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Numero d'incarto:
15.1997.113
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00113
Lugano
27 febbraio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 luglio 1997 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nella procedura di esecuzione n____________________ promossa contro il
ricorrente da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21 luglio 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
vista la replica 7 agosto 1997;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda di esecuzione del 7 luglio 1997 la __________ (in seguito: __________
ha chiesto di procedere in via ordinaria per fr. 9’100’000.--oltre accessori
contro __________
B. Il
9 luglio 1997 l’UE di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n.__________ in
via ordinaria, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
C. Con
tempestivo ricorso 18 luglio 1997 __________ ha postulato, con protesta di
spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo di
cui al PE n. __________, atteso che:
l’escutente
intende procedere sulla scorta di un vaglia cambiario di fr. 9’100’000.--
emesso dal signor __________ all’ordine della __________ in seguito: __________
che sarebbe da questa stato girato a __________ il 30 giugno 1996. Tale effetto
é stato consegnato nel 1993 alla __________ a fronte di una facilitazione
creditizia di fr. 8’975’000. Tale pretesa è stata in seguito ceduta da
__________ a __________, unitamente a tutte le garanzie ipotecarie, cambiarie,
cessioni globali, ecc. fornite dal signor __________ Inoltre, a mente del
ricorrente, __________ disporrebbe di ulteriori garanzie in aggiunta alla
cambiale in oggetto, costituite da 7 cartelle ipotecarie di nominali fr.
9’100’000.-- gravanti in I rango le part. N. __________, __________ __________
e __________ di __________ di proprietà di __________. Il ricorrente si appella
pertanto al beneficium excussionis realis, ossia al diritto di esigere da
__________ di avviare dapprima un’esecuzione in via di realizzazione dei pegni,
costituiti dalle 7 cartelle ipotecarie di nominali fr. 9’100’000.--.
D. Con
osservazioni 4 agosto 1997 __________ ha postulato la reiezione del gravame,
rilevando che il 22 settembre 1997 il ricorrente ha sottoscritto un “Atto di
Costituzione di Pegno” nel quale si stipulava quanto segue:
“La
Banca ha inoltre la facoltà, senza riguardo alla disposizione dell’art. 41 LEF,
di procedere in via esecutiva ordinaria per l’incasso del suo credito, senza
prima realizzare il pegno o dover procedere all’esecuzione in via di
realizzazione del pegno”.
Il
ricorrente non sarebbe quindi legittimato a sollevare un’eccezione alla quale
egli ha espressamente rinunciato.
E. Anche
l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso.
F. In
sede di replica il ricorrente ha asseverato che la costituzione di pegno
prodotta da __________ non è pertinente al credito posto in esecuzione, ma
riguarderebbe un’altra relazione commerciale intervenuta successivamente.
Considerando
in diritto: 1. Per
i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione
del pegno anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento (art.
41 cpv.1 LEF). Se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è
introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere,
mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto
sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis). L’esecuzione in via di
realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio
d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere
dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte
della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262).
Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di
natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF 110
III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58
III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. Cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi
seguenti:
omettendo
di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione,
qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );
concedendo
al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare
il pegno (DTF 68 III 133);
pattuendo
con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa
nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op.
cit., § 32 n. 10, p. 262).
- Con
contratto 3 maggio 1993 la __________ ha concesso al signor __________ un
credito di fr. 8’900’000.--, successivamente aumentato a fr. 8’975’000.--. Il
credito era garantito dalla costituzione in pegno di cartelle ipotecarie al
portatore per complessivi fr. 9’100’000.-- gravanti in I rango le part.n.__________
__________, __________ e __________ __________ di proprietà del signor
-
In
casu, il ricorrente sottoscrivendo la “costituzione di pegno” 22 settembre 1993
(doc.1) ha conferito alla Banca “ la facoltà, senza riguardo alla disposizione
dell’art.41 della precitata legge (ndr.LEF), di procedere in via esecutiva
ordinaria per l’incasso del suo credito, senza prima realizzare il pegno o
dover procedere all’esecuzione in via di realizzazione del pegno ”. Con tale
pattuizione il ricorrente ha espressamente rinunciato al beneficio
dell’escussione reale, concedendo alla Banca il diritto di opzione tra beneficium
excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn/Gasser, op. Cit.,
§ 32 n.10, p. 262/263). Legittima è quindi stata la scelta operata da __________
di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore.
-
Con
la replica il signor __________ ha asseverato che l’atto di costituzione di
pegno non è riconducibile alla concessione del credito di fr.8’975’000.--,
essendo stato sottoscritto in data successiva. L’ allegazione del ricorrente
non è atta a far risorgere a favore del debitore il beneficio d’escussione
reale, in quanto l’atto di costituzione di pegno è stato sottoscritto “ a
garanzia di ogni ragione o pretesa creditoria presente e futura...”, quindi
anche per il credito posto in esecuzione da __________. Il ricorrente non può
di conseguenza appellarsi al beneficium excussionis realis avendovi
espressamente rinunciato in data 22 settembre 1993.
-
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 41 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 luglio 1997 di __________, __________ è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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