanzia: in DTF 64 I 82 il Tribunale federale ha qualificato di
arbitrio il giudizio di un'autorità dei concordati che aveva ritenuto
sufficiente una garanzia del 10% in luogo del 20% previsto, nonostante la
motivazione che la somma offerta fosse in giusta proporzione coi mezzi del
debitore;
-
l'appellazione 17 maggio 1995 di __________ è stata respinta, con
conseguente conferma della sentenza 10/11 maggio 1995 del Pretore del Distretto
di Lugano che non aveva omologato il concordato fallimentare proposto
dall'appellante;
che
la sentenza 2 giugno 1995 di questa Camera è stata confermata dal Tribunale
federale il 29 settembre 1995 (5P.278/1995);
che
le esigenze di forma fissate dall'art. 7 LPR impongono l'indicazione delle
domande (cpv.3 lett.a) e la motivazione, anche sommaria (cpv.3 lett.b), come
pure la produzione del provvedimento impugnato (cpv.4 lett.a);
che
con motivazione sommaria ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR va intesa la puntuale
censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista
la violazione che forma oggetto del ricorso;
che
un ricorso la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;
che,
benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve
comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che
non soddisfa le esigenze di motivazione il ricorrente che incentra in sostanza
il gravame su questioni che già hanno formato oggetto di procedura sfociata in
un giudizio cresciuto in giudicato, peraltro della massima Corte;
che
sono irricevibili le censure riferite ad atti non ancora compiuti e comunque
tali da non configurare un provvedimento impugnabile ex art. 17 LEF;
che
un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto
insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere
fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più
interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui
contenuto è insufficiente;
che
scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo
essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non
l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria
dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, Brevi
cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT 1996 I, p.287, n. 3.1.7.);
che
i motivi, come pure le domande ex art. 7 cpv.3 lett.a LPR, devono riferirsi
all’oggetto del ricorso che per l'art. 2 lett.a e b LPR deve consistere in un
provvedimento dell'organo d'esecuzione e fallimento nel senso dell'art. 17 LEF;
che
la carenza di conclusioni o di motivazioni sull’oggetto del ricorso non
consente la fissazione di un termine di grazia per sopperirvi, non tornando
applicabile l’art. 7 cpv.5 LPR (cfr. Cometta, op. cit., p.287, nota 144);
che
il gravame è pertanto irricevibile per carenza di oggetto, di domande
proponibili e di motivazione;
che,
in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'Ufficio fallimenti di
Lugano si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che
il ricorrente è reso attento che la procedura fallimentare impone obblighi
anche al fallito, la cui disattenzione è suscettibile di determinare - ove se
ne realizzino i presupposti - sanzioni di natura penale (cfr. il pertinente
rilievo dell'Ufficio fallimenti di Lugano, p.2 i.f., da cui si evince che
"il fallito, durante l'interrogatorio, aveva omesso di elencare fra i suoi
attivi, 4 particelle situate in territorio del Comune __________ fatto che
costrinse alla pubblicazione di una nuova diffida per la notifica di oneri
gravanti i nuovi fondi scoperti");
che
a futura memoria va ricordato che per costante giurisprudenza il ricorso serve
solo al conseguimento di un fine pratico e attuale di procedura e non alla
semplice constatazione di un errato comportamento (Art. 21 LEF; DTF 97 III 38
cons.2 e rif.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 n.14 e nota 25 con rif.), atteso che la
procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e
non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione
di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2);
che
restano comunque riservate censure puntuali su specifici punti in connessione a
provvedimenti che formeranno oggetto di futuri atti procedurali;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF; 2 lett.a e
b, 7 cpv.3 lett.a e b e 7 cpv.4 lett.a LPR;
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 19 dicembre 1997 __________, __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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