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Numero d'incarto:
15.1997.213
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00213
Lugano
18 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 novembre 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento 19 novembre 1997 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni 2 dicembre 1997
dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. Avendo
l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con
sentenza 7 ottobre 1997 il Giudice di pace del Circolo di Pregassona ha
rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________.
B. In
seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE
di Lugano ha emesso il 10 novembre 1997 la comminatoria di fallimento per Fr.
579.-- oltre interessi al 12% dal 29 gennaio 1996, Fr. 50.-- per costi amministrativi,
Fr. 115.70 per spese diverse, Fr. 50.-- per spese del PE, Fr. 5. per spese
d’incasso e Fr. 50.-- spese per la comminatoria. Questa è stata notificata
all’escusso il 14 novembre 1997.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________, sostenendo
che il 27 agosto 1997 la __________ gli aveva chiesto di pagare la terza rata
di Fr. 579.-- riguardante l’acquisto di una lavatrice, aggiungendo a tale rata
tutte le spese e gli interessi per il ritardo nel pagamento. Egli aveva
interposto opposizione al PE emesso in precedenza, poiché non gli risultava di
dovere ancora una rata. La creditrice stessa aveva notato solo durante l’estate
1997 che ne mancava ancora una al saldo del prezzo di acquisto, infatti la
seconda rata era già stata versata il 9 aprile 1996. A fine agosto 1997 il
debitore ha chiarito l’errore, confermando l’importo ancora mancante di Fr.
579.--, contestando però le spese e gli interessi, in quanto l’errore non era
solo suo. Egli aveva poi confermato all’escutente che il pagamento sarebbe
avvenuto entro fine settembre 1997, ma senza interessi e spese. Il ricorrente
ha prodotto una copia della ricevuta relativa al pagamento di Fr. 579.--,
effettuato il 25 settembre 1997. Egli ha poi rilevato che, nonostante l’avvenuto
pagamento, il 7 ottobre si è tenuta l’udienza davanti al Giudice di pace ed il
12 novembre 1997 è stata emessa la comminatoria di fallimento per l’intero
importo e per le spese.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa, ritenuto che errori
evidenti devono comunque essere considerati.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative alla causa del
mancato pagamento della terza rata e delle spese (cfr. narrativa sub C), che
il ricorrente doveva far valere, se del caso, nella procedura davanti al
Giudice di pace. Dalla copia della ricevuta prodotta dal debitore risulta
tuttavia l’avvenuto versamento di Fr. 579.-- per la terza rata, effettuato il
25 settembre 1997, per cui, nonostante la comminatoria in esame non può venire
annullata, va rettificato l’errore formale relativo all’importo, nel senso che
il credito dedotto in esecuzione, indicato sulla comminatoria va ridotto ai
soli interessi al 12% su Fr. 579.-- dal 29 gennaio 1996 al 25 settembre 1997,
Fr. 50.-- per costi amministrativi, Fr. 115.70 per spese diverse, oltre alle
spese per il PE di Fr. 50.-- più le spese d’incasso di Fr. 5.-- e le spese
della comminatoria di fallimento di Fr. 50.--. Ne consegue il parziale
accoglimento del ricorso limitatamente all'errore manifesto sopra evidenziato.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 novembre di __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
1.1. All’Ufficio
di esecuzione di Lugano è ordinato di rettificare la comminatoria di fallimento
10 novembre 1997 emessa nella procedura di esecuzione n. __________ a carico
__________ nel senso che alla posizione 01) va depennato l'importo di fr.
579.-- e sostituito dai soli interessi su fr. 579.-- al 12% dal 29 gennaio 1996
al 25 settembre 1997..
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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