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Numero d'incarto:
15.1997.127
Data decisione, Autorità:
12.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00127
Lugano
12 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 8 agosto 1997 di
patr.
da: avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’avviso di
pignoramento 14 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
rilevato che con decreto
presidenziale 13/14 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 26
agosto 1997 dell’UEF di Locarno;
preso atto dell’allegato di
replica 4 settembre 1997 di __________;
rilevato che __________ non
ha presentato alcun allegato di duplica;
ritenuto
in fatto
A. Con
decreto 23 novembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna, su domanda di
__________, ha sequestrato alla Comunione ereditaria __________, rappresentata
da __________, abitante a __________ la “part. no. __________ RFD di __________
”. Il 16 dicembre 1994 l’UEF di Locarno ha emesso a convalida del sequestro il
PE n. __________. Dalla documentazione prodotta dall’UEF risulta che la
notifica del PE è avvenuta per rogatoria, che il PE è stato notificato alla
debitrice il 4 marzo 1997 e che la documentazione relativa alla notifica è
pervenuta all’UEF di Locarno il 24 aprile 1997. Il 10 luglio 1997 il PE è
stato, inviato alla creditrice, la quale il giorno seguente, ha chiesto il
proseguimento dell’esecuzione. Il 14 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso
l’avviso di pignoramento, la cui notifica è avvenuta il 6 agosto 1997 sempre
per via rogatoriale.
B. Con
ricorso 8 agosto 1997 __________ si è aggravata contro il predetto avviso di
pignoramento sostenendo di avere ricevuto solo nel marzo 1997 copia del decreto
di sequestro 23 novembre 1994. Nel 1995 aveva saputo, da conoscenti residenti
in Svizzera, dell’esistenza di una procedura esecutiva nei confronti della CE __________,
prima dell’intimazione di qualsiasi atto procedurale. Di conseguenza il 13
febbraio 1995 aveva inviato all’UEF di Locarno, tramite l’Ambasciata Svizzera a
__________, una dichiarazione di opposizione (doc. B). Dal 1995 al marzo 1997
non le è più stato intimato alcun atto. Pertanto trascorso il termine di cui
all’art. 279 LEF e non avendo la creditrice inoltrato nessuna causa ordinaria
comprovante l’esistenza di un credito, il sequestro doveva essere revocato.
Con
la replica la ricorrente ha prodotto di nuovo copia dello scritto 13 febbraio
1995, indirizzato all’UEF di Locarno, con il quale ha interposto opposizione al
PE n. __________, e l’originale della ricevuta di ritorno dell’invio da
Bucarest, recante la firma e il timbro 16 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno a
conferma del ricevimento.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 71 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, il PE è notificato al debitore.
Secondo
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione.
b) Dai
documenti prodotti dall’UEF di Locarno si evince che il PE n. n. __________ è
stato emesso 16 febbraio 1994 e che è stato notificato ritualmente alla
ricorrente il 4 marzo 1997. Dallo scritto 13 febbraio 1995 (doc. B),
indirizzato all’UEF di Locarno, e recante l’autentica della firma della
ricorrente da parte dell’Ambasciata Svizzera a __________, emerge che
l’escussa, venuta a conoscenza informalmente, che nei suoi confronti era stato
emesso il PE n. __________, ha interposto opposizione. Che la lettera è giunta
all’UEF di Locarno risulta dalla ricevuta postale di ritorno (doc. F) recante
la firma ed il timbro 16 febbraio 1995 di questo ufficio. Sulla base di questi
documenti appare assodato che __________ si è opposta alla procedura di
esecuzione n. __________. Ex art. 78 cpv. 1 LEF l’opposizione sospende
l’esecuzione, per cui la creditrice può chiedere la continuazione
dell’esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l’opposizione (art. 79 cpv. 1 LEF). Pertanto all’UEF di
Locarno va ordinato di prendere atto della dichiarazione di opposizione
interposta da __________ contro il PE n. __________ con effetti a far tempo
dalla notificazione di queste sentenza.
Di
conseguenza, non essendo ancora stata rigettata l’opposizione, la creditrice
non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento
14 luglio 1997 va quindi annullato.
- Il
ricorso 8 agosto 1997 __________ va accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 74, 78 e 79 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 8 agosto 1997 di __________ è accolto.
1.1. All’UEF
di Locarno è ordinato di iscrivere nel Registro delle esecuzioni la
dichiarazione di opposizione contro il PE n. __________ emesso il 12 febbraio
1994 interposta __________, con effetti a far tempo dalla notificazione di
questa sentenza.
1.2. L’avviso
di pignoramento 14 luglio 1997 dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n.
__________ è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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