AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1997.00001
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00001
Lugano
18 maggio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 dicembre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto __________ e meglio contro la decisione 20 dicembre 1996
nell'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato
il 18 ottobre 1996 dalla Pretura del Distretto __________, Sezione 4, su
istanza della ricorrente
nei
confronti
richiamata
l’ordinanza presidenziale 2 gennaio 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 13 gennaio 1997 __________e 14 gennaio 1997 dell’UE;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza __________, il 18 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 4, ha ordinato per un credito derivante da atto illecito di fr.
764’627.55 oltre accessori e sulla base dell’art.271 cpv.1 n.4 vLEF, il
sequestro presso il __________ __________, e fino a concorrenza dell’importo
dedotto in esecuzione, “di ogni e qualsiasi avere e bene sotto qualsiasi forma
(conti, libretti, titoli, crediti, depositi di metalli preziosi, cassette di
sicurezza o altro) di pertinenza del debitore, segnatamente sotto la relazione
__________ __________ ”.
B. Il
medesimo giorno l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (UE) ha proceduto
come da decreto al sequestro presso l’istituto di credito ivi menzionato: nel
verbale di sequestro 18 ottobre 1996, intimato alle parti il 31 ottobre 1996,
si rimanda allo scritto 29 ottobre 1996 del __________ con cui si informa “che
il sequestro in oggetto ha portato su beni intestati al __________ pari ad un
controvalore (alla data odierna) di Frs. 895’841.03 ed alla cassetta di
sicurezza no.__________ ”.
C. Ricevuto
il verbale di sequestro la __________ ha quindi promosso con domanda 13
novembre 1996 l’esecuzione a convalida facendo spiccare contro __________ il
precetto esecutivo n. __________, notificato il 19 novembre 1996 all’escusso,
il quale ha interposto opposizione.
D. Con
scritto 11 dicembre 1996 l’UE, rilevando l’opposizione 19 novembre 1996
dell’escusso, ha diffidato la __________ a comprovare entro un termine di dieci
giorni “la tempestiva introduzione di una causa giudiziaria tendente ad
ottenere il rigetto dell’opposizione o il riconoscimento del credito”, con la
comminatoria della dichiarazione di caducità del sequestro e della conseguente
liberazione degli averi sequestrati.
E. Con
scritto 18 dicembre 1996 __________ ha informato l’UE di essersi costituita
parte civile nel pendente procedimento penale - da lei stessa promosso a carico
dell’escusso - “con l’intenzione di ottenere la verifica del fondamento
giuridico delle sue pretese nonché il pagamento di un’indennità”, che “la
relazione colpita dal presente sequestro è già oggetto, per il medesimo
importo, pure di un sequestro penale a carattere confiscatorio, il cui scopo è
quello di preservare i proventi dell’illecito penale in vista della loro
devoluzione alla parte lesa”, di avere ribadito la propria pretesa il 2
dicembre 1996 “quantificandola (...) nell’importo di fr. 764’627.55 oltre gli
interessi, riservato un ulteriore adeguamento in concomitanza con ulteriori
emergenze”, che l’azione adesiva proposta in sede penale avrebbe creato
litispendenza e che dunque “il sequestro ex 271 LEF risulta confermato
dall’azione adesiva pendente in ambito penale, rispettivamente il termine ex
art.278 cpv.2 LEF è sospeso fino al pronunciamento del giudice penale sulle
pretese di parte civile”.
F. Ciononostante
l’UE, ritenendo non sufficientemente comprovata la convalida del sequestro, con
provvedimento 20 dicembre 1996 ne ha dichiarato la caducità.
G. Con
ricorso 30 dicembre 1996 __________ è insorta presso questa Camera postulando
l’annullamento della decisione 20 dicembre 1996 dell’UE di Lugano e in via
principale l’accertamento dell’avvenuta convalida del sequestro n.__________,
in via subordinata la sospensione del termine di convalida ex art.278 cpv. 3
LEF fino alla crescita in giudicato del pronunciamento del giudice penale sulle
pretese di parte civile, con protesta di spese e ripetibili, riproponendo in
sostanza le argomentazioni già esposte nello scritto 18 dicembre 1996.
In
particolare la ricorrente ribadisce di aver già proposto - costituituendosi
parte civile nel procedimento penale promosso nel 1992 contro il debitore -
azione civile adesiva per lo stesso credito per il quale ha chiesto il
sequestro, ciò che costituirebbe azione idonea a convalidare il sequestro
esecutivo ex art.278 cpv.3 LEF.
H. Con
osservazioni 13 gennaio 1997 il debitore rileva innanzitutto che in virtù
dell’opposizione interposta al PE n. __________, la creditrice avrebbe dovuto
introdurre nel termine di legge l’azione di merito in convalida del sequestro
presso il domicilio del debitore, in applicazione della Convenzione di Lugano
“la quale esclude, nelle relazioni tra residenti negli Stati contraenti
l’impiego di fori esorbitanti, come in specie quello dell’art.4 della LDIP”.
Inoltre egli ritiene che la ricorrente non abbia fornito all’UE sufficiente
prova della pendenza dell’asserita azione civile adesiva ad un’azione penale,
limitandosi a produrre lo scritto 2 dicembre 1996 indirizzato al Ministero
Pubblico, e contesta che in sede di denuncia penale abbia mai avanzato chiare
pretese risarcitorie nei suoi confronti, né con l’atto di denuncia 5 giugno
1992, né durante “il lungo e dettagliato svolgimento del procedimento penale
pendente dal 1992”, né “dopo aver ottenuto nel corso del mese di aprile 1996
il rapporto peritale (...) datato 29 marzo 1996” . Neppure lo scritto 2
dicembre 1996 indirizzato al Ministero pubblico avrebbe “i requisiti necessari
, per legge, a fondare un’azione civile adesiva a un’azione penale”, in
particolare in essa mancherebbero l’indicazione della causa del credito, della
base legale, delle azioni o omissioni costitutive del credito, delle persone
che ne rispondono (il procedimento penale essendo a carico anche della sorella
del sequestrato, __________), se a titolo personale o quali eredi del padre
__________, delle posizioni patrimoniali costitutive del credito nonché dei
mezzi di prova.
Egli
postula quindi la reiezione del gravame, anche nella subordinata richiesta di
sospensione del termine ex art.278 (v)LEF fino a decisione del __________,
rilevando del resto che la stessa creditrice non ha esitato a promuovere
l’esecuzione di convalida ignorando l’art.278 cpv.3 LEF al quale ora si appella
per giustificarne la sospensione.
I. L’UE
nelle sue osservazioni ha ribadito la correttezza della propria decisione,
postulando la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il
sequestro è stato ordinato il 18 ottobre 1996, sulla base del diritto in vigore
fino al 31 dicembre 1996 (in seguito vLEF). Si terrà conto pertanto del nuovo
diritto (LEF) nei limiti posti dalle disposizioni transitorie di cui all’art.2
Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994.
a) Per
l’art.278 cpv.1 vLEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima
di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve domandare l’esecuzione
(a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di
sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso,
il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare
domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di
rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art.278 cpv.2 vLEF;
art.279 cpv.2 LEF).
b) Già
sotto il diritto previgente parte della dottrina (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §60, n.3, p.488 s.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5. ed., Berna 1993, §51 n.78; contra Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.390 s.) e in tempi recenti la giurisprudenza federale (DTF 121 III 184)
hanno riconosciuto la possibilità di convalidare un sequestro anche mediante
l’introduzione, entro lo stesso termine di dieci giorni, dell’azione di
accertamento del credito, facoltà ora ammessa esplicitamente dall’art.279 cpv.1
LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997: in tal caso il creditore dovrà
promuovere l’esecuzione a convalida (cfr. supra cons. 2a) entro dieci
giorni dalla crescita in giudicato della decisione di merito (Fritzsche/Walder, op.cit., Vol.II,
p.489, n.3; cfr. art.279 cpv.4 LEF).
c) La
(tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del
sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del
sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente
un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale
quale esecuzione a convalida del sequestro e continua alle medesime condizioni
(cfr. supra cons. 2a), atteso tuttavia che se è stata formulata
opposizione al precetto esecutivo prima dell’intimazione del verbale di
sequestro, il termine di dieci giorni per chiedere il rigetto o per promuovere
l’azione di riconoscimento del credito (cfr. art.278 cpv.2 vLEF; art.279 cpv.2
primo periodo LEF) inizia a decorrere non già dalla notificazione
dell’opposizione, ma dall’intimazione del verbale di sequestro (DTF 93 III 70; Fritzsche/Walder, op.cit., Vol.II, § 60
p. 491 n.7; Gilliéron, op. cit.,
p. 390). Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione già pendente
in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla
notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a convalida
(art.278 cpv.3 vLEF; art.279 cpv.4 LEF).
d) Per
l’art.278 cpv.4 vLEF (ripreso nel contenuto dall’art.280 LEF) il sequestro è
revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art.278
cpv.1, 2 e 3 vLEF rispettivamente art.279 LEF), se ritira o lascia perimere
l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente
rigettata dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che
nei casi contemplati dall’art.278 cpv.4 vLEF (art.280 LEF) il sequestro decade ope
legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra
nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Gilliéron, op. cit., p. 393; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93
III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è diventato
caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e
quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio; qualora
l’ufficio non dovesse constatare da solo la decadenza del sequestro e procedere
come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93
III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l’accertamento che la
conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso
all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1). Va comunque
ricordato che, vista la conseguenza della loro decisione, l’ufficio
d’esecuzione, e con esso l’autorità di vigilanza, devono operare con una certa
cautela: in particolare possono concludere per la caducità del sequestro
soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell’esito sfavorevole per il
creditore della causa di convalida, segnatamente quando lo stesso tribunale
oppure una delle parti produce loro una sentenza passata in giudicato (DTF 77
III 145 ss; BlSchK 1991, p.24 s.).
a) Se
un’azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio
dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La
giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del
sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il
sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60
n. 19, p.498), che dev’essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF
106 III 94 cons.2) e che, se promossa all’estero, deve condurre a un giudizio eseguibile
in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un’azione già pendente
al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare
il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non
esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall’intimazione
del relativo verbale - con un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento
del credito - pena la decadenza del sequestro.
b) L’art.3
cpv.1 del Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (CPP; in: RL 3.3.3.1)
stabilisce che l’azione civile derivante da un reato può essere esercitata
contemporaneamente all’azione penale. A questo scopo la parte lesa deve
costituirsi parte civile, come prevedono gli art.64 ss. CPP. La parte lesa non
è tuttavia obbligata, una volta avviato il processo penale, a proporre in
quella sede azione adesiva per il risarcimento dei danni, bensì può introdurre
una causa civile indipendente da quella penale. Tuttavia è pacifico che,
relativamente a uno stesso danno, il leso non può ottenere più volte una
sentenza che decida l’integrale risarcimento, una volta in sede penale e una
volta in sede civile. In tal caso si pone il problema dell’eventuale doppia
litispendenza. Condizione necessaria perché l’azione adesiva crei litispendenza
è che essa, ancorché nella forma prevista dalla procedura penale cantonale, sia
connotata da un contenuto minimo che permetta al giudice di prenderla in
considerazione e di giudicarne il merito: in particolare dev’essere chiara la
volontà del leso di ottenere il pagamento di un’indennità determinata (“beziffert)
o almeno la verifica del fondamento giuridico di tale indennità (DTF 60 II 199,
91 II 429, 100 II 344, 1012 II 79, 111 II 59; fra tante sentenza TA II CC 17
luglio 1995 in re C.S. c. C. in Rep. 1995, p. 22; cfr. anche Rusca/Salmina/Verda, Commento del
Codice di Procedura Penale Ticinese, Lugano 1997, n.5 ad art.70 CPP).
- In
concreto __________ ha allegato a comprova della tempestiva introduzione della
causa giudiziaria di convalida copia dello scritto datato 2 dicembre 1996
all’indirizzo del Ministero pubblico, con cui la creditrice sequestrante,
facendo riferimento al procedimento penale a carico __________ e alla propria
costituzione di parte civile “avvenuta contestualmente alla denuncia penale 5
giugno 1992”, ha formulato e quantificato una domanda di risarcimento per
l’importo di fr. 764’627.55 oltre accessori, con rinvio agli atti istruttori.
L’importo indicato, tuttavia con riserva di aggiornamento, corrisponde
all’importo sequestrato civilmente L’atto di denuncia 5 giugno 1992, dal
canto suo, pure inviato al Ministero pubblico, indica la __________ quale
“Denunciante e parte civile”, __________ ed “eventuali terzi da identificare”
quali “denunciati” nonché ”Truffa e/o appropriazione indebita e/o ricettazione,
per un importo complessivo di ca. 48 milioni di franchi svizzeri” quali titoli
di reato. Il sequestro civile n. __________ così come la domanda d’esecuzione a
convalida dello stesso sono stati chiesti per un credito derivante da “atto
illecito” (cfr. decreto di sequestro 18 ottobre 1996 e domanda d’esecuzione 13
novembre 1996).
In
tali circostanze si può senz’altro ammettere - avuto pure riguardo alla cautela
con cui gli organi esecutivi e con essi l’Autorità di vigilanza devono operare
nell’accertamento della convalida del sequestro (cfr. supra cons. 2d) -
che almeno a partire dalla lettera 2 dicembre 1996 era data la litispendenza
davanti al giudice penale - nel senso della giurisprudenza sopra ricordata -
sulle pretese di risarcimento della __________ nei confronti di __________ per
le quali è stato chiesto il sequestro.
Ne
consegue che il sequestro, concesso il 18 ottobre 1996 e dunque ante
esecuzione, è stato convalidato in un primo tempo ex art.278 cpv.1 LEF con
l’introduzione dell’esecuzione n. __________ (domanda d’esecuzione 13 novembre
1996). Successivamente il sequestro è stato validamente convalidato dopo che
l’escusso ha interposto opposizione al precetto n. __________, con la
dichiarazione 2 dicembre 1996 al Ministero pubblico, a norma dell’art.278 cpv.2
LEF, e meglio l’ultimo giorno utile per la convalida.
Essendo
il sequestro n.__________ tuttora convalidato dall’esecuzione n.__________, il
ricorso __________ va accolto e la decisione 20 dicembre 1996 con cui l’UE ha
dichiarato caduco il sequestro va annullata.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 278 LEF, 64 ss.
CPP
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 dicembre 1996 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza la decisione 20 dicembre 1996 dell’UE di Lugano è annullata.
1.2. il
sequestro n. __________, convalidato dall’esecuzione n. __________, è
confermato.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art.19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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