AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.121
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00121
Lugano
29 aprile 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 luglio 1997 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 27 giugno 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
viste le osservazioni: - 4 agosto 1997 del __________;
- 6 agosto 1997 dell’UE di
Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 12/13 marzo 1997 dell’UE di Lugano il __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di Fr. 8’875.30 oltre interessi.
Interposta opposizione dall’escussa il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con
sentenza 16 maggio 1997 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione per
Fr. 4’348.05 oltre interessi al 6% dal 6 agosto 1995. Su domanda del creditore
di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 27 giugno 1997 la
comminatoria di fallimento.
B. Contro
la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravata la __________
argomentando che la sua sede sociale è a __________. Essa ha sempre ricevuta la
corrispondenza negli uffici che ha occupato fino a settembre 1996 a __________
oppure presso la sua sede a __________. L’amministratore della società ha poi
sostenuto che la sentenza di rigetto dell’opposizione è stata resa in sua
assenza. Essa non è tuttavia mai stata notificata alla società presso la sua
sede, dove per altro era stata notificata la citazione per l’udienza di
contraddittorio, e nemmeno all’amminstratore stesso. Se tale sentenza fosse
stata regolarmente notificata alla società, sarebbe stata promossa un’azione di
disconoscimento del debito.
C. Delle
osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
Dall’attestazione
della Pretura di Lugano, Sezione 5, datata 16 giugno 1997, risulta che la
sentenza 16 maggio 1997 di rigetto provvisorio dell’opposizione è divenuta
definitiva. La ricorrente non dimostra di averla impugnata e nemmeno l’afferma.
L’amministratore della ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza
della sentenza al rientro di un suo viaggio. Era pertanto suo compito, appena
venutone a conoscenza, d’impugnarla e dimostrare alla scrivente Autorità di
vigilanza l’avvenuta impugnazione. Pertanto essendo la sentenza in oggetto
esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito
correttamente.
Abbondanzialmente
si osserva che alla ricorrente è data la possibilità di chiedere l’annullamento
giudiziale dell’esecuzione ex art. 85a LEF oppure, se paga, può promuovere
l’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF, ovviamente se ne
esistono i presupposti.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 luglio 1997 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster