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Numero d'incarto:
15.1997.00169
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00169
Lugano
26 marzo 1998
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 29 settembre 1997 di
contro
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto __________ e meglio contro
la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 nell’esecuzione n.__________
promossa da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 1° ottobre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 13 ottobre 1997 __________ e 14 ottobre 1997 dell’UE di __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
su istanza 17 dicembre 1997 presentata da __________, , nei confronti
di “, via __________ ”, il Pretore del Distretto di ___,
Sezione ________, con decisione 30 aprile 1997, ha condannato “” al
pagamento all’istante dell’importo di fr. 5’353.-- oltre accessori e deduzione
degli oneri di legge sulla base di un rapporto di lavoro;
che
con domanda di esecuzione 20 maggio 1997 __________, , ha quindi
chiesto all’UE __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro
“ (Società in nome collettivo), __________ ”, per un importo di fr.
5’353.-- oltre accessori a titolo di “pretese salariali”;
che
al PE n. __________ del 23 maggio 1997 è stata interposta tempestiva opposizione
per la parte escussa da __________, moglie di __________;
che
con istanza 24 giugno 1997 - ancora presentata nei confronti di “__________, ”
- la creditrice ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base
della decisione pretorile 30 aprile 1997, cresciuta in giudicato;
che
con sentenza 25 agosto 1997 la __________ sezione 5, ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________;
che
con atto 9 settembre 1997 __________ ha presentato all’UE domanda di proseguire
l’esecuzione nei confronti di “__________ ”, allegando alla stessa copia del PE
n. __________ e copia della sentenza 25 agosto 1997di rigetto dell’opposizione;
che
l’UE ha quindi emesso la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 contro
“__________ ”;
che
contro siffatta comminatoria è insorto con ricorso 29 settembre 1997
__________, postulandone l’annullamento, a motivo del fatto che “sia la domanda
di esecuzione sia del resto l’istanza presentata a suo tempo presso le
competenti preture non sono state indirizzate contro la __________ bensì unicamente
contro la __________ ”;
che
innanzitutto va osservato che al contrario di quanto affermato dal ricorrente
sia la domanda d’esecuzione 20 maggio 1997 che la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione 9 settembre 1997 sono state presentate nei confronti di
“__________ e __________ (società in nome collettivo), __________, __________
”, e ciò in conformità all’iscrizione che figura a registro di commercio
__________;
che
inoltre lo stesso precetto esecutivo n.__________ così come la comminatoria di
fallimento impugnata sono stati emessi contro “__________
che
pertanto non vi possono essere dubbi di sorta che escussa nella presente procedura
è la società in nome collettivo “__________
che
la comminatoria impugnata è stata emessa dall’UE in conformità degli art. 88 e
159 LEF, sulla base del citato precetto esecutivo nonché della sentenza
pretorile 26 agosto 1997 che ne ha rigettato in via definitiva l’opposizione,
sentenza cresciuta in giudicato e prolata formalmente nei confronti di
“__________ ” (cfr. intestazione sentenza 25 agosto 1997);
che
la censura del ricorrente relativa all’errata indicazione della parte convenuta
negli atti presentati dalla creditrice nelle citate istanze giudiziarie - per
altro superata dai relativi giudizi pretorili prolati entrambi come visto nei
confronti “__________ __________ ” - sfugge manifestamente all’esame
dell’autorità di vigilanza, avendo dovuto se del caso essere fatta valere mediante
impugnativa contro le pregresse decisioni;
che
pertanto il ricorso va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Per questi motivi
richiamati gli
art. 88 e 159 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 settembre 1997 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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