AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.20
Data decisione, Autorità:
01.04.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00020
Lugano
1° aprile 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia
(validità dell’opposizione a un precetto esecutivo) nell’esecuzione n.
__________ promossa contro il reclamante da
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni : - 22 gennaio
1997 della __________
4 febbraio 1997 dell’UEF di Vallemaggia
rilevato
che con decreto presidenziale 7 febbraio 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ dell’11/14 ottobre 1996 dell’UEF di Vallemaggia la __________
ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 27’489.85 oltre interessi.
Sull’esemplare
ritornato alla creditrice appare l’indicazione “nessuna opposizione”.
B. Con
ricorso 3 dicembre 1996 __________ ha dichiarato di avere ricevuto il 25
novembre 1996 una lettera raccomandata dalla __________ con cui gli veniva
chiesto il pagamento dell’importo di Fr. 27’489.85 entro il 20 dicembre 1996.
Questo importo era stato posto in esecuzione con il PE n. __________, che egli
riteneva di avere respinto. Dalle informazioni ottenute dall’UEF di Vallemaggia
è invece emerso che il PE non è stato formalmente respinto. Il ricorrente ha
sostenuto che era sua ferma volontà respingere il PE e che quando il
portalettere glielo ha presentato, sia lui che sua moglie, erano rimasti molto
confusi e spaventati, non avendone mai ricevuti in precedenza. Alla domanda se
voleva respingerlo, aveva risposto “rimandatelo indietro”, il che significava
“respingetelo”. Il funzionario postale, vista la sua confusione, gli aveva
detto che avrebbe tenuto il PE nell’ufficio postale fino alle ore 16.30, così
da permettergli di contattare il suo architetto. __________ ha poi sostenuto
che l’architetto gli ha confermato che il PE era da respingere. Egli non aveva
però più telefonato all’ufficio postale, convinto che con la sua indicazione
“mandatelo indietro”, aveva espresso sufficientemente la sua volontà di
opporsi. D’altro canto aveva sempre respinto le pretese della ditta __________
per le opere di riattazione della sua casa, sia per iscritto che verbalmente
allo stesso titolare della ditta. Infatti la liquidazione finale dei lavori,
che aveva accettato, era stata onorata fino all’ultimo centesimo.
C. Interrogato
formalmente __________ ha ribadito di avere detto al portalettere che
respingeva il PE. Quest’ultimo gli ha comunicato che l’avrebbe rispedito verso
le 16.00/16.30. Il reclamante ha poi dichiarato di non conoscere il
significato di “opposizione”.
D. __________,
moglie del reclamante, interrogata formalmente ha dichiarato, di avere detto al
portalettere di rinviare il PE, le fatture essendo state pagate.
E. Durante
la sua deposizione testimoniale __________, buralista postale a __________, ha
reso noto che al momento della notifica del PE, la signora __________ ha
dichiarato di mandarlo indietro. Egli si è accorto che era la prima volta che i
signori __________ ricevevano un PE. Ritenuto che gli avevano detto che
avrebbero telefonato al loro architetto, il quale si occupava della questione,
ha comunicato loro, che avrebbe trattenuto il PE presso l’ufficio postale fino
alle 16.30, ossia fino alla partenza del postale per Locarno. Non essendosi
fatto vivo l’architetto, ha rimandato il PE all’UEF. __________ ha poi
dichiarato che se l’architetto si fosse annunciato, si sarebbe comportato
secondo la dichiarazione di quest’ultimo, ossia se avesse detto di interporre
opposizione, sarebbe ritornato dai signori __________ a farla firmare. Il buralista
postale ha affermato di non avere chiesto ai signori __________ se intendevano
interporre opposizione, poiché questi avevano dichiarato di mandare indietro il
PE e che della questione si occupava il loro architetto. Secondo __________
“mandare indietro” il PE significa retrocederlo in bianco, ossia senza
opposizione.
Considerato
in diritto
- Per
l’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intenda formulare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o in forma scritta all’ufficio d’esecuzione entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto.
L’opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma
dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà
espressa verbalmente anche per telefono; in caso di dubbio sulla dichiarazione
si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido
formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990
su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 e
26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze
che all’escusso derivano dall’obbligo di pagamento e dalla conseguente azione
di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto
all’interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di
rigetto o far capo all’azione ordinaria ex art. 79 LEF(DTF 108 III 9; RDAT
1989 p. 343).
- Dalle
dichiarazioni dei coniugi __________ emerge la loro totale inesperienza di
fronte alla notifica del PE in oggetto e la loro volontà di respingerlo. Questa
volontà trova d’altro canto conforto nella ricostruzione degli eventi. Infatti
in risposta alla lettera 11 settembre 1996, con cui la __________ aveva
inviato al reclamante la liquidazione finale ammontante a Fr. 26’245.50 per
l’opera prestata (doc. B), __________ aveva comunicato il 12 settembre 1996
(doc. 2) all’escutente che avrebbe provveduto al versamento di Fr. 2’242.70 a
saldo per le sue prestazioni e che con tale pagamento - effettivamente avvenuto
(doc. B) - riteneva conclusa e liquidata la questione. Il buralista postale ha
dal canto suo dichiarato di avere notato l’inesperienza e l’agitazione dei
coniugi __________. Ciò nonostante egli non ha chiesto loro chiaramente se
intendevano interporre opposizione ed in mancanza di un cenno da parte
dell’architetto del reclamante, ha rinviato il PE senza l’opposizione. Ora
avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali di cui al
precedente considerando e alle peculiarità del caso, il fatto che il buralista
postale abbia dato soggettivamente all’indicazione di __________ di “mandare
indietro” il PE, seppur espressa in modo inusuale ed equivoco, il significato
di “retrocederlo in bianco”, non può andare a sfavore del ricorrente.
Pertanto
la volontà di __________ di opporsi al PE, costituisce mezzo di prova
sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione, ritenuto che è
decisivo il reiterare da parte dell'escusso e della moglie l'espressione
"rimandatelo indietro", alla quale non è ragionevolmente e
oggettivamente possibile dare altro valore se non quello di dichiarazione di
volontà di opporsi al PE. Siffatta conclusione si impone anche avuto riguardo
allo scambio epistolare che ha preceduto l'invio del PE, ritenuto altresì che
coerentemente con l'assunto dell'escusso vi era stato il versamento di Fr.
2'242.70 a saldo.
-
Per
l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la
prosecuzione dell’esecuzione: l’avviso di pignoramento 29 gennaio 1997 va
pertanto dichiarato nullo.
-
Il
ricorso 3 dicembre 1996 __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 74 cpv. 1, 78 cpv. 1
e 86 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 3 dicembre 1996 __________ è accolto.
-
L’opposizione
interposta il 14 ottobre 1996 da __________ dell’UEF di Vallemaggia è
dichiarata valida.
-
Di
conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 29 gennaio 1997 è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster