AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00090
Data decisione, Autorità:
16.07.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00090
Rinvio TF
Lugano
16 luglio 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sul reclamo 16 settembre 1996 (inc. n. __________) di
patr.
dall'avv. __________ o
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Bellinzona, e meglio
contro l’avviso e l’assegnazione del termine per promuovere azione ex art.
107-109 LEF nella procedura no. 300125 dipendente dal sequestro decretato il 14
febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona contro
patr.
dall’avv. __________
su istanza di
__________ patr.
dall’ avv. __________
richiamato il decreto presidenziale 24 settembre 1996,
con il quale al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 8 ottobre 1996 di __________. in
liquidazione, 15 ottobre 1996 del Ministero pubblico e 29 ottobre 1996 dell’UEF
di Bellinzona;
viste le osservazioni di replica 11 novembre 1996
presentate da __________ alle osservazioni della ____________________ in
liquidazione;
viste le osservazioni di duplica 20 novembre 1996 e 25
novembre 1996 presentate rispettivamente dal Ministero pubblico e dalla
____________________ in liquidazione;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della
__________ in liquidazione (in seguito __________), il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha decretato il 14 febbraio 1996 il sequestro della “somma di US $
4’000’000.-- oltre interessi maturati, presso il Ministero Pubblico di
Bellinzona, con riferimento __________, fino a concorrenza del credito”.
Il
sequestro è stato concesso per un credito di fr. 9’845’312.40 (US $
6’393’060.--). Quale titolo di credito è stata indicata la sentenza 8 maggio
1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, con la quale, tra
l’altro, è stato ordinato nei confronti di __________ un “risarcimento
compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6’393’060.--, assistito ai
fini della sua esecuzione dall’importo di US dollari 4 milioni (più interessi
maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino” e “assegnato ex
art. 60 alla ____________________in liq. __________ “, dedotte eventuali tasse
e spese processuali (cfr. dispositivo n. 6 della sentenza 8 maggio 1995 delle
Corte Assise correzionali, p. 74).
B. Il
15 febbraio 1996 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (in seguito
UEF) ha eseguito il sequestro. Sul verbale di sequestro, datato 23 febbraio
1996, si legge:
“In
data 15 febbraio 1996 l’Ufficio ha proceduto al sequestro di:
la somma
di US $ 4’000’000.-- oltre interessi maturati, presso il Ministero Pubblico di
Bellinzona con riferimento __________, fino a concorrenza del credito”.
“Al
Ministero Pubblico è stata data comunicazione dell’avvenuto sequestro.
“In
data 15.02.1996 il Ministero Pubblico conferma che l’importo in questione è
depositato alla Procura Pubblica Sopracenerina presso la __________ __________.
Il saldo del conto presentava un attivo al 05.02.1996 di US $ 5’210’000.--”.
Il
verbale è stato poi intimato alle parti il 29 febbraio 1996 al sequestrato
mediante pubblicazione sul FUC del 29 marzo 1996.
A
seguito della domanda di esecuzione della __________, l’UEF ha spiccato nei
confronti di __________ il precetto esecutivo n. __________a convalida del
sequestro, al quale il patrocinatore dell’escusso ha formulato opposizione il
1° aprile 1996.
C. Con
scritto 2 maggio 1996 indirizzato all’UEF, ____________________, moglie di
__________, ha rivendicato “la proprietà della somma oggetto del sequestro”.
Detto importo sarebbe infatti stato trasferito su suo ordine, nell’ottobre
1988, da un suo conto presso la __________ di __________ a un conto dell’allora
Procura Pubblica sopracenerina, dopo che i legali del marito, allora in carcere
preventivo a Bellinzona, l’avevano convinta della necessità di un versamento di
US$ 4 milioni “per evitare una sua probabile estradizione in __________.
__________ ha inoltre rilevato che tra lei e il marito vige il regime
matrimoniale della separazione dei beni, ha allegato alcuni documenti a
comprova di quanto asserito, e ha invitato l’UEF a contattare il patrocinatore
ticinese del marito rispettivamente il proprio a __________ “per ogni
informazione e documentazione a voi necessarie”, chiedendo infine che venisse
impartito alla __________ il termine per eventualmente procedere giudizialmente
ex art. 109 LEF.
D. Con
scritto raccomandato 24 maggio 1996 l’UEF ha invitato sia il patrocinatore
ticinese di __________ sia quello della __________ che il Ministero pubblico a
voler, “entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente”, (...)
“sostanziare con atti probatori la titolarità (proprietà) dell’importo
sequestrato” con la comminatoria che “scaduto infruttuosamente tale termine,
l’ufficio si determinerà unicamente sulla base delle prove addotte dalla
rivendicante, o da ogni altra parte interessata dal provvedimento”.
E. Il
29 maggio 1996 la __________, producendo copia della sentenza penale 8 maggio
1995, con dichiarazione di crescita in giudicato, ha rilevato che “la
dichiarazione di crescita in giudicato specifica segnatamente la titolarità del
credito” (della __________), che “la pretesa __________è stata riconosciuta
quale risarcimento compensatorio in applicazione degli art. 59 s. CP” e che “la
signora __________ non è pertanto legittimata in questa sede a rivendicare la
proprietà dell’importo”, eventuali eccezioni dovendo essere sollevate in sede
penale. Con scritto 4 giugno 1996 il patrocinatore di __________ si è
dichiarato in sostanza d’accordo con la rivendicazione di ____________________,
producendo un estratto dal verbale d’audizione di un teste nella procedura
penale a carico di __________, a comprova della “enorme disponibilità
finanziaria” di ____________________i. Con scritto 2 giugno 1996 si è espresso
anche il Procuratore generale.
F. Con
provvedimento 5 settembre 1996 l’UEF ha avvisato __________ __________ della
contestazione espressa il 29 maggio 1996 dalla __________ in merito alla
rivendicazione di proprietà da lei formulata “sugli oggetti patrimoniali
(contanti) di cui al sequestro __________”, impartendole un termine di dieci
giorni per far valere la propria pretesa in una causa da promuovere contro la
__________.
G. Con
tempestivo reclamo 16 settembre 1996 ________ chiede in ordine che venga
impartito un termine alla __________ per documentare con atti ufficiali la
propria esistenza e capacità processuale, nonché per produrre procura apostillata
a favore del patrocinatore ticinese, “pena lo stralcio di eventuali
osservazioni dagli atti di causa”; nel merito la reclamante postula
l’annullamento del provvedimento 5 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona e
l’assegnazione alla __________ del termine per promuovere l’azione ex art. 109
LEF, atteso che:
-
sebbene
l’istanza di sequestro postuli il sequestro della somma, “quindi contanti per
US$ 4’000’000.-- oltre interessi maturati” presso il Ministero Pubblico di
Bellinzona e il verbale di sequestro indichi che si è proceduto al sequestro di
tale importo presso il Ministero Pubblico di Bellinzona “con riferimento ____________________
fino a concorrenza del credito”, in realtà non si sarebbero sequestrati
contanti, in quanto l’importo in questione risulta depositato su di un conto
intestato alla Procura Pubblica Sottocenerina presso la __________; da ciò si
trarrebbe la conclusione “che presso il MP nulla è stato sequestrato, dato che
il sequestro doveva avvenire presso la __________ ed eseguito all’unica
condizione che vi fossero dei beni intestati al presunto debitore __________ ”;
-
“nell’istanza
di sequestro non si pretende che il predetto importo fosse di proprietà del
signor __________ e quindi il sequestro è stato concesso in modo contrario ai
disposti della LEF e dev’essere dichiarato nullo e comunque annullato, ritenuto
che sono stati colpiti beni che non sono di proprietà del debitore”;
-
“__________.
si avvale della sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona
dell’8 maggio 1996 per far valere le sue pretese e pretendere di aver diritto
alla somma di cui si è detto sopra”, ma “(...) in tale giudizio è stato
accertato che l’importo oggetto di questa contestazione non era provento di
reato e che l’importo di US$ 4’000’000.-- apparteneva alla signora __________
(...)”, come confermerebbe l’ordine di trasferimento di US$ 4’000’000.-- da
parte della signora __________ alla __________ __________, ove è indicato
solamente “à l’attention de la Procura Pubblica Sopracenerina”;
“correttamente avrebbe dovuto essere aperto un deposito a nome della
reclamante, ciò che apparentemente mai avvenne”; non corrisponderebbe pertanto
alla realtà quanto scritto dal Procuratore Generale secondo cui fu per ordine
di __________ __________ che avvenne il trasferimento dell’importo in
questione, rispettivamente che l’importo fu da questi volontariamente
depositato; il signor __________ “nulla depositò, dato che al momento del
trasferimento si trovava in carcere nel Canton Ticino”; la reclamante avrebbe
fatto quel trasferimento “in quanto i legali del marito l’avevano convinta che
con ciò il signor __________ non sarebbe stato estradato in __________ ” e
l’importo trasferito dalla __________ __________ troverebbe origine “nella
fortuna personale della reclamante che ereditò un’ingente sostanza da sua madre
nel 1976”;
-
nella
fattispecie il bene sequestrato sarebbe detenuto dalla __________ (e non dal
Ministero Pubblico), in ogni caso non si troverebbe né in possesso del
debitore, né in quello del terzo rivendicante, bensì di un “cosiddetto quarto
detentore”; “in ATF 120 III 83 il Tribunale federale ribadisce che, se il detentore
detiene per conto esclusivo del debitore, l’azione deve essere iniziata dal
terzo rivendicante, se invece il quarto detentore possiede per proprio conto o
congiuntamente con il debitore od ancora con il terzo rivendicante, spetta al
creditore agire”; in questo caso “certamente il quarto detentore non detiene
l’importo per conto del debitore”, ciò che risulterebbe da una lettera della
__________ in cui dichiara di non avere alcun bene di proprietà di __________
r, per cui la decisione dell’UE di Bellinzona sarebbe stata presa “in contrasto
con i dettami degli art. 106-109 LEF” e andrebbe annullata, con l’assegnazione
del ruolo d’attrice alla __________
H. Con
sentenza 17 aprile 1997 questa Camera ha dichiarato caduco il sequestro e,
conseguentemente, privo d’oggetto il ricorso di
____________________considerando che con il passaggio in giudicato della
sentenza penale 8 maggio 1995, e in particolare dell’assegnazione alla parte
civile del risarcimento compensativo ex art. 59 n. 2 CP assistito ai fini
dell’esecuzione dall’importo già sequestrato penalmente, la __________,
creditrice sequestrante, era divenuta - posteriormente alla presentazione
dell’istanza di sequestro - proprietaria a tutti gli effetti del bene
sequestrato. Con la stessa decisione questa Camera ha quindi ordinato a favore
della __________ la liberazione della somma sequestrata presso il Ministero
Pubblico di Bellinzona - deduzion fatta delle tasse e spese processuali della
procedura penale - fino a concorrenza dell’importo di fr. 7’667’836.20 oltre
interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 nonché fr. 9’000.-- di indennità e spese
esecutive.
I. Contro
tale giudizio __________ si è aggravata alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale con ricorso 28 aprile 1997, postulando
l’annullamento della decisione 17 aprile 1997 di questa Camera e, in via
principale, la riforma della stessa nel senso che sia fatto ordine alla
__________ di produrre, pena lo stralcio delle sue osservazioni, atti ufficiali
attestanti la sua esistenza e la sua capacità processuale e una procura in
favore dello studio legale avv. __________ che sia annullato il provvedimento dell’UEF
con cui le è stato assegnato il termine per promuovere azione giusta l’art.
107 LEF e che venga contestualmente assegnato alla __________ il termine di
dieci giorni giusta l’art. 109 LEF per promuovere l’azione; in via subordinata
__________ ha chiesto il rinvio della causa all’autorità di vigilanza per nuova
decisione.
J. In
accoglimento della richiesta subordinata, la Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, con decisione del 10 giugno 1997, ha
annullato la sentenza 17 aprile 1997 di questa Camera, rinviandole la causa per
nuovo giudizio. La massima istanza svizzera ha innanzitutto osservato che a
seguito dell’assegnazione - con la sentenza penale - del risarcimento
compensativo, la __________ non è divenuta proprietaria della somma
sequestrata, bensì dispone unicamente di un titolo di credito. Contrariamente a
quanto ritenuto dai giudici cantonali, con il passaggio in giudicato del
giudizio penale non è intervenuto alcun cambiamento di proprietà dei beni
sequestrati, per cui il sequestro non può essere dichiarato caduco. Né si può
desumere immediatamente, dal tenore del dispositivo della sentenza penale, se
la questione relativa alla proprietà di terzi sui beni sequestrati sia stata
definitivamente risolta, ciò che avrebbe reso a priori inammissibile un’azione
di rivendicazione. D’altra parte la questione di sapere se __________ poteva
far valere il preteso diritto alla proprietà sulla somma sequestrata unicamente
nell’ambito del procedimento penale è una questione di diritto materiale che
esula dalla competenza dell’autorità di vigilanza. Conseguentemente il reclamo
concernente il termine e i ruoli nell’azione di rivendicazione non è divenuto
privo d’oggetto. Di qui l’annullamento della decisione cantonale e il rinvio
della causa all’autorità di vigilanza perché lo evada sulla questione del
termine e del ruolo delle parti nell’azione di rivendicazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta gli art. 106 ss. LEF, che riprendono
nella sostanza la disciplina previgente, codificandone alcune soluzioni
giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento dell’ 8 maggio 1991, FF 1991 III 61), e che
trovano applicazione ai casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF,
quando un terzo fa valere sul bene sequestrato un diritto di proprietà o di
pegno o altro diritto incompatibile con il sequestro, e quando la sua pretesa è
contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire al terzo
oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.
a) Se
il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore, l’ufficio
assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in
possesso o copossesso del terzo, è al creditore, rispettivamente al debitore,
che dev’essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore,
contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF).
b) Con
“possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87
è indicato con “custodia” in traduzione dal termine tedesco “Gewahrsam” e da
quello francese “possession”) si intende il potere di disporre della cosa in
modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche
Verfügung über die Sache”; cfr. anche DTF 93 III 102 s.; 85 III 51 e 145; 76
III 12). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente
determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere
di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non
devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è o non è
conforme al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3; 110 III 90 cons. 2a; 88 III 55 ss;
87 III 11 ss.). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione
soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini
affidabili al potere effettivo di disporre (DTF 71 III 64): le autorità
esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura,
l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore
indagine da parte del giudice di merito (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 24, p. 191 n. 33).
c) Quando
i beni non si trovano in possesso del terzo rivendicante, né del debitore,
bensì di una quarta persona (quarto detentore), il ruolo delle parti dipenderà
dalla questione a sapere per conto di chi il (quarto) detentore ha la custodia
dei beni: se è per conto esclusivo del debitore, sarà il terzo rivendicante a
dover agire giudizialmente contro il creditore o il debitore; viceversa, se il
quarto detentore possiede i beni sequestrati per proprio conto o per conto suo
e del debitore o ancora per conto del debitore e del terzo rivendicante, allora
è al creditore (eventualmente al debitore) che va assegnato il termine per
agire in giudizio contro il terzo rivendicante (DTF 87 III 12; 83 III 28; 71
III 6; 54 III 148; cfr. P.- R. Gilliéron, op.cit. p. 211; H. Fritzsche/ H. U. Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
26, n.7, p. 364 s.; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 24, n. 32, p. 190 s.).
Determinante per stabilire per conto di chi il quarto detentore esercita il
possesso della cosa è la dichiarazione che quest’ultimo - “possessore
immediato” - fornisce in proposito, e l’autorità di esecuzione,
nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere a
ulteriori verifiche e accertamenti, segnatamente non è tenuta a esaminare se la
dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico,
sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o l’art. 108 LEF ha
infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”)
dell’esattezza della dichiarazione del quarto detentore di possedere (o di non
possedere) esclusivamente per il debitore, e ha l’unico effetto di determinare
chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.
d) Se
il bene in questione è un credito ordinario, non incorporato cioè in una cartavalore,
o altro diritto, per assegnare i ruoli processuali occorre far capo ad altro,
diverso criterio, in sostituzione di quello del “possesso”: determinante è
infatti la questione di sapere chi, tra il debitore e il terzo rivendicante,
risulti più verosimilmente il titolare del credito oggetto del sequestro oppure
più in grado di disporne o di porlo in esecuzione (cfr. DTF 120 III 19 e 85;
116 III 81 ss; 97 III 64 cons. 1; 88 III 57; 79 III 162 ss;71 III 107 cons. 2;
67 III 50; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit. (Vol.I), § 26 n.40, p. 377; K. Amonn/
D. Gasser, op.cit., § 24 n. 37, p. 191). Nell'ipotesi in cui la pretesa del
debitore appaia più fondata di quella del terzo, sarà quest’ultimo che dovrà
agire in giudizio contro il creditore procedente o contro il debitore (art. 107
cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF), mentre se è la pretesa del terzo ad apparire più
fondata di quella del debitore, sarà il creditore procedente (o il debitore) a
dover agire giudizialmente contro il terzo (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).
- Nel
caso in esame gli averi bancari oggetto del sequestro (esecutivo) erano oggetto
di precedente sequestro penale ex art. 120 vCPP ordinato dal Giudice istruttore
sopracenerino nell’ambito del procedimento penale contro __________. Siffatto
sequestro penale era stato ordinato il 15 novembre 1989 in vista della confisca
dei beni sequestrati per sospetta provenienza da reato (cfr. sentenza 2 ottobre
1991 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale su ricorso di
__________ p. 21 e 35 ss.). Con la sentenza penale 8 maggio 1995 la Corte delle
Assise correzionali, pur non pronunciando la confisca degli averi sequestrati
“non potendosi escludere che il danaro oggi sotto sequestro sia altro danaro,
diverso da quello della refurtiva” (cfr. sentenza p. 70), ha ritenuto di
ordinare nei confronti di __________ un risarcimento compensativo giusta il
nuovo art. 59 n. 2 CP (entrato in vigore nelle more di quel procedimento
penale) “assistito dal sequestro di 4 milioni di dollari (più interessi nel
frattempo maturati) già ordinati il 15.11.89 dall’allora Giudice istruttore sopracenerino”
e ha assegnato siffatto risarcimento compensativo alla parte lesa in virtù del
nuovo art. 60 CP, ritenendo prevedibile che lo stesso __________ non avrebbe
risarcito volontariamente il danno causato. Ordinando il risarcimento
compensativo “assistito dal sequestro già decretato”, la Corte penale ha di
fatto ritenuto applicabile alla fattispecie anche il nuovo art. 59 n. 2 cpv. 3
CP, secondo cui a garanzia dell’esecuzione del risarcimento compensativo il
giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato.
Ne consegue che sulla base delle conclusioni della sentenza penale gli averi
posti precedentemente sotto sequestro penale e ora sotto sequestro esecutivo
appaiono rientrare con maggiore verosimiglianza nel patrimonio dell’imputato e
non già in quello della ricorrente: valesse il contrario non si comprenderebbe per
quale ragione, rispettivamente su quale base la Corte penale avrebbe ritenuto
di considerare detti averi quale garanzia dell’esecuzione della pretesa di
risarcimento compensativo ordinata nei confronti di __________ a favore dello
Stato e contestualmente assegnata alla parte ____________.
Ne
consegue che il termine per procedere giudizialmente contro la __________ va
impartito alla ricorrente giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF. In questo senso l’UEF
di Bellinzona si è correttamente determinato e il ricorso di __________ va
respinto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF) perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 106 ss. e 271 e ss.
LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 settembre 1996 __________è
respinto.
1.1. E’
fissato a __________ un nuovo termine di venti giorni per promuovere presso il
tribunale competente un’azione di accertamento del proprio diritto ex art. 107
LEF contro la creditrice __________ in liquidazione, __________ con la
comminatoria che altrimenti la pretesa non sarà presa in considerazione
nell’esecuzione in atto.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale
Autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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