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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.123
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00123
Lugano
28 luglio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4
luglio 1997 di
rappr.
dal __________
contro
l’operato dell’UEF di
Bellinzona e meglio contro l’elenco
oneri 24 giugno 1997 relativo alla part. __________ RFD di __________ nel
fallimento di
procedura concernente anche
patr.
dall’ avv. __________
e
patr.
dall’avv. __________
viste le osservazioni
-
23 luglio 1997 della __________
-
4 agosto 1997 della __________
-
8 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
7 gennaio 1997 veniva dichiarato il fallimento della __________ di __________.
In data 24 giugno 1997 l’UEF di __________ depositava l’elenco oneri della
part. __________ RFD di __________.
B. Con
ricorso 4 luglio 1997 l’__________ si aggrava contro l’elenco oneri chiedendo
la cancellazione dallo stesso della cartella ipotecaria al portatore di fr. 150’000.--
notificata dalla __________. Infatti sia il contratto di costituzione del
diritto reale sia la trasmissione del titolo ipotecario sarebbero stati
perfezionati in data 11 marzo 1997, ovvero il giorno in cui l’Impresa
__________ avrebbe apposto la propria firma sul documento contenente la
dichiarazione della Immobiliare __________, manifestando pertanto la volontà di
aderire al contratto di costituzione in garanzia del diritto reale ed
attestando nel contempo di aver ricevuto il titolo ipotecario. Tale data è
successiva non solo alla dichiarazione di fallimento 7 gennaio 1997, bensì
anche alla data di pubblicazione dello stesso sul FUSC avvenuta il 7 marzo
1997. Risulterebbe quindi applicabile alla fattispecie l’art. 204 cpv. 1 LEF
che sancisce la nullità, rispetto ai creditori, di tutti gli atti giuridici
compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento riguardo ad oggetti
appartenenti alla massa. La ricorrente postula quindi lo stralcio dall’elenco
oneri di tale titolo ipotecario, invitando nel contempo l’Ufficio a richiedere
alla creditrice la restituzione del titolo, ed eventualmente di procedere nelle
vie giudiziarie allo scopo di accertare la nullità di tale atto di
disposizione.
C. Con
osservazioni 23 luglio 1997 l’Impresa __________ chiede la reiezione del
gravame sostenendo che la cartella ipotecaria in oggetto sarebbe stata presa in
consegna già in data 20 dicembre 1996, ed in seguito custodita fiduciariamente
dalla __________ sino all’11 marzo 1997.
D. Con
osservazioni 4 agosto 1997 la __________ chiede l’accoglimento del ricorso
sulla base delle medesime motivazioni dell’__________.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 140 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non
saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 primo periodo, seconda
parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione
degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF). Giova qui ricordare
che, come precisa l’art. 34 cpv. 1 lett.b terzo periodo RFF, ove l’insinuazione
di un onere non sia conforme all’estratto del registro fondiario, l’ufficio
dovrà attenersi all’insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto
dell’iscrizione nel registro; se l’onere insinuato è meno esteso di quanto
risulti dal registro fondiario, l’ufficio, ottenuto il consenso del titolare,
provvederà alla modificazione o cancellazione dell’iscrizione nel registro
fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b quarto periodo RFF).
-
L’apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF è stata risolta dal
Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio
esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso,
stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica o meno
oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio
suscettibile di essere garantito da ipoteca ( non importa se legale o
convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale,
atteso che - se non vi é aggravio per il fondo - il credito non potrà essere
iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di
diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito
è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101
III 39, 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di
esecuzione e conseguentemente dall’Autorità di vigilanza è comunque un potere
di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di
approfondimento (cfr. Art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva
di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su
questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente
notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non
quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo e nel caso di
crediti pretesi garantiti da ipoteca legale soltanto quando risulti manifesta
l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In
caso di dubbio le pretese così come notificate vanno invece iscritte
nell’elenco oneri e sarà la successiva procedura di appuramento dell’elenco
oneri che permetterà, se del caso, di sottoporre la questione della loro
esistenza, estensione, grado o esigibilità al giudice del merito (cfr. Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
31 n.15, p. 442 s.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts,
Berna 1997, § 28 n. 29, p. 236 s.).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Bellinzona ha agito correttamente inserendo nell’elenco
oneri della part. __________ RFD di __________ la cartella ipotecaria al
portatore di fr. 150’000.-- in I grado, in quanto tale cartella oltre ad essere
iscritta a Registro fondiario, risulta anche essere oggetto della notifica di
credito effettuata dalla Impresa __________. Eventuali divergenze relative alla
proprietà della cartella ipotecaria devono essere demandate al giudice di
merito nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, sfuggendo
tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
-
Si
rileva inoltre che da quanto accertato dall’UEF di Bellinzona la cartella
ipotecaria è stata presa in consegna dalla Impresa __________ il 20 dicembre
1996 e custodita fiduciariamente dalla __________ fino all’11 marzo 1997,
quando è stata ritirata dalla creditrice. Le perplessità della ricorrente circa
la validità di tale atto giuridico potranno quindi, se del caso, trovare tutela
nell’istituto della revocazione ex art. 285 ss. LEF a cui la Banca è rinviata.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 140 LEF, 34 e 36
RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 luglio 1997 dell’__________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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