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Numero d'incarto:
15.1997.167
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00167
Lugano
30 ottobre 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione
n. __________ promossa da
contro
interessante
anche l'allora amministratore unico
patr.
dall'avv. __________
in
materia di riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv.4 LEF, con contestuale
mutazione della specie d'esecuzione (art. 38 cpv.2 LEF);
viste le
osservazioni 5 settembre 1997 di __________ e 23 settembre 1997 dell'UEF di Locarno;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
l'esecuzione in via di fallimento n. __________, promossa da __________ contro
__________ per fr. 210'571.70 oltre accessori, era già giunta allo stadio della
comminatoria di fallimento, emessa il 20 novembre 1996, quando il 4 giugno 1997
è stato dichiarato dal Pretore di Locarno-Città il fallimento di __________;
che
il 4 luglio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha decretato la sospensione della
procedura di fallimento per mancanza di attivo;
che
il 31 dicembre 1996 __________ aveva ceduto a __________ il credito contro
__________;
che
il 5 agosto 1997 __________ ha chiesto all'UEF di Locarno l'emissione a suo favore
di un attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento;
che
con provvedimento 12 agosto 1997 l'UEF di Locarno ha escluso che l'esecuzione,
già giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, possa proseguire in
via di pignoramento, ritenuto che nulla osta alla sua prosecuzione ancora in
via di fallimento;
che
con tempestivo ricorso 22 agosto 1997 __________ è dell'avviso che l'art. 230
cpv.3 e 4 LEF consenta la mutazione della specie d'esecuzione nell'ipotesi che,
dopo la comminatoria di fallimento, sia stata pronunciata dapprima la decozione
della società anonima e successivamente la sospensione della procedura di
fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF;
che
il ricorrente postula la continuazione dell'esecuzione n. __________ in via di
pignoramento, protestate spese e ripetibili;
che
durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per
mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento
(art. 230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della
dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv.4 primo
periodo LEF) e che il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la
sospensione non si computa nei termini previsti (art. 230 cpv.4 secondo periodo
LEF);
che
ratio di siffatta normativa è di evitare la reiterazione di procedure
fallimentari votate all'insuccesso;
che
ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art.
230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in
via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv.2 LEF), a
partire dallo stadio procedurale che consenta ancora all'escusso la tutela dei
suoi diritti esecutivi;
che
nel caso di specie l'esecuzione va proseguita in via di pignoramento con
l'emissione ad opera dell'UEF di Locarno dell'avviso di pignoramento;
che
l'intervenuto cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - da
____________________ a __________ - riapre ovviamente alla debitrice il diritto
all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;
che
il ricorso di __________ deve pertanto essere accolto nei limiti espressi nei considerandi;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così
stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art. 38 cpv.2, 77 e 230
cpv.3 e 4 LEF,
PRONUNCIA
- Il
ricorso di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Locarno di riattivare l'esecuzione n.
__________ in via di pignoramento, con l'emissione dell'avviso di pignoramento
contro __________.
1.2. Resta
riservato all'escussa il diritto all'opposizione tardiva nei confronti del
nuovo creditore __________
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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