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Numero d'incarto:
15.1997.146
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00146
Lugano
15 settembre 1997
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1 settembre 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa da
contro
in materia di
insinuazione di credito non implicante onere fondiario;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
promossa dal __________, contro __________ con provvedimento 11 agosto 1997
l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato il termine del 9 settembre 1997 per
"le insinuazioni di oneri fondiari (servitù, diritti reali e crediti
ipotecari)";
che
il 25 agosto 1997 __________ ha insinuato quattro crediti di fr. 25'000.--
oltre accessori (mutuo), fr. 10'000.-- (risarcimento danni), fr. 3'000.--
(spese avvocati) e fr. 27'500.-- oltre accessori (stipendi);
che
con provvedimento 27 agosto 1997 l'UE di Lugano ha escluso ex art. 36 cpv.1 ORF
le pretese insinuate da __________ siccome non implicanti oneri reali per il
fondo oggetto di realizzazione immobiliare;
che
con ricorso 1 settembre 1997 __________ si limita alla dichiarazione di ricorso
con contestuale richiesta di "un termine di sessanta giorni per la
motivazione e completazione del ricorso";
che
con osservazioni 2 settembre 1997 l'UE di Lugano evidenzia, con produzione
dell'estratto del Registro fondiario provvisorio (Registro "Pegni e
Pignoramenti immobiliari"), che sono iscritti solo oneri del creditore
procedente;
che
il ricorso non è motivato;
che
l'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv.3 lett.b LPR nel senso
che l'atto di reclamo deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le
norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la
violazione;
che
non soddisfa le esigenze di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si
limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF
20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);
che,
benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve
comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité
de droit admini-stratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege,
2. ed., Berna 1983, p.197);
che
un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente
motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la
motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non
può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente (cfr.
Flavio Cometta, Brevi cenni sulla
Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT
1996 I, p. 287, n. 3.1.7);
che
scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo
essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non
l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria
del termine di ricorso fissato dal diritto federale (art. 17 cpv.2 LEF),
riservata l'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF sottesa al
gravame;
che
nel diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione
dei termini;
che
siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a
colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr.
Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che
le condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv.4 primo
periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv.1 OG
e 24 cpv.1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che
l'istanza di concessione di un termine di sessanta giorni non è motivata così
come imposto dall'art. 33 cpv.4 secondo periodo prima proposizione LEF;
che
la motivazione è presupposto irrinunciabile, avuto riguardo al principio di
celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l'istituto della
restituzione dei termini sia usato a fini dilatori;
che
l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv.4 LEF è norma di eccezione che
esige rigore e di conseguenza impone un'applicazione restrittiva;
che
l'omessa motivazione dell'istanza di restituzione dei termini determina la carenza
del presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;
che
l'istanza di restituzione dei termini, sottesa al ricorso, deve di conseguenza
essere respinta;
che
il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile ex art. 7 cpv.3 lett.b
LPR per carenza di motivazione del gravame e non ricorrendo i presupposti per
la restituzione del termine;
che
nel merito il ricorso sarebbe comunque stato respinto d'acchito per il
pertinente richiamo dell'Ufficio esecuzione di Lugano all'art. 36 cpv.1 ORF,
secondo cui sono escluse dall'elenco oneri le pretese che non implicano oneri
reali per il fondo oggetto di realizzazione forzata immobiliare;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli
art. 7 cpv.3 lett.b LPR, 33 cpv.4 LEF e 36 cpv.1 ORF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 1 settembre 1997 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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