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Numero d'incarto:
15.1997.131
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00131
Lugano
26 gennaio 1998 B/fc//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 luglio 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
7/9 luglio 1997 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro
la ricorrente da
rappr. dall'__________
viste le osservazioni 13 agosto 1997 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano;
ritenuto
in fatto
A. La
__________ procede contro la __________ per l’incasso di diverse fatture per un
importo complessivo di Fr. 12’820.40 oltre interessi e Fr. 500.-- per danni.
Non essendo stata interposta opposizione, in seguito al mancato pagamento, su
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 7 luglio
1997 la comminatoria di fallimento. Questa è stata notificata all’escussa il 9
luglio 1997.
B. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
di avere saldato alcune delle fatture comprese nell’importo posto in esecuzione,
per cui della somma pretesa di Fr. 12’820.40 resterebbe da pagare solo
l’importo di Fr. 7’274.15.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano, si dirà se del caso in seguito.
Considerato
in diritto
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative all’avvenuto
pagamento di alcune fatture (cfr. narrativa fattuale sub B): ne consegue la
reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità di
vigilanza, atteso che la ricorrente, doveva, se del caso, opporsi alla
procedura esecutiva e far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto
dell’opposizione.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 luglio 1997 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: – __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il
presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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