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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00187
Data decisione, Autorità:
27.08.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00187
Lugano
27 agosto 1998 MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________, e meglio contro l’esecuzione del
sequestro n. __________ di cui al verbale 14 ottobre 1997, sequestro decretato
il 13 ottobre 1997 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona su istanza di
nei confronti della ricorrente;
richiamata l’ordinanza
presidenziale, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto
sospensivo;
viste le osservazioni 7
novembre 1997 __________ e 18 novembre 1997 dell’UEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza __________, il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il 13
ottobre 1997 il sequestro presso la Società __________, del “blocco dei
pagamenti a favore della __________, relativi alle fatture già pagate dalla
__________; importi depositati sui conti Nr. __________ (Frsv). Blocco del
pagamento di Lit. 72’681’840”.
Il
sequestro è stato concesso sulla base degli art. 271 cpv.1 n.2 e 4 LEF e fino a
concorrenza dell’importo di fr. 97’750.-- oltre spese e accessori. Quale titolo
di credito è indicato “rimborso spese e risarcimento danni causati dalla
mancata fornitura di acqua minerale prevista dal contratto del 24.5.1996”.
B. Il 14 ottobre 1997 l’UEF
__________ ha proceduto come al decreto pretorile, e meglio al sequestro “del
blocco dei pagamenti a favore della ditta __________, Viareggio relativi alle
fatture già pagate dalla __________, importi depositati sui conti no.
__________ (lire italiane) __________ (franchi svizzeri). Blocco del pagamento
di lire italiane 72’681’840, il tutto fino a concorrenza del credito”. Copia
del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 22 ottobre 1997.
C. Con scritto 24
ottobre 1997 indirizzato all’UEF, la __________ di Bellinzona ha precisato
quanto segue:
“1) Gli
importi depositati sui conti a margine __________.) non sono di pertinenza
della debitrice , ma del creditore stesso (), per cui non
possono essere sequestrati”;
- Interpretiamo
il vostro sequestro come un blocco dei nostri impegni irrevocabili di pagamento
per complessive ITL 72’681’840.--; tuttavia siamo dell’avviso che il blocco in
questione non sia un bene sequestrabile ai sensi dell’art. 271 LEF”.
D. Con tempestivo
ricorso 27 ottobre 1997, sottoscritto a nome della __________ dall’avv.
__________ è postulato l’annullamento del sequestro eseguito __________, atteso
in particolare che “gli importi sui conti presso la __________, __________, non
sono nella disponibilità della ricorrente, la quale deve ricevere gli stessi da
parte della __________; gli stessi non possono pertanto essere considerati bene
del debitore e non possono essere sequestrati “.
E. Delle osservazioni
delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
- Preliminarmente va
osservato che l’atto di ricorso, presentato in nome della __________, è
sottoscritto dall’avv. __________. Al ricorso è allegata copia di una procura
datata 17 ottobre 1997 rilasciata all’avv. __________ e sottoscritta in nome
__________, da __________ (doc. A).
Statuendo sull’appello 12
gennaio 1997 interposto da . nei confronti __________ nell’ambito
della causa a procedura sommaria dipendente dall’istanza di sequestro 13
ottobre 1997 e dalla successiva opposizione, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’atto di
opposizione 27 ottobre 1997 sottoscritto dall’avv in nome della
__________, e ciò per carenza di potere di rappresentanza del patrocinatore. In
particolare in quella decisione la __________ - in assenza della prova del
conferimento a __________ del potere di rappresentanza della società con
diritto di firma individuale, non ha ritenuto valida la procura ad litem
17 ottobre 1997 versata agli atti, rilasciata all’avv. __________ e
sottoscritta per la società dal solo __________. Alla luce di tali
considerazioni e del fatto che la procura di cui è parola è identica a quella
di cui al doc.A della presente procedura, ci si può chiedere se il presente
ricorso non andrebbe dichiarato irricevibile per la medesima ragione, ossia per
carenza del potere di rappresentanza del patrocinatore. La questione può
tuttavia restare qui indecisa, il gravame, per le considerazioni che seguono,
dovendo comunque essere respinto anche nel merito.
a) Per l’art. 272 cpv. 1
LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni
se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito, di una causa di
sequestro ex art. 271 cpv. 1 LEF nonché di beni appartenenti al debitore. Se
l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli
elementi essenziali, l’ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, a
eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato,
se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è
possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità
del decreto risultasse manifesta (cfr.Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§51 n.49 e 50, p.416). Egli deve invece verificare la regolarità formale del
decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla
__________, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come
conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile
1988 su reclamo A.F. cons. 1; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.384 s.).
b) L’appartenenza al
sequestrato dei beni designati costituisce uno dei presupposti per la concessione
del sequestro, il quale può infatti colpire soltanto beni del debitore, e il
creditore deve rendere verosimile tale circostanza all’autorità del sequestro
(cfr. DTF 109 III 126 con richiami). Concesso il sequestro dal pretore,
l’ufficio in linea di principio lo deve eseguire, anche se sia dubbio o
improbabile che gli averi indicati nel decreto di sequestro siano realmente di
proprietà del debitore; l’ ufficio dovrà allora conferire al terzo che se ne
reputasse proprietario la possibilità di far valere i suoi diritti nell’ambito
della procedura di rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF. Soltanto quando la
situazione è del tutto chiara, quando cioè il bene sequestrato appartiene manifestamente
a un terzo, l’ufficio esecuzione può e deve rinunciare all’esecuzione del
sequestro. Tale evenienza è data in pratica unicamente quando è lo stesso
creditore sequestrante ad attribuire a un terzo la proprietà dei beni indicati
nel decreto (DTF 109 III 127 con richiami). La giurisprudenza citata trova
applicazione anche al caso in cui oggetto del sequestro sia un credito del
debitore sequestrato: quando la titolarità del credito indicato nel decreto di
sequestro appaia dubbia o venga rivendicata da un terzo, l’ufficio deve
comunque procedere al sequestro, dando se del caso avvio alla procedura di
rivendicazione conformemente agli art. 106 ss. LEF.
c) In concreto a un
esame prima facie come è quello al quale l’organo esecutivo deve
limitarsi, e pur dando atto alla ricorrente della scarsa chiarezza della
formulazione del decreto di sequestro - formulazione ripresa dal primo giudice
dall’istanza di sequestro e successivamente dall’UEF __________ nel verbale del
sequestro - oggetto del sequestro non è tanto l’avere in conto presso la
__________ in quanto tale - e da questa dichiarato “di pertinenza del creditore
stesso (__________Alimentari)” (cfr. scritto __________ 24 ottobre 1997) -
bensì il credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta quale
assegnataria nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice nel
sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla
stessa banca __________ (cfr. plico doc.D; cfr. art. 470 cpv.2 CO), pagamenti
di cui impropriamente si chiede “il blocco”. Ciò corrisponde del resto a quanto
la stessa __________ ha dichiarato di aver inteso, affermando di interpretare
il sequestro “come un blocco dei (nostri) impegni irrevocabili di pagamento per
complessive ITL 72’681’840.--” (cfr. scritto __________ 24 ottobre 1997).
Siffatto credito essendo in quanto tale senz’altro bene sequestrabile, e la
titolarità dello stesso non risultando essere manifestamente non della
debitrice __________ (cfr. formulazione degli impegni di cui al plico doc.D,
dove la __________ dichiara alla Nuova __________ di impegnarsi irrevocabilmente
a pagare alla stessa gli importi ivi indicati a 60 giorni data
fattura), il ricorso contro l’esecuzione del sequestro non può che essere
respinto.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2
OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 ss.LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 1997,
__________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione
è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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